Nuovo Codice Appalti: è caos!
La pubblicazione dell'errata corrige al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Nuovo Codice Appalti) avvenuta dopo quasi tre mesi dal testo originario fa nascere qualche do...
La pubblicazione dell'errata corrige al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Nuovo Codice Appalti) avvenuta dopo quasi tre mesi dal testo originario fa nascere qualche domanda sulla gestione della fase di transizione dalla vecchia alla nuova normativa.
Sin dall'approvazione e pubblicazione in Gazzetta, siamo stati tra i primi a criticare il nuovo Codice, principalmente per l'assenza di un periodo transitorio grazie al quale il passaggio alle nuove norme sarebbe stato certamente meno traumatico, consci che la riforma complessiva non sarebbe potuta andare a regime se non dopo la pubblicazione dei provvedimenti attuativi (per alcuni dei quali non era prevista nessuna scadenza) e perplessi in merito ai nuovi compiti assegnati all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) senza che contestualmente a questa le siano state sbloccate le risorse necessarie per far fronte alle nuove incombenze (e per la quale in realtà l'ANAC si sta muovendo molto bene).
In questi mesi, alle varie e molteplici critiche sul codice, non si sono fatte attendere le puntuali risposte del Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone, del Ministro delle infrastrutture Graziano Delrio e di alcuni parlamentari della maggioranza, che più volte hanno sostenuto la riforma puntando il dito contro coloro che criticavano il nuovo codice. Il Presidente Cantone, recentemente, aveva dichiarato che era “strano quello che si sta verificando, un fuoco di fila che non ha giustificazioni rispetto a un Codice che certamente ha una serie di novità e problemi, ma molti meno di quello precedente” e anche “C'è chi ha già dato sentenze sicure, sentenze di morte inappellabile in un Paese in cui non c'è la pena di morte. Ho sentito un presidente di Regione definirlo "demenziale", penso fosse molto più demenziale quello di prima".
Ricordiamo, anche, la dichiarazione di Pier Camillo Davigo, Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) che laconico aveva affermato “Il Codice appalti non serve a niente. Da anni si scrivono normative sugli appalti con regole sempre più stringenti che danno fastidio alle aziende perbene e non fanno né caldo né freddo a quelle delinquenziali” (leggi articolo).
Pur non volendo essere annoverati tra quelli che ormai vengono sempre più spesso definiti "gufi" da chi non accetta le critiche degli operatori del settore, crediamo che quanto verificatosi in questi primi tre mesi dalla pubblicazione del nuovo Codice dei contratti sia più che un indizio sulla difficoltà che sta incontrando la nuova normativa.
La prima domanda che è lecito porsi è relativa alle
rettifiche
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15
luglio 2016 (oltre 170 rettifiche su quasi cento articoli
dei 220 del D.Lgs. n. 50/2016). E' possibile
ritenere il testo originario una buona norma?
Cosa avremmo fatto se in una nostra azienda il testo di una
delibera, di uno studio, di una relazione al bilancio o di un piano
urbanistico, avesse richiesto oltre 170 correzioni?
Certamente avremmo chiamato gli autori del provvedimento a
risponderne ed avremmo preso serie azioni nei loro riguardi.
Ma ciò che è più paradossale è che il testo è stato predisposto dal Dipartimento affari giuridici e legislativi di Palazzo Chigi che “sovraintende alle diverse fasi del procedimento di adozione degli atti normativi, coordinandone e promuovendone l’istruttoria al fine di assicurare la qualità della regolazione e una corretta e adeguata attuazione del programma di Governo”.
Oltre a questo è opportuno evidenziare che tra le 170 rettifiche alcune, a nostro avviso, non possono essere definite "rettifiche" perché modificano sostanzialmente il senso del testo originario (valgano per tutte quelle introdotte nell’articolo 31, comma 8 e dell’articolo 53, comma 7 con un intero comma cancellato).
Al problema delle rettifiche, arrivate a nostro avviso con abbondante ritardo (sono trascorsi circa 90 giorni; chi le ha predisposte ha viaggiato con una terrificante media di 2 modifiche al giorno! E’ mai concepibile?), si aggiunge il problema dei provvedimenti attuativi per i quali sono già saltate le scadenze previste del 18/6/2016 e del 18/7/2016 e del 19/7/2016 con ben 15 provvedimenti non ancora emanati (vedi tabella).
L’ANAC ha, poi, trasmesso alle competenti commissioni parlamentari ed al Consiglio di Stato i provvedimenti già predisposti successivamente alle consultazioni ed attende eventuali osservazioni che non si sa quando arriveranno per il fatto stesso che i provvedimenti non sono stati ancora nemmeno calendarizzati dalle Commissioni stesse mentre si spera che possa essere più veloce il Consiglio di Stato. Ma altra domanda che ci poniamo e che vi poniamo è la seguente: perché l’ANAC anche per i provvedimenti per i quali non è previsto l’invio alle commissioni parlamentari ed al Consiglio di Stato ha deliberato di acquisire il loro parere?
Infine, ci chiediamo se sia stata veramente corretta la scelta di non riproporre un regolamento ma avere decine e decine di provvedimenti che, in alcuni casi (viene detto anche nell’articolo 213, comma 2 del nuovo codice), possono essere impugnati innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa?
E’ vero che all’articolo 212 è prevista la costituzione presso la presidenza del Consiglio dei Ministri di una Cabina di regia con il compito anche di “effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del presente codice e sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione anche la fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento” (excusatio non petita accusatio manifesta) ma i componenti di tale cabina di regia non sono mai stati nominati per il semplice fatto che non è stato ancora predisposto il decreto previsto all’articolo 212, comma 5 che avrebbe dovuto essere adottato entro il 18 luglio 2016.
Un altro motivo di riflessone è legato al fatto reale della contrazione negli ultimi mesi dei bandi di gara ed alle molteplici richieste di sospensione e/o di modifiche al nuovo Codice che arrivano da più parti. Hanno tutti torto e gli unici ad avere ragione sono Renzi, Cantone e Delrio oppure il nuovo codice sconta il problema della fretta con cui è stato licenziato per rispettare la scadenza del 18 aprile 2016?
Potremmo ancora continuare perché non siamo tra quelli che dichiarano sentenze di morte ma tra quelli che gradirebbero un intervento chiaro e semplice di chi ha la responsabilità e, quindi, del Ministro competente, che non dica che tutto va bene e che cerchi soluzione adeguate a dei problemi che , a nostro avviso sono abbastanza seri.
A cura di arch. Paolo Oreto
Documenti Allegati
D.Lgs. n. 50/2016 Errata Corrige Tabella provvedimenti attuativi Dichiarazioni Davigo (ANM)