RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER IL SETTORE EDILE
L’Inps con la Circolare numero 87 del 17-5-2007 recepisce le novità introdotte dalla Legge Bersani e disciplina le modalità di riduzione contributiva per il ...
L’Inps con la Circolare numero 87 del 17-5-2007 recepisce le novità
introdotte dalla Legge Bersani e disciplina le modalità di
riduzione contributiva per il settore edile introdotta dall’ Art.
29 del D.L. 23.6.1995, n.244, convertito nella legge 8.8.1995,
n.341 e successive modificazioni.
ll beneficio consiste in una riduzione contributiva - nella misura dell’11,50 per cento - sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.
Si osserva che l’agevolazione:
Le aziende edili ai fini della fruizione dell’agevolazione devono rispondere ad alcuni requisiti necessari quali:
A tal fine, l’Istituto ha predisposto apposito modello di dichiarazione di responsabilità (allegato 3), da far pervenire alla Sede INPS competente per territorio. Tale dichiarazione è vincolante ai fini dell’accesso alla riduzione contributiva in argomento; si osserva al riguardo che, nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti oggetto della dichiarazione, l’Istituto si riserva la facoltà di recuperare le somme indebitamente fruite.
ll beneficio consiste in una riduzione contributiva - nella misura dell’11,50 per cento - sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.
Si osserva che l’agevolazione:
- compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2006, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente scadenza di dicembre 2005;
- è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n.389/1989 per l’accesso agli sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle dettate dal comma 1 in materia di retribuzione imponibile.
Le aziende edili ai fini della fruizione dell’agevolazione devono rispondere ad alcuni requisiti necessari quali:
- possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili;
- non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
A tal fine, l’Istituto ha predisposto apposito modello di dichiarazione di responsabilità (allegato 3), da far pervenire alla Sede INPS competente per territorio. Tale dichiarazione è vincolante ai fini dell’accesso alla riduzione contributiva in argomento; si osserva al riguardo che, nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti oggetto della dichiarazione, l’Istituto si riserva la facoltà di recuperare le somme indebitamente fruite.
a cura di Vincenzo
Palumbo
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