IVA AUTO: SEMPLIFICATA LA RICHIESTA DI RIMBORSO
L’Agenzia delle Entrate fa marcia indietro e attraverso la circolare del 16 maggio 2007 n. 28 semplifica le modalità di rimborso dell’IVA pagata sugli acquis...
L’Agenzia delle Entrate fa marcia indietro e attraverso la
circolare del 16 maggio 2007 n. 28 semplifica le modalità di
rimborso dell’IVA pagata sugli acquisti di autoveicoli e sui
servizi di cui all’articolo 19-bis 1, lettere c) e d) del DPR 26
ottobre 1972, n. 633, presentata ai sensi del decreto legge 15
settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10
novembre 2006, n. 278.
Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento del 22 febbraio scorso, aveva reso note le modalità per richiedere il rimborso IVA, al fine di rimediare alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 settembre 2006 nella causa C-228/05 che ha bocciato il regime italiano di detraibilità dell’Iva per le vetture aziendali. Ma il provvedimento più che un’agevolazione è sembrato un artificio per rispondere alle senza della Corte di Giustizia Europea scoraggiando i contribuenti nel presentare le istanze. Il provvedimento, definito da molti “diabolico”, è risultato essere troppo restrittivo nei termini di presentazione (15 aprile 2007) ed eccessivamente complicato nella documentazione e nella modalità di presentazione della domanda, obbligatoriamente telematica.
Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 22 febbraio 2007, oltre che approvare il modello da utilizzare per l'accesso alla procedura telematica di richiesta di rimborso, ha individuato le percentuali forfetarie di imposta detraibile per distinti settori di attività. In particolare, tali percentuali, in base ad una valutazione dell'utilizzo medio delle autovetture e degli autoveicoli nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione, sono state fissate nella misura del 35% per il settore dell'agricoltura e della pesca e nella misura del 40% per gli altri settori di attività, mentre è stata confermata la percentuale del 50 % per l'acquisto di autoveicoli con propulsori non a combustione interna.
Ma la ricostruzione analitica di tutte le variabili che incidono sulla determinazione della somma da chiedere a rimborso ha suscitato tali perplessità da portare l’Agenzia delle Entrate ad un dietro front, ammettendo le oggettive difficoltà nella compilazione del modello, dovute alla necessità di indicare in modo dettagliato i dati relativi all'IVA, nella componente della maggior imposta detraibile e in quella della maggior imposta dovuta in relazione alla rivendita dei veicoli, nonché alle imposte sul reddito, nelle componenti IRPEF/ IRES, addizionali, e all'IRAP.
In considerazione di queste complessità, è stato, innanzitutto, prorogato il termine ultimo di presentazione dell’istanza di rimborso che, con il DPCM del 5 aprile 2007, è stato rinviato al 20 settembre 2007. In secondo luogo, sono state fornite le istruzioni per agevolare i contribuenti nella compilazione del modello di rimborso.
I contribuenti per i quali risultasse particolarmente difficoltosa la indicazione analitica (nei diversi campi) dei dati relativi alle imposte dirette, potranno omettere di compilare la sezione "Redditi/Irap" presente nel quadro AR Riepilogo e indicare gli importi dovuti a titolo di maggiori imposte sul reddito e di Irap cumulativamente solo nel rigo AR42 del modello. In caso di vendita del veincolo, viene i contribuenti interessati potranno non compilare i righi AR2, AR12, AR22 e AR32 del quadro AR Riepilogo. La maggiore imposta derivante dalla rivendita andrà direttamente a decurtare l'ammontare indicato nel rigo AR41 "Totale IVA spettante" del medesimo quadro, senza necessità di effettuare le variazioni in aumento ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 633 del 1972.
Ci saranno forti ripercussioni sull’attività di controllo delle Amministrazioni finanziarie che, considerata la complessità del calcolo da effettuare per determinare gli importi effettivamente spettanti a rimborso e per ragioni di economicità, concentrerà la propria attività di controllo sui soggetti che nel rigo AR42 abbiano dichiarato maggiori imposte sul reddito e Irap per un importo inferiore al 10 per cento rispetto a quello indicato nel rigo AR41 (IVA spettante), da considerare al lordo degli eventuali abbattimenti operati per effetto della rivendita.
Nel caso di vendita dei veicoli interessati al rimborso assumeranno, inoltre, rilievo in sede di controllo le istanze di rimborso che, senza evidenziare nei corrispondenti righi la maggior IVA dovuta in relazione alla predetta rivendita, evidenzieranno nel rigo AR41, a titolo di IVA chiesta a rimborso, una somma inferiore all'1 per cento rispetto al totale dei righi AR3, AR13 AR23, AR33.
Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento del 22 febbraio scorso, aveva reso note le modalità per richiedere il rimborso IVA, al fine di rimediare alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 settembre 2006 nella causa C-228/05 che ha bocciato il regime italiano di detraibilità dell’Iva per le vetture aziendali. Ma il provvedimento più che un’agevolazione è sembrato un artificio per rispondere alle senza della Corte di Giustizia Europea scoraggiando i contribuenti nel presentare le istanze. Il provvedimento, definito da molti “diabolico”, è risultato essere troppo restrittivo nei termini di presentazione (15 aprile 2007) ed eccessivamente complicato nella documentazione e nella modalità di presentazione della domanda, obbligatoriamente telematica.
Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 22 febbraio 2007, oltre che approvare il modello da utilizzare per l'accesso alla procedura telematica di richiesta di rimborso, ha individuato le percentuali forfetarie di imposta detraibile per distinti settori di attività. In particolare, tali percentuali, in base ad una valutazione dell'utilizzo medio delle autovetture e degli autoveicoli nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione, sono state fissate nella misura del 35% per il settore dell'agricoltura e della pesca e nella misura del 40% per gli altri settori di attività, mentre è stata confermata la percentuale del 50 % per l'acquisto di autoveicoli con propulsori non a combustione interna.
Ma la ricostruzione analitica di tutte le variabili che incidono sulla determinazione della somma da chiedere a rimborso ha suscitato tali perplessità da portare l’Agenzia delle Entrate ad un dietro front, ammettendo le oggettive difficoltà nella compilazione del modello, dovute alla necessità di indicare in modo dettagliato i dati relativi all'IVA, nella componente della maggior imposta detraibile e in quella della maggior imposta dovuta in relazione alla rivendita dei veicoli, nonché alle imposte sul reddito, nelle componenti IRPEF/ IRES, addizionali, e all'IRAP.
In considerazione di queste complessità, è stato, innanzitutto, prorogato il termine ultimo di presentazione dell’istanza di rimborso che, con il DPCM del 5 aprile 2007, è stato rinviato al 20 settembre 2007. In secondo luogo, sono state fornite le istruzioni per agevolare i contribuenti nella compilazione del modello di rimborso.
I contribuenti per i quali risultasse particolarmente difficoltosa la indicazione analitica (nei diversi campi) dei dati relativi alle imposte dirette, potranno omettere di compilare la sezione "Redditi/Irap" presente nel quadro AR Riepilogo e indicare gli importi dovuti a titolo di maggiori imposte sul reddito e di Irap cumulativamente solo nel rigo AR42 del modello. In caso di vendita del veincolo, viene i contribuenti interessati potranno non compilare i righi AR2, AR12, AR22 e AR32 del quadro AR Riepilogo. La maggiore imposta derivante dalla rivendita andrà direttamente a decurtare l'ammontare indicato nel rigo AR41 "Totale IVA spettante" del medesimo quadro, senza necessità di effettuare le variazioni in aumento ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 633 del 1972.
Ci saranno forti ripercussioni sull’attività di controllo delle Amministrazioni finanziarie che, considerata la complessità del calcolo da effettuare per determinare gli importi effettivamente spettanti a rimborso e per ragioni di economicità, concentrerà la propria attività di controllo sui soggetti che nel rigo AR42 abbiano dichiarato maggiori imposte sul reddito e Irap per un importo inferiore al 10 per cento rispetto a quello indicato nel rigo AR41 (IVA spettante), da considerare al lordo degli eventuali abbattimenti operati per effetto della rivendita.
Nel caso di vendita dei veicoli interessati al rimborso assumeranno, inoltre, rilievo in sede di controllo le istanze di rimborso che, senza evidenziare nei corrispondenti righi la maggior IVA dovuta in relazione alla predetta rivendita, evidenzieranno nel rigo AR41, a titolo di IVA chiesta a rimborso, una somma inferiore all'1 per cento rispetto al totale dei righi AR3, AR13 AR23, AR33.
A cura di Gianluca
Oreto
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Documenti Allegati
Circolare .pdf DL 258/06 .pdf DPCM 5/4/07 .pdf Modello rimborso .pdf Istruzioni .pdf