Enti locali: Dal 9 agosto obbligatori i soggetti aggregatori per enti locali
Dal 9 agosto 2016, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educat...
Dal 9 agosto 2016, le amministrazioni statali,
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di
ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali,
comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità
isolane, unioni di comuni, nonché i loro consorzi e associazioni, e
gli enti del Servizio sanitario nazionale, per affidamenti
di servizi e forniture nelle 19 categorie merceologiche e
relative soglie elencate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 dicembre 2015 sono tenuti al ricorso ai
Soggetti aggregatori elencati nella delibera ANAC n. 784 del
20 luglio 2016.
Le modalità operative per l’acquisizione del CIG sono illustrate
nel Comunicato del Presidente ANAC del 10 febbraio
2016.
Per il ricorso ai soggetti aggregatori si possono, poi, trovare
utili riferimenti nelle FAQ relative ai soggetti aggregatori e
le FAQ relative al DPCM 24 dicembre 2015
pubblicate dall’ANAC relative ai soggetti aggregatori precisando
che tali soggetti sono esclusivamente quelli elencati nella citata
Delibera ANAC: essi sono infatti caratterizzati da una specifica
qualificazione che li distingue rispetto a ogni altra tipologia di
enti che pure svolgono attività di aggregazione della domanda,
quali ad es. centrali uniche di committenza, stazioni uniche
appaltanti, unioni di comuni, etc.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
DPCM 24 dicembre 2015 Delibera ANAC n. 784 Comunicato Presidente ANAC 10/02/2016 FAQ DPCM 24/12/2015 FAQ Soggetti aggregatoriLink Correlati
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