Nuovo Codice Appalti: vuoto normativo e ritardi nei provvedimenti attuativi
E’ di qualche giorno fa la notizia con cui un quotidiano online ha comunicato l’attuale lavoro del Ministero delle Infrastrutture sui decreti attuativi relat...
E’ di qualche giorno fa la notizia con cui un quotidiano online ha comunicato l’attuale lavoro del Ministero delle Infrastrutture sui decreti attuativi relativi al nuovo Codice dei contratti annunciando uno “Sprint estivo per l'attuazione della riforma appalti” in corso di definizione.
Speriamo che il Ministero di Porta Pia non si sia adeguato alla politica degli annunci e che quanto affermato nel citato articolo possa essere vero ma, in questa occasione, non possiamo non notare come, a distanza di quasi 4 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice, l'unico provvedimento (tra quelli previsti esplicitamente nell'articolato del nuovo Codice) già pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (DM sui parametri da porre a base delle gare di progettazione) è un compitino veramente minimale essendo, quasi, una fotocopia del previgente decreto ministeriale n. 143/2013.
Desideriamo, anche, con l’occasione ricordare il vuoto normativo creatosi con l’abrogazione “tout court” e senza alcun periodo transitorio degli articoli (dal 147 al 177) relativi alla Parte II, Titolo VIII del Regolamento n. 207/2010; in pratica con tale abrogazione sono state cancellate tutte le norme cui un direttore dei lavori poteva far riferimento relativamente, tra l’altro, alla consegna dei lavori, alla sospensione e ripresa dei lavori, alla sospensione illegittima, ala determinazione dei nuovi prezzi, alle contestazioni tra la stazione appaltante e l’esecutore, ai sinistri alle persone e danni, ai danni cagionati per fora maggiore, all’accettazione qualità ed impiego dei materiali anche se, in verità, tali disposizioni riappariranno non appena sarà pubblicato il decreto del MIT relativo all’articolo 111, comma 1 relativo alle modalità con cui il direttore dei lavori effettua l’attività di controllo tecnico, contabile e ammnistrativo dell’esecuzione di lavori.
Ma andiamo con ordine precisando che alla data attuale mancano all’appello i seguenti decreti a carico del Ministero delle infrastrutture per i quali la scadenza prevista nel nuovo Codice è stata superata:
- Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere CIPE, sentita la Conferenza unificata sui programmo triennali (articolo 21, comma 8);
- Decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC con cui vengono definiti i requisiti delle società di professionisti e di ingegneria e loro consorzi (articolo 24, comma 2);
- Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con cui è definito l’elenco delle opere supertecnologiche escluse dall’avvalimento (articolo 89, comma 11);
- Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con cui sono approvate le linee guida relative all’attività del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione del contratto (articolo 111, comma 1 e 2);
- Decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, con cui sono definite le direttive generali appalti della difesa diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del dlgs n. 208/2011 (articolo 159, comma 4);
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con cui vengono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà del BIM (articolo 23, comma 13).
Mancano, poi, all’appello i seguenti decreti a carico del Presidente del Consiglio dei Ministri per i quali la scadenza prevista nel nuovo Codice è stata superata:
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono individuati procedimenti semplificati per l’archeologia preventiva (articolo 25, comma 13);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate (articolo 38, comma 2);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono stabiliti la composizione e modalità di funzionamento cabina di regia attuazione codice (articolo 212, comma 5).
Esaminando, poi, i 7 provvedimenti a carico dell’ANAC per i quali la scadenza prevista dal nuovo Codice è stata superata la situazione è la seguente:
- il provvedimento di cui all’articolo 31, comma 5 relativo alle Linee guida che definiscono una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP è stato approvato dall'ANAC il 21/6/2016 che ha deliberato di acquisire, prima dell’approvazione dei documenti definitivi, il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato (parere non previsto dalle norme);
- il provvedimento di cui all’articolo 36, comma 7 relativo alle Linee guida relative ai contratti sottosoglia è stato approvato dall'ANAC il 21/6/2016 che ha deliberato di acquisire, prima dell’approvazione dei documenti definitivi, il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato (parere non previsto dalle norme);
- il provvedimento di cui all’articolo 80, comma 13 relativo alle Linee guida da emanare al per garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti in riferimento ai mezzi di prova ed alle carenze nell’esecuzione di un procedente contratto non è, ancora definito anche se la consultazione dello stesso è terminata il 27 giugno 2016;
- il provvedimento di cui all’articolo 84, comma 3 relativo alla ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell’attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione (SOA) è stato predisposto ed inviato al Governo ed al Parlamento;
- il provvedimento di cui all’articolo 177, comma 3, relativo alle Linee guida sulle modalità e la cadenza con cui effettuare le verifiche del limite minimo dell’80% dei lavori da appaltare da parte dei concessionari mediante procedura ad evidenza pubblica non è stato, ancora predisposto;
- il provvedimento di cui all’articolo 181, comma 4 relativo alle Linee guida sul controllo dell’attività dell’operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio non è, ancora definito anche se la consultazione dello stesso è terminata il 27 giugno 2016;
- il provvedimento di cui all’articolo 83, comma 10 relativo alle Linee guida che definiscono il rating di impresa e delle relative penalità e premialità non è, ancora definito anche se la consultazione dello stesso è terminata il 27 giugno 2016;
In pratica, dunque, su 18 provvedimenti per i quali la scadenza è stata superata soltanto uno soltanto è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale mentre per 17 sono previsti tempi che, in alcuni dei casi, visto il periodo feriale, potrebbero essere abbastanza lunghi.
In allegato la tabella di tutti i provvedimenti previsti all'interno dell'articolato del codice con la relativa scadenza e con lo stato di attuazione alla data dell'8/8/2016.
Speriamo bene.
A cura di Arch. Paolo Oreto
Documenti Allegati
Tabella provvidementi attuativi Codice