DIRETTIVE PER UN APPROCCIO INGEGNERISTICO
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 di ieri 22 maggio 2007 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 9 maggio 2007 recante “Direttive per l’at...
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 di ieri 22 maggio 2007 è stato
pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 9 maggio 2007
recante “Direttive per l’attuazione dell’approccio
ingegneristico alla sicurezza antincendio.”.
Con la nuova direttiva sarà possibile, in alternativa a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco) utilizzare l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, al fine di soddisfare gli obiettivi della prevenzione incendi.
La metodologia descritta nel nuovo decreto, nel caso di insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata, di edifici di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva, ivi compresi quelli pregevoli per arte o storia o ubicati in ambiti urbanistici di particolare specificità, può essere applicata:
Nell’articolato vengono trattati:
Nell’allegato, successivamente al paragrafo contenente le definizioni, viene precisato che l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio è caratterizzato da una prima fase in cui sono formalizzati i passaggi che conducono ad individuare le condizioni più rappresentative del rischio al quale l’attività è esposta e quali sono i livelli di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire. Al termine della prima fase deve essere redatto un sommario tecnico, firmato congiuntamente dal progettista e dal titolare dell’attività, ove è sintetizzato il processo seguito per individuare gli scenari di incendio di progetto ed i livelli di prestazione.
Nella seconda fase dell’iter progettuale si passa al calcolo, e cioè all’analisi quantitativa degli effetti dell’incendio in relazione agli obiettivi assunti, confrontando i risultati ottenuti con i livelli di prestazione già individuati e definendo il progetto da sottoporre a definitiva approvazione.
La questa seconda fase consiste:
Con la nuova direttiva sarà possibile, in alternativa a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco) utilizzare l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, al fine di soddisfare gli obiettivi della prevenzione incendi.
La metodologia descritta nel nuovo decreto, nel caso di insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata, di edifici di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva, ivi compresi quelli pregevoli per arte o storia o ubicati in ambiti urbanistici di particolare specificità, può essere applicata:
- per la individuazione dei provvedimenti da adottare ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi nel caso di attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio;
- per la individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell'ambito del procedimento di deroga di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
Nell’articolato vengono trattati:
- la domanda di parere di conformita' sul progetto;
- la domanda di deroga;
- la dichiarazione di inizio attività;
- il sistema di gestione della sicurezza antincendio;
Nell’allegato, successivamente al paragrafo contenente le definizioni, viene precisato che l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio è caratterizzato da una prima fase in cui sono formalizzati i passaggi che conducono ad individuare le condizioni più rappresentative del rischio al quale l’attività è esposta e quali sono i livelli di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire. Al termine della prima fase deve essere redatto un sommario tecnico, firmato congiuntamente dal progettista e dal titolare dell’attività, ove è sintetizzato il processo seguito per individuare gli scenari di incendio di progetto ed i livelli di prestazione.
Nella seconda fase dell’iter progettuale si passa al calcolo, e cioè all’analisi quantitativa degli effetti dell’incendio in relazione agli obiettivi assunti, confrontando i risultati ottenuti con i livelli di prestazione già individuati e definendo il progetto da sottoporre a definitiva approvazione.
La questa seconda fase consiste:
- nella scelta dei modelli;
- nei risultati delle elaborazioni;
- nell’individuazione del progetto finale;
- nella predisposizione della documentazione di progetto.
- organizzazione del personale;
- identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall'attività;
- controllo operativo;
- gestione delle modifiche;
- pianificazione di emergenza;
- sicurezza delle squadre di soccorso;
- controllo delle prestazioni;
- manutenzione dei sistemi di protezione;
- controllo e revisione.
A cura di Paolo
Oreto
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