Prevenzione incendi: Procedure più rapide anche per le attività ricettive turistico-alberghiere
Sono state pubblicate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto: alberghi, pensioni, ...
Sono state pubblicate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie.
E’ stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016 il Decreto del Ministero dell’interno 9 agosto 2016 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.
In pratica, con l’articolo 3 del provvedimento in argomento, nella sezione V “Regole tecniche verticali” contenute nell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni è aggiunto il capitolo “V.5 - Attività ricettive turistico-alberghiere”, contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere”.
Le nuove norme tecniche possono essere applicate alle attività ricettive turistico-alberghiere di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 66, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto stesso ovvero per quelle di nuova realizzazione, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini. Le nuove norme tecniche possono essere applicate alle attività ricettive turistico-alberghiere in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, al decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2003 e al decreto del Ministro dell'interno del 14 luglio 2015.
Il provvedimento entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, quindi, il 22 settembre 2016.
Ricordiamo, anche, che decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 si pone l'obiettivo di semplificare le procedure al fine di assicurare tempi più rapidi per l'avvio delle attività produttive, senza ridurne nel contempo il livello di sicurezza. Si tratta di un importante progetto innovativo delle norme di prevenzione incendi che consentirà il passaggio da un sistema più rigido, caratterizzato da regole prescrittive, ad uno che predilige l’approccio prestazionale, capace cioè di raggiungere elevati livelli di sicurezza antincendio attraverso un insieme di soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle peculiari esigenze delle diverse attività.
L'allegato 1 al dm 3 agosto 2015, oggi modificato con l’inserimento della sezione V del Capitolo V5, è strutturato nelle 4 seguenti sezioni distinte:
- Sezione G - Generalità che definisce termini,
definizioni e simboli grafici, le metodologie di progettazione
della sicurezza antincendio e le soluzioni progettuali finalizzate
al raggiungimento degli obiettivi primari di prevenzione incendi.
L'impostazione generale di questa sezione è basata sui seguenti
principi:
- generalità: stesse metodologie per tutte le attività
- semplicità: sono privilegiate le soluzioni semplici, realizzabili, comprensibili e con la più facile manutenzione
- modularità: scomposizione della materia in moduli che guidino il progettista alla composizione delle soluzioni appropriate
- flessibilità: ad ogni prestazione di sicurezza antincendio richiesta all'attività corrisponde sempre la proposta di molteplici soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali. Sono inoltre definiti metodi riconosciuti affinché il progettista possa concepire autonomamente e dimostrare la validità della specifica soluzione progettuale alternativa, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza antincendio
- standardizzazione e integrazione: conformità con gli standard internazionali
- inclusione: le diverse disabilità (es. motorie, sensoriali, cognitive,...), temporanee o permanenti, delle persone che frequentano le attività sono considerate parte integrante della progettazione della sicurezza antincendio
- contenuti basati sull'evidenza: il tutto è basato su ricerca, valutazione e uso sistematico dei risultati della ricerca scientifica nazionale e internazionale
- aggiornabilità: il documento è stato realizzato in modo da essere facilmente aggiornato in base allo sviluppo tecnologico e delle conoscenze
- Sezione S - Strategia antincendio: è il cuore delle norme tecniche di prevenzione incendi
- Sezione V - Regole tecniche verticali: reca le indicazioni di prevenzione incendi che si applicano alle aree a rischio specifico
- Sezione M - Metodi: si definisce nel dettaglio
la metodologia di progettazione dell'ingegneria delle sicurezza
antincendio (o progettazione antincendio prestazionale). È
suddiviso in altre 3 sezioni:
- M1 - Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio
- M2 - Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
- M3 - Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale
A cura di LavoriPubblici.it