Verifiche periodiche D.Lgs. 81/2008: pubblicato il nuovo elenco dei soggetti abilitati
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.219 del 19 settembre 2016 il comunicato del Ministero del Lavoro che conferma la pubblicazione del Decreto Dire...
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.219 del 19 settembre 2016 il comunicato del Ministero del Lavoro che conferma la pubblicazione del Decreto Direttoriale 9 settembre 2016 recante "Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche".
L'elenco stato pubblicato in riferimento alle previsioni contenute nel punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
Tale nuovo elenco sostituisce integralmente il precedente, allegato al Decreto Dirigenziale del 18 marzo 2016.
Ricordiamo che mettere in sicurezza le attrezzature da lavoro fornite ai propri lavoratori è un obbligo di ogni azienda. Collaudi, verifiche e certificazioni sono attività fondamentali per garantire la sicurezza di impianti, processi, materiali e componenti utilizzati nei luoghi di lavoro. Per ogni attrezzatura, durante il proprio ciclo funzionale, vanno accertati la sicurezza di funzionamento e il corretto utilizzo per l'incolumità dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente.
Secondo le disposizioni dell'art. 71 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., l'Inail è titolare della prima verifica periodica dopo la messa in servizio di attrezzature e impianti e può intervenire entro quarantacinque giorni dalla richiesta del datore di lavoro. I nuovi ambiti di intervento stabiliti dal decreto prevedono infatti la titolarità dell'Inail per la prima delle verifiche periodiche degli impianti ed attrezzature di cui all'all. VII del d.lgs. 81/2008 e delle Aziende Sanitarie Locali per le verifiche successive.
Fare la prima verifica impianti - Spetta alle aziende richiedere la verifica all'Istituto al fine di garantire la sicurezza delle attrezzature da lavoro utilizzate. É necessario, inoltre, che il datore di lavoro indichi un soggetto privato abilitato dall'Inail a cui affidare la verifica, nel caso in cui l'Istituto non sia in grado di eseguire il controllo entro 45 giorni dalla sua richiesta. Il Decreto ministeriale 11/4/2011 prevede infatti che i soggetti titolari (Inail e Asl) possano delegare parte dell'attività di verifica a soggetti privati abilitati secondo le modalità dettate dallo stesso decreto. Le verifiche sono sempre onerose e a carico del datore di lavoro, il quale ha anche l'obbligo di conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'impianto.
L'art. 71 del d.lgs. 81/2008 prevede i seguenti adempimenti:
- denuncia di impianto scariche atmosferiche (d.p.r. 462/2001)
- immatricolazione di apparecchi di sollevamento persone e materiali (d.m. 11 aprile 2011)
- immatricolazione di apparecchi a pressione, insiemi semplici e complessi (d.m.11 aprile 2011)
- richiesta di prima verifica periodica (d.m.11 aprile 2011) per sollevamento persone e materiali, apparecchi a pressione, insiemi semplici e complessi, impianti termici (all. 7 d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Attrezzature soggette a verifica di conformità - L'attività di verifica di conformità di prodotto e di impianti riguarda nello specifico le seguenti attrezzature (elencate nell'all. VII del d.lgs. 81/2008):
- generatori di vapore e di acqua surriscaldata
- recipienti per liquidi e tubazioni per liquidi, vapori e gas
- recipienti a gas e recipienti a vapore
- recipienti particolari
- recipienti semplici a pressione con p.v. ?8000 e p.s. > 12 bar
- forni industriali marcati CE
- forni industriali non marcati CE e Forni per oli minerali
- serbatoi per GPL
- contenitori a pressione di gas con membrature miste
- atrezzature a pressione in accordo alla direttiva 97/23/CE PED
- atrezzature a pressione trasportabili di cui al d.m. 12/09/1925 e s.m.i.
- attrezzature di lavoro - Gruppo GVR
- attrezzature di lavoro per SC e SP
- ponti sollevatori per veicoli
- impianti di riscaldamento
- apparecchi di sollevamento e piattaforme di lavoro elevabili
- impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e di messa a terra (pur non essendo previsto il medesimo ciclo di verifiche, è comunque necessario, per le disposizioni del d.p.r. 462/2001, attuare un censimento degli impianti attivi e un controllo a campione sulla base di criteri definiti in accordo tra il sistema delle Regioni e l'Inail)
Presentare la richiesta di verifica - I datori di lavoro possono fare richiesta all'Inail per via telematica, accedendo ai Servizi online, o inoltrando la richiesta per posta elettronica certificata, indirizzata al dipartimento territoriale di competenza. Analoga procedura può essere attivata per gli adempimenti inerenti la denuncia di impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, disciplinata dal d.p.r. 462/2001.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Decreto direttoriale