Contabilizzazione del calore: da CNI, AiCARR ed ANACI la richiesta di chiarimento sulle modifiche al D.Lgs. n. 102/2014

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 18 luglio 2016, n. 141 recante "Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuaz...

05/10/2016

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 18 luglio 2016, n. 141 recante "Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE" (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016) sono stati modificati molti articoli del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE" (Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18/07/2014).

Considerata l'importanza del D.Lgs. n. 141/2016, AiCARR (Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria, Riscaldamento e Refrigerazione), ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) e CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) hanno inviato all'Ing. Mauro Mallone, Dirigente della VII Divisione - Efficienza energetica del Ministero dello Sviluppo Economico, una nota con alcune richieste di chiarimento.

In particolare, dopo un attento processo di analisi, il Gruppo dì Lavoro Energia del CNI, la Commissione Normativa di AiCARR e il Centro Studi Nazionale ANACI hanno riscontrato quanto segue.

La definizione di edificio polifunzionale non è stata modificata: non è pertanto chiaro se nel caso vi sia un unico proprietario e/o una unica destinazione d'uso (residenziale o uso diverso), nei casi in cui vi sia o meno la necessità di ripartire le spese energetiche, il fabbricato in questione è da considerarsi un edificio polifunzionale e/o sia soggetto all'obbligo di adeguarsi a quanto previsto dal D.Lgs. n 102/14 (è il caso di edifici di proprietà di fondi immobiliari,ma anche degli edifici adibiti a Casa Popolare,dove vi è un unico proprietario ed un'unica destinazione d'uso).

La nuova definizione di TLR e di TLF crea non pochi problemi in quanto:
a. se la rete non passa "prevalentemente" usufruendo del suolo pubblico,non è una rete di TLR o TLF;
b. cosa si intende per "prevalentemente"? Non vi è una univoca identificazione quantitativa. E poi: solo la rete o anche le sottostazioni?E i tubi nelle sottostazioni si considerano o no?

La definizione di "riscaldamento e raffreddamento efficienti" continua ad essere tortuosa e difficilmente comprensibile.

Sistema di misurazione intelligente: definizione non modificata,e lacunosa come in precedenza.

Per i sistemi VRV/VRF non ci sono sistemi di contabilizzazione diretta certificati MID, né tantomeno sistemi indiretti. I sistemi VRV/VRF hanno un proprio algoritmo dì calcolo proprietario, basato sulla valutazione del quantitativo di refrigerante utilizzato da un determinato terminale interno che dipende dagli impulsi di apertura e chiusura delle valvole elettroniche LEV di ciascun terminale stesso. Il tutto viene recepito da un software proprietario del costruttore, che ripartisce i consumi in modo proporzionale su ogni singola macchina, assegnando di conseguenza la quota di effettivo utilizzo .Come vanno trattati tali sistemi ai sensi del Dlgs 102 e s.m.i.?

Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2013, n. 155 recante "Regolamento recante criteri per /'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID)", sono state individuate le modalità dei controlli successivi all'installazione dei contatori di acqua e di calore, intesi come verificazione periodica.
Ne consegue che a rigore i contatori di calore diretti utilizzati per la ripartizione (generalmente con portata ≤ 3 m3/h) sarebbero soggetti a verifica entro 6 anni (se con sensore di flusso meccanico) o al più entro 9 anni (se con sensore di flusso statico). Ad oggi essendo la verifica particolarmente costosa si procede direttamente alla sostituzione del contatore di fornitura. Pertanto se il vincolo della verifica periodica fosse applicato anche ai contatori di ripartizione, questi ultimi risulterebbero praticamente fuori mercato, malgrado la loro maggiore affidabilità rispetto ai sistemi di ripartizione indiretta. E' condivisa dal Ministero questa interpretazione?

Art 6 del D.L.gs. 141/16, che modifica l'Art.9 del D.Lgs. 102:
- Art .9 comma 5 lettera a)
"qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda od un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento od uno rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, è obbligatorio, entro 31 dicembre 2016, l'installazione, a cura degli esercenti l'attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio".Non è chiaro se con il termine edificio si intenda tutti gli edifici che non siano categorizzati giuridicamente come condomini o si voglia intendere come edifici polifunzionali come anche ribadito nelle lettere b, c, d, dello stesso comma 5.
- Art 9 comma 5 lettera c)
"nei casi in cui l'uso di sotto contatori non sta tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b), all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore di corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 1S459" - Non è chiaro cosa si intenda per "proporzionato" e non vi sono riferimenti per capire quando sia "efficiente e proporzionato". Inoltre, mentre per i sotto contatori non si dice come stabilir e l'efficienza e la proporzione in termini di costi, per evitare di installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione si è obbligati a ricorrere alla UNI EN 151159. Inoltre, la formulazione così riportata non è chiaro se obbliga ad installare valvole e ripartitori anche sui radiatori collocati nelle aree comuni (si parla di unità immobiliari, le aree comuni interne sono, catastalmente, Beni Comuni Non Censibili). Una specifica ulteriore eviterebbe di creare ulteriore confusione.
- Art 9 comma 5 lettera d)
"quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento" è saltato il riferimento al sistema comune di produzione di ACS;
"per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico'': ricompare I'ACS centralizzata, senza che Vi sia però l'obbligo nel caso di sistema centralizzato di produzione. Inoltre, si fa riferimento al fabbisogno domestico, la qual cosa farebbe escludere il consumo di ACS di uffici o altre unità interne che non siano domestiche: si propone pertanto di chiarire cosa si intenda per "domestico" o, in alternativa, eliminare tale riferimento;
"...tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento...": normalmente una differenza percentuale si calcola come (MAX - MIN)/MAX. È questo che intende il legislatore?Oppure si deve considerare (MAX - MIN)/MIN oppur ancora (MAX - MIN) / (MAX+MIN)
"...è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica...": almeno il 70% viene attribuito agli effettivi prelievi volontari che, quindi, sono stati misurati o calcolati. Di conseguenza, dovendo incaricare un tecnico abilitato per il calcolo dei fabbisogni specifici e dovendo comunque procedere alla determinazione (diretta o indiretta) degli effettivi prelievi volontari, la spesa per l'utente sussiste comunque;
"...In tal caso gli importi rimanenti posso essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate...": la formulazione è molto vaga, occorrerebbe chiarire tenendo conto che gli ulteriori criteri devono fare ricorso ad elementi quali la superficie scaldata o la superficie scaldante, e mai tenere conto delle dispersioni, che sono calcolate solo per tenere conto del caso di non applicazione della UNI 10200.
"È fatta salvo la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà": l'adozione dei sistemi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 9 comma 5, potrebbe avvenire in corso di stagione termica (che, ad esempio, in Lombardia inizia l'1 agosto). Questo avviene soprattutto dove vi è da ripartire anche I'acqua calda sanitaria. La formulazione attuale, intesa letteralmente, consentirebbe la speciale ripartizione sulla base della tabella di proprietà, per la stagione "successiva", lasciando il dubbio per quella in corso. Chi scrive interpreterebbe la norma nel senso che la deroga è valida in  riferimento alla prima ripartizione rendiconto della spesa del riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria, successiva all'adozione dei sistemi citati. In questo modo la deroga varrebbe per la stagione termica in corso e  non, letteralmente, per  quella successiva.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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