Nuovo Codice Appalti: Sull’anticipazione, un’altra perla
Il nuovo Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'articolo 35, comma 8 definisce i criteri per l'erogazione dell'anticip...
Il nuovo Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'articolo 35, comma 8 definisce i criteri per l'erogazione dell'anticipazione del 20% sul valore stimato dell'appalto ma è opportuno precisare che non è stato mai espressamente abrogato l’articolo 12, comma 1 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 qui di seguito riportato “E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma. Per l'attuazione dei programmi URBAN cofinanziati dall'Unione europea l'anticipazione sui contratti suddetti non può superare la somma complessiva del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione dell'appalto”. Su tale disposizione che non è stata mai abrogata sono state disposte, negli anni passati, le seguenti esplicite deroghe:
- dal 21/8/2013 al 31/12/2014: 10% dell’importo contrattuale (art. 26-ter d.l.n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013 oggi abrogato dall’art. 217, comma 1, lettera jj) del d.lgs. n. 50/2016)
- dall’1/1/2015 al 31/12/2016: 10% dell’importo contrattuale (art. 8, comma 3 d.l. n. 192/2014 convertito dalla legge n. 11/2015 oggi abrogato dall’articolo 217, comma 1, lettera ss) del d.lgs. n. 50/2016);
- dall’1/3/2015 al 31/12/2015: 20% dell’importo contrattuale (art. 8, comma 3-bis d.l. n. 192/2014 convertito dalla legge n. 11/2015 oggi abrogato dall’articolo 217, comma 1, lettera ss) del d.lgs. n. 50/2016);
- dall’1/1/2016 al 18/4/2016: 20% dell’importo contrattuale (art. 7, comma 1 d.l. n. 210/2015 convertito dalla legge n. 21/2016 oggi abrogato dall’articolo 217, comma 1, lettera uu) del d.lgs. n. 50/2016).
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016, al comma 18, dell’articolo 35 rubricato “Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia” viene istituzionalizzata l’anticipazione del 20% calcolata non più sul prezzo contrattuale ma sul “valore stimato dell’appalto”. E’ precisato, per altro, che tale anticipazione deve essere corrisposta all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori ed è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
Peccato, però, che il legislatore abbia dimenticato di abrogare l’articolo 12, comma 1 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 con cui è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi.
Visto che c’è una totale incompatibilità tra la nuova norma di cui all’art. 35, comma 18 del nuovo Codice dei contratti e la precedente di cui all’articolo 12, comma 1 del d.l. n. 79/1997, non sarebbe opportuno un chiarimento o del MIT o dell’ANAC che, in attesa di un abrogazione esplicita, puntualizzi che si tratta di un’abrogazione implicita o tacita?
A cura di Arch. Paolo Oreto
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