Agenzia delle Entrate: Circolare con nuovi chiarimenti sul ravvedimento operoso
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016, dà ulteriori chiarimenti su come sfruttare al meglio i benefici previsti dal nuovo rav...
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016, dà ulteriori chiarimenti su come sfruttare al meglio i benefici previsti dal nuovo ravvedimento operoso. Nella circolare, una panoramica sui vantaggi previsti in termini di riduzione delle sanzioni, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) e dal Dlgs n. 158/2015 di riforma del sistema sanzionatorio. Nel documento vengono affrontati i principali casi di violazione sanabile con il ravvedimento, dalle dichiarazioni contenenti errori o omissioni a quelle presentate in ritardo. La circolare - che contiene anche due utili tabelle di sintesi sulla correzione entro e post 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale - fornisce inoltre risposta ad alcuni quesiti specifici: dai termini entro cui è possibile ravvedere il 730, in caso di infedeltà; al calcolo della sanzione ridotta quando il ricorso al ravvedimento avviene successivamente al versamento tardivo del tributo; al ravvedimento di un omesso versamento di un debito Iva periodico tramite compensazione con un credito Iva emergente dalle liquidazioni periodiche successive.
Quando l’errore viene corretto entro 90 giorni dalla scadenza
Caso A - Il contribuente ha presentato nei termini la dichiarazione ma, successivamente, si accorge di aver commesso un errore nella compilazione. Se si tratta di un errore non rilevabile in sede di controllo automatizzato o formale, di un errore, cioè, rilevabile solo mediante attività di controllo sostanziale (ad esempio, omessa o errata indicazione di redditi, indicazione di indebite detrazioni o deduzioni), la sanzione applicabile è solo quella per omesso versamento, pari al 30% di ogni importo non versato, con una riduzione, in caso di ravvedimento, che varia a seconda del momento in cui avviene il ravvedimento, non trovando più applicazione la sanzione fissa di 250 euro.
Caso B - Il contribuente ha presentato nei termini la dichiarazione e, successivamente, si accorge di aver commesso un errore nella compilazione. Se si tratta di un errore rilevabile in sede di controllo automatizzato o formale (ad esempio, errore di calcolo nella determinazione degli imponibili), la sanzione è quella prevista per le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni” di cui all’articolo 8 del Dlgs n. 471 del 1997. Per le violazioni di cui al comma 1, il contribuente dovrà pagare, ad esempio, la sanzione di 250 euro, che in caso di ravvedimento viene ridotta a 1/9 (quindi a 27,78 euro) e quella per omesso versamento, se dovuto, in misura ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione. In passato a questo tipo di violazioni si applicava la sanzione prevista per la presentazione di dichiarazione tardiva.
Caso C - Il contribuente non ha presentato entro il termine ordinario la dichiarazione ma si accorge dell’errore e la presenta entro 90 giorni dalla scadenza (dichiarazione tardiva). In questo caso si applica la sanzione in misura fissa pari a 250 euro prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta, che in caso di ravvedimento viene ridotta a 25 euro (1/10). Se alla tardività della dichiarazione si accompagna un carente o tardivo versamento del tributo si applica, inoltre, la sanzione per omesso versamento, ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione.
Quando l’errore viene corretto dopo 90 giorni
Caso A - Il contribuente ha presentato nei termini la dichiarazione e, decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, si accorge di aver commesso un errore. Se si tratta di errori che possono essere rilevati durante il controllo automatizzato o formale, la sanzione configurabile resta solo quella per omesso versamento, pari al 30% di ogni importo non versato; in caso di ravvedimento, si applica una riduzione che varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione.
Caso B - Il contribuente ha presentato nei termini la dichiarazione e, decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, si accorge di aver commesso un errore. Se si tratta di errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione da regolarizzare sarà pari al 90% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. Se invece si tratta di violazioni che integrano ipotesi di irregolarità senza imposta dovuta, e non di infedeltà dichiarativa, la sanzione resta quella prevista dall’articolo 8 citato anche dopo 90 giorni. In entrambi i casi, con il ravvedimento si applica una riduzione della sanzione che varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della stessa.
Caso C - Il contribuente non ha presentato nei termini la dichiarazione e non l’ha presentata neppure entro i 90 giorni dalla scadenza del termine con dichiarazione, quindi, omessa. La sanzione prevista è compresa tra il 120% e il 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 250 a 1.000 euro. Se la dichiarazione omessa viene comunque presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (e in ogni caso prima dell’inizio di qualunque attività di accertamento, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza), si applica la sanzione dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro. In questo caso, se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 150 a 500 euro. La dichiarazione presentata oltre 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione è da considerarsi, comunque, omessa, con la conseguenza che le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante il ravvedimento operoso.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E