Massimo ribasso: Comunicato ANAC sui metodi di esclusione delle offerte anormalmente basse

Sull’articolo 97 (Offerte anormalmente basse) del nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n.50/2016 interviene il Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone c...

14/10/2016

Sull’articolo 97 (Offerte anormalmente basse) del nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n.50/2016 interviene il Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone con un Comunicato del 5 ottobre 2016. Ricordiamo che l’articolo 97 è applicabile, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, nei casi in cui è prevista, esplicitamente, l’esclusione automatica delle offerte anomale (articolo  97,  comma  8,  primo  periodo d.lgs. n. 50/2016)  e  soltanto  se  il  numero delle offerte è almeno pari a 10 (terzo periodo stesso comma 8). Ovviamente le tre condizioni devono essere contemporaneamente presenti perché se ne manca anche soltanto una delle tre l’articolo non può essere utilizzato.

In merito, poi, al contenuto, l’art. 97 del nuovo Codice si differenzia dagli articoli 86, 87 ed 88 del previgente codice dei contratti, principalmente per il fatto che mentre il metodo utilizzato all’articolo 86, comma 1 del previgente Codice era unico, adesso nell’articolo 97, comma 2 del nuovo Codice dei contratti è possibile utilizzare uno dei 5 metodi previsti alle lettere a), b) c) e d) del citato comma 2 per i quali in alcuni casi, le amministrazioni aggiudicatrici hanno avuto alcune difficoltà.

Sull’argomento interviene, ora il Presidente Cantone che nel citato comunicato tratta separatamente i cinque casi.

Calcolo di cui alla lettera a)

Viene  risolta la questione dell'accantonamento quando ci sono più offerte di identico valore con la precisazione che non è più possibile utilizzare più la prassi dell’accantonamento prevista all’articolo 121 del previgente Codice per il fatto stesso che tale articolo è stato abrogato e che, quindi, non è più applicabile. Conseguentemente - precisa il comunicato - il mancato accantonamento di un’offerta identica a quella presentata da altro concorrente e accantonata per il calcolo della soglia di anomalia non produce discriminazione tra gli operatori economici ammessi alla gara.

Calcolo di cui alla lettera b)

Il metodo ha creato diversi problemi applicativi. Il primo problema è quello relativo all’assenza dell’indicazione della grandezza rispetto alla quale va calcolato il menzionato 10%. Il Presidente Cantone ritiene che la lacuna possa essere colmata mediante procedimento analogico, facendo riferimento a quanto disposto nelle lettere a) ed e). In altri termini la norma dovrebbe essere letta come di seguito indicato: “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, arrotondato all’unità superiore, con esclusione del dieci per cento, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso”.

Calcolo cui alla lettera c) e d)

In entrambi i casi) viene osservato che la soglia di anomalia calcolata sulla base dei ribassi assoluti o dei ribassi percentuali conduce ai medesimi risultati, per cui possono essere utilizzati indifferentemente i due metodi.

Calcolo di cui alla lettera e)

In questo caso il Comunicato rileva che la disposizione riproduce il calcolo di cui alla lettera a), a cui aggiunge un ulteriore passaggio, vale a dire la cosiddetta manipolazione della media degli scarti: una volta accantonate le ali, individuata la media e lo scarto quadratico medio delle offerte che superano la predetta media deve essere sorteggiato un coefficiente casuale da 0,6 a 1,4 da moltiplicare allo scarto quadratico medio (il metodo e) coincide con quello a) quando il coefficiente estratto è pari a 1).

Maggiori dettagli nel testo integrale del Comunicato 5 ottobre 2016.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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