Terremoto centro-Italia: Sulla Gazzetta ufficiale il decreto-legge con gli interventi urgenti
Sulla Gazzetta ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016 è stato pubblicato il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante “Interventi urgenti in favore delle p...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016 è stato pubblicato il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”. Il decreto legge è composto dai seguenti titoli:
- Titolo I - Principi direttivi e risorse per la ricostruzione (artt. 1-4)
- Titolo II - Misure per la ricostruzione e il rilancio del sistema economico e produttivo (artt. 5-25)
- Titolo III - Misure per la tutela dell’ambiente (art. 26-43)
- Titolo IV - Misure per gli enti locali, sospensioni di termini e misure fiscali (artt. 44-49)
- Titolo VI - Disposizioni in materia di organizzazione e personale e finali (artt. 50-53)
che, in 53 articoli, fissa i capisaldi di tutti gli interventi necessari alla ricostruzione e al sostegno alla ripresa economica delle zone colpite dal terremoto del Centro Italia.
Il provvedimento entra in vigore già oggi e salta subito all’occhio che nello stesso si passa dal Titolo IV al Titolo VI e che, quindi, manca il Titolo V; lo stesso problema era stato riscontrato nello schema di decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri e sembra veramente strano che l’ufficio legislativo di Palazzo Chigi non si sia accorto dell’errore.
Tra le misure previste ci sono il risarcimento integrale per gli edifici danneggiati, il prestito d’onore per il riavvio delle attività produttive, la cassa integrazione in deroga per i lavoratori di imprese coinvolte nel sisma, il rinvio di imposte e tasse per i singoli e le imprese che documenteranno l’impossibilità del pagamento a causa del terremoto. Ma vediamo nel dettaglio tutti i provvedimenti
Governance
L’articolo 1 del provvedimento è dedicato all’ambito di applicazione ed agli organi direttivi ed è confermata la presenza di un commissario straordinario che provvede all’attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal decreto stesso. Al Commissario straordinario è affidata la responsabilità della ricostruzione in regime di gestione straordinaria che durerà fino al 31 dicembre 2018. I Presidenti delle Regioni interessate opereranno in qualità di vice commissari per gli interventi in stretto raccordo con il commissario straordinario che può delegare loro le funzioni a lui attribuite. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l’applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l’avanzamento del processo di ricostruzione. Tutte le funzioni del commissario straordinario e dei vice commissari sono dettagliatamente indicate all’articolo 2.
Uffici speciali per la ricostruzione
Con l’articolo 3 del provvedimento vengono istituiti gli uffici speciali per la ricostruzione che curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l’istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata. Provvedono altresì alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali. Presso ciascun ufficio speciale per la ricostruzione è costituito uno sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti.
Fondo per la ricostruzione
Per l’attuazione degli interventi di immediata necessità, come stabilito all’articolo 4, al fondo per la ricostruzione è assegnata una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l’anno 2016.
Ricostruzione privata
Con l’articolo 5, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, sono erogati contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti per far fronte alla ricostruzione, al ripristino o alla riparazione di edifici (residenziali e non), alle attrezzature, ai beni mobili ed alle scorte conseguenti agli eventi sismici. Sono altresì sostenute le eventuali spese per la delocalizzazione delle imprese.
Procedura concorrenziale anche per gli appalti privati
Così come disposto all’articolo 7, comma 15 del provvedimento, la selezione dell’impresa esecutrice da parte del beneficiario del contributo per la ricostruzione privata è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe antomafia di cui all’articolo 30 del provvedimento, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti devono essere allegati alla domanda di contributo.
Interventi di immediata esecuzione per danni di lieve entità
Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni colpiti dal sisma, per gli edifici con danni lievi classificati con livello di inagibilità B delle schede AeDES che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati possono, così come disposto all’articolo 8, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra il sisma del 24 agosto 2016 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l’immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture. Con ulteriori provvedimenti, adottati entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno emanate disposizioni operative per l’attuazione degli interventi di immediata esecuzione. Resta, in ogni caso. Una delle condizioni. I lavori relativi agli interventi di immediata esecuzione devono essere affidati obbligatoriamente affidati a imprese:
- che risultino aver presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori (art. 30, comma 6 del provvedimento oggetto della presente notizia);
- che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del nuovo codice dei contratti.
Art-bonus
Così come disposto all’articolo 17, Il credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 1, del d.l. n. 83/2014, convertito dalla legge n. 106/2014 spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni colpiti dal sisma anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose. Per la realizzazione dei lavori su beni immobili di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 11-bis, del d.l. n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015.
Promozione turistica
Il commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, come disposto all’articolo 22, predispone in accordo con ENIT (Agenzia nazionale del turismo) entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei medesimi territori.
Contributi Inail a fondo perduto
Così come disposto all’articolo 23, per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei Comuni colpiti dal sisma , è trasferita al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’articolo 4 del provvedimento la somma di trenta milioni di euro destinata dall’Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per l’anno 2016, al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Prestiti agevolati per nuove imprese e nuovi investimenti
Per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti, così come disposto all’articolo 24, nei territori dei Comuni colpiti dal sisma, nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell’artigianato, dell’industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo sono concessi a micro, piccole e medie imprese finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600 mila euro. I finanziamenti sono rimborsati in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.
Programma infrastrutture ambientali
All’articolo 27 del provvedimento è precisato che entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto il commissario straordinario predispone e approva un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei Comuni colpiti dl sisma, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario. Per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal programma delle infrastrutture ambientali il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, individuate di intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. I pareri, i visti, i nulla-osta necessari per la realizzazione degli interventi devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta ovvero entro un termine complessivamente non superiore a 15 giorni in caso di richiesta motivata di proroga e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
Rocce da scavo
L’articolo 29 è dedicato alle “Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo” e nello stesso è precisato che al fine di garantire l’attività di ricostruzione prevista nei territori colpiti dal sisma, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell’Unione europea, non trovano applicazione, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.
Struttura di missione del Ministero dell’Interno
Al comma 1 dell’articolo 30 è precisato che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni, è istituita, nell’ambito del Ministero dell’interno, una apposita Struttura di missione diretta da un prefetto. La Struttura, in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio, da parte della stessa Struttura, dell’informazione antimafia per i contratti di qualunque valore o importo e assicura, con competenza funzionale ed esclusiva, il coordinamento e l’unità di indirizzo delle soprarichiamate attività, in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle Province interessate dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
Anagrafe Antimafia
Al comma 6 dell’articolo 30 è precisato che Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all’articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori. Ai fini dell’iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Nell’Anagrafe, oltre ai dati riferiti all’operatore economico iscritto, sono riportati:
- i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell’importo;
- le modifiche eventualmente intervenute nell’assetto societario o gestionale;
- le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie;
- le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento finanziario o sul monitoraggio finanziario;
- le eventuali penalità applicate all’operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle attività di cantiere definite dalla Struttura in conformità alle linee guida.
Gli operatori economici che risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del decreto, in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo sono iscritti di diritto nell’Anagrafe. Qualora l’iscrizione in detti elenchi sia stata disposta in data anteriore a tre mesi da quella di entrata in vigore del presente decreto, l’iscrizione nell’Anagrafe resta subordinata ad una nuova verifica antimafia. Le white list saranno obbligatorie per lavori pubblici e privati ed anche gli eventuali subappalti andranno affidati a soggetti presenti negli elenchi. Per accedere, poi, ai cantieri non basterà la richiesta di iscrizione, come è avvenuto per diverso tempo in molte prefetture italiane, ma servirà l’effettiva iscrizione.
Tracciabilità finanziaria
Nell’articolo 31 è, poi, precisato che nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all’articolo 30 dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Oltre che per le opere pubbliche, l'obbligo di inserire prevedere la clausola di tracciabilità finanziaria diventa obbligatoria anche nei contratti tra privati ed in caso di inadempienze il contratto "è risolto di diritto".
Controlli Anac e stazione unica appaltante
All’articolo 32 del provvedimento è precisato che, per gli interventi di ricostruzione pubblica (articolo 14), è precisato che si applica l’articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, quindi, l’ANAC effettuerà controlli sulle procedure adottate dal Commissario straordinario così come accaduto per l’EXPO di Milano. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche saranno disciplinati con accordo tra il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, il commissario straordinario e la Centrale Unica di Committenza individuata dall’articolo 18 del provvedimento stesso nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti S.p.A. (INVITALIA).
Albo professionisti
Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, con l’articolo 34 è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nell’elenco. L’iscrizione nell’elenco speciale può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare. L’elenco speciale, adottato dal commissario straordinario, è reso disponibile presso le Prefetture - uffici territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, L’Aquila, Teramo e Fermo nonché presso tutti i Comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione.
In allegato il testo del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189