Durc semplificato: Modificato il decreto 30 gennaio 2015
Sulla Gazzetta ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016 è stato pubblicato il Decreto 23 febbraio 2016 del Ministero del Lavoro recante “Modifica del decreto 30...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016 è stato pubblicato il Decreto 23 febbraio 2016 del Ministero del Lavoro recante “Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).” che contiene alcune modifiche al Decreto 30 gennaio 2015 relativo a “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva» (DURC)”.
Con il citato decreto 23 febbraio 2016 sono apportate al Decreto 30 gennaio 2015 le seguenti modifiche:
nel comma 1 dell’art. 2, viene introdotto un periodo al fine di estendere la verifica nei confronti delle Casse edili anche alle imprese che applicano il relativo contratto collettivo;
nell'art. 5, con l’integrale sostituzione dei commi 2 e 3, è previsto, adesso, che, in caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all'art. 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'impresa si considera regolare, con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio e alla data della dichiarazione di apertura della procedura, a condizione che i crediti risultino essere stati insinuati.
In allegato:
- il testo del decreto 23 febbraio 2016;
- il testo del Decreto 30 gennaio 2915;
- il testo del Decreto 30 gennaio 2915 coordinato con le modifiche introdotte dal citato decreto 23 febbraio 2016.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Decreto 23 febbraio 2016 Decreto 30 gennaio 2015 Decreto 30 gennaio 2015 coordinato