Nuovo Codice dei contratti: Mancano le procedure nel caso di OEPV

Che confusione. Vorrei sbagliarmi ma credo di essere nel giusto affermando che, in atto, dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti manca per gl...

25/10/2016

Che confusione. Vorrei sbagliarmi ma credo di essere nel giusto affermando che, in atto, dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti manca per gli enti appaltanti qualsiasi riferimento relativo alla procedura da seguire nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In pratica nel previgente Regolamento n. 207/2010, all’articolo 120, comma 2 era precisato che “La commissione, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando, i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell'allegato G. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede secondo quanto previsto dall’articolo 121” ed, anche, all’articolo 266, comma 7 era precisato che “La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, verifica per ciascun offerente, nel caso di procedura aperta o negoziata con bando, la documentazione e le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a1), a2) e a3), e nel caso di procedura ristretta, la dichiarazione di cui al comma 2. In tutte le procedure, la commissione, in una o più sedute riservate, valuta le offerte tecniche contenute nella busta di cui al comma 1, lettera b), e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste di cui al comma 1, lettera c), contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l’offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui all’allegato M”. In pratica si trattava di vere e proprie linee guida per le commissioni giudicatrici che avevano indicazioni chiare su come procedere.

In atto, visto che non sono state, ancora approvate le linee guida contenenti i Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 78 del nuovo Codice dei contratti, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante ma dette commissioni giudicatrici, pur essendo, di fatto scelte con lo stesso criterio del previgente D.lgs. n. 163/2016 non hanno più alcun utile riferimento relativo alla procedura da seguire nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e potranno procedere con scelte del tutto autonome.

A cura di Arch. Paolo Oreto

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