Terremoto centro-Italia: altri 40 milioni di euro sul Fondo per le emergenze nazionali
Il Consiglio dei Ministri con la delibera del 31 ottobre 2016 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 256 del 2 novembre 2016, ha esteso gli effetti della dic...
Il Consiglio dei Ministri con la delibera del 31 ottobre 2016 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 256 del 2 novembre 2016, ha esteso gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
Come previsto, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il necessario raccordo con il dispositivo già in essere per fronteggiare gli eventi precedenti, opportunamente rimodulato, e il Servizio nazionale della protezione civile opera ai sensi delle disposizioni straordinarie.
Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto già stabilito nelle delibere richiamate in premessa, si provvede nel limite di un ulteriore stanziamento di euro 40 milioni a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
In considerazione della gravità dell'evento e dell'esigenza di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di soccorso e assistenza alla popolazione, le ulteriori ordinanze del Capo Dipartimento sono adottate per i trenta giorni successivi dalla delibera del 31/10/2016.
Con tali ordinanze, il Capo del Dipartimento è altresì autorizzato, in via di prima applicazione, a disciplinare l'attuazione di prime misure urgenti finalizzate a consentire la continuità operativa, in regime transitorio, delle attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici in rassegna, sulla base di una quantificazione speditiva dei fabbisogni in soli termini di numero e tipologia di attività interessate, mediante la realizzazione di strutture temporanee da realizzarsi a cura di soggetti attuatori appositamente individuati nell'ambito delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile (art. 1, comma 1, Ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016).
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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