Regolamento edilizio-tipo: Recepimento delle Regioni e dei Comuni

Come abbiamo avuto modo di comunicare in una precedente notizia (leggi news) Sulla Gazzetta n. 268 del 16 novembre 2016 è stata pubblicata l’Intesa 20 ottobr...

21/11/2016

Come abbiamo avuto modo di comunicare in una precedente notizia (leggi news) Sulla Gazzetta n. 268 del 16 novembre 2016 è stata pubblicata l’Intesa 20 ottobre 2016 recante “Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1- sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

Le Regioni avranno tempo fino al 17 aprile 2017 per procedere all’attuazione dell’Intesa ed i Comuni, a loro volta, dovranno adeguarsi nei tempi e con le modalità stabilite dalle stesse Regioni e, quindi, entro il prossimo anno si dovrebbe ragionevolmente definire l’adeguamento  finalizzato alla semplificazione degli attuali regolamenti edilizi comunali. Il Regolamento edilizio tipo si prefigge l’obiettivo di garantire livelli minimi essenziali nell’ambito della normativa edilizia-urbanistica per mezzo:

  • della semplificazione dei futuri regolamenti edilizi;
  • dell’uniformazione a livello nazionale di alcune definizioni dei parametri urbanistici-edilizi.

Il Governo, le Regioni e i Comuni, con l’Intesa del 20 ottobre 2016, hanno adottato il Regolamento edilizio tipo che risulta composto dalle seguenti parti:

  • Allegato 1: Schema di regolamento edilizio che descrive l’impianto strutturale del regolamento “tipo” e disciplina i principi e i criteri a cui dovranno attenersi i Comuni;
  • Allegato A: Elenco delle 42 definizioni uniformi relative ai parametri urbanistici ed edilizi;
  • Allegato B: Ricognizione della normativa nazionale che incide sull’attività edilizia in merito alla quale i regolamenti dovranno operare un semplice rinvio.

Contenuti dello schema di regolamento edilizio tipo

I futuri regolamenti edilizi dovranno essere predisposti nel rispetto dell’Allegato 1 contenente lo “Schema di regolamento edilizio tipo”.

Nel dettaglio, lo schema di regolamento edilizio dovrà essere articolato in due parti:

  • Parte prima denominata “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia”;
  • Parte seconda denominata “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia”.

PRIMA PARTE - Al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni regionali e statali, è precisato che i Comuni nella prima parte dei propri regolamenti edilizi dovranno soltanto richiamare “la disciplina generale dell’attività edilizia” (contenuta nell’allegato B e integrata con le relative normative regionali) la quale opererà in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale.

In questa prima parte i regolamenti dovranno limitarsi a richiamare la disciplina di alcune materie che opererà direttamente senza la necessità di un atto di recepimento, tra cui:

  • le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi;
  • le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso;
  • Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
  • la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
  • i requisiti generali delle opere edilizie attinenti ai limiti inderogabili di altezza, densità etc; le fasce di rispetto stradali/ ferroviarie etc; alle servitù militari; agli accessi stradali; alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante; ai siti contaminati;
  • la disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale;
  • le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti ed impianti.

Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi e l’elenco della disciplina generale dell’attività edilizia sono riportate negli allegati A e B. Nell’Intesa sono riportati i tempi e le modalità di adeguamento da parte delle Regioni e Comuni (vedi dopo il commento termini e modalità di adeguamento).

SECONDA PARTE - Questa parte ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all’organizzazione e alle procedure interne dell’ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell’ambiente urbano, anche attraverso l’individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio. I requisiti tecnici integrativi devono essere espressi attraverso norme prestazionali, che fissino risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie. Le prestazioni da raggiungere potranno essere prescritte in forma quantitativa, ossia attraverso l'indicazione numerica di livelli prestazionali da assolvere, oppure essere espresse attraverso l'enunciazione di azioni e comportamenti progettuali da praticarsi affinché l'intervento persegua l'esito atteso che l’obiettivo prestazionale esprime. Nel dettaglio, i Comuni nella definizione della disciplina regolamentare, dovranno osservare alcuni “principi generali” tra cui:

  • semplificazione, efficienza e efficacia dell’azione amministrativa;
  • ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità, l’estetica, e l’igiene pubblica;
  • incrementare la sostenibilità ambientale e energetica;
  • armonizzazione della disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato.

I requisiti tecnici integrativi dovranno essere espressi attraverso norme prestazionali che fissino i risultati da perseguire nelle trasformazioni edilizie (in forma quantitativa attraverso l’indicazione numerica, oppure enunciazioni di azioni e comportamenti progettuali). I Comuni avranno la possibilità di individuare i requisiti tecnici integrativi e complementari non disciplinati dalla normativa sovraordinata. Le disposizioni regolamentari di competenza comunale devono essere ordinate secondo il seguente indice generale, per semplificarne la consultazione e garantirne l’uniformità di impianto. Le amministrazioni comunali, nella propria autonomia, possono individuare requisiti tecnici integrativi e complementari, non disciplinati dalla normativa uniforme sovraordinata operante sul territorio nazionale e regionale di competenza, anche attraverso ulteriori specificazioni e dettagli, nei limiti previsti dalla normativa sovraordinata.

Parte Prima - Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia

Parte Seconda - Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia

Titolo I - Disposizioni organizzative e procedurali

  • Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi
  • Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi

Titolo II - Disciplina della esecuzione dei lavori

  • Capo I - Norme procedimentali sull’esecuzione dei lavori
  • Capo II - Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori

Titolo III - Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali.

  • Capo I - Disciplina dell’oggetto edilizio
  • Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico
  • Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente
  • Capo IV - infrastrutture e reti tecnologiche
  • Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico
  • Capo VI - Elementi costruttivi

Titolo IV - Vigilanza e sistemi di controllo

Titolo V - Norme transitorie

con la precisazione che i contenuti dei vari Titoli e Capitoli sono, dettagliatamente, indicati nell’Allegato 1.

Termini e modalità di adeguamento delle Regioni e dei Comuni

Nello schema di regolamento è precisato che i Comuni sono tenuti a conformare i regolamenti edilizi comunali, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite dalle Regioni in attuazione dell’Intesa 20 ottobre 2016, i cui contenuti costituiscono un livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione. Per quanto concerne i termini e le modalità di adeguamento delle Regioni, all’articolo 2 dell’Intesa 20 ottobre 2016 è precisato che le Regioni a statuto ordinario devono provvedere Entro il termine di centottanta giorni dall'adozione dell’Intesa e, quindi, entro il 18 aprile 2017:

  • a specificare e/o semplificare l'indice;
  • ad individuare, alla luce della normativa regionale vigente, le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici e, ove necessario, in via transitoria possono dettare indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione di tali definizioni uniformi in fase di prima applicazione.

L'atto di recepimento regionale stabilisce altresì i metodi, le procedure e i tempi, comunque non superiori a centottanta giorni, da seguire per l'adeguamento comunale, ivi comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili effetti dell'adeguamento sui procedimenti in itinere (permessi di costruire, Scia, sanatone, piani attuativi, progetti unitari convenzionati). Nello stesso articolo 2 è precisato, poi, che entro il termine stabilito dalla regioni nell'atto di recepimento regionale e comunque non oltre centottanta giorni decorrenti dal medesimo atto di recepimento, i comuni adeguano i propri regolamenti edilizi per conformarli allo schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati, come eventualmente specificati e integrati a livello regionale. Decorso il termine di cui al primo periodo entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili. In caso di mancato recepimento regionale i comuni possono comunque provvedere all'adozione dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati. Laddove al momento della sottoscrizione dell'intesa siano vigenti norme regionali che prevedono termini perentori entro i quali i comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ai contenuti delle normative regionali, il recepimento comunale dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati, avviene entro il medesimo termine, secondo le modalità di gestione della fase transitoria definite dalle regioni stesse.

Monitoraggio e aggiornamenti

All’articolo 3 dell’Intesa 20 ottobre 2016 è previsto che il Governo, le regioni ordinarie e i comuni si impegnano a realizzare attività di monitoraggio sull'attuazione del regolamento edilizio tipo con cadenza almeno annuale. Per la realizzazione di tali attività è istituito un apposito gruppo di lavoro composto dal Governo, le regioni e l'ANCI. Sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio, si procederà, ove necessario all'aggiornamento dello schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi. Il Governo, le Regioni a Statuto ordinario e i comuni si impegnano altresì:

  • all'aggiornamento della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia;
  • a proseguire in modo condiviso attività di semplificazione delle norme statali e delle procedure in materia edilizia, alla luce degli obiettivi stabiliti nell'Agenda per la semplificazione, al fine di assicurare, anche attraverso accordi o linee.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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