Regolamento edilizio-tipo: recepimento dalle Regioni entro il 18 aprile 2017

La pubblicazione in Gazzetta dell'Intesa tra Governo, Regioni e Comuni sull’adozione del regolamento edilizio-tipo ha aperto un nuovo percorso di unificazion...

23/11/2016

La pubblicazione in Gazzetta dell'Intesa tra Governo, Regioni e Comuni sull’adozione del regolamento edilizio-tipo ha aperto un nuovo percorso di unificazione nel mondo delle costruzioni.

L'intesa ha dato corso a quanto previsto all'art. 4, comma 1-sexies del D.P.R. n. 380/2001 per il quale Governo, Regioni e Autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e al fine di definire livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, si sono proposte di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti in materia edilizia attraverso un regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico.

L'intesa del 20 ottobre 2016 ha approvato lo schema dì regolamento edilizio tipo e i relativi allegati recanti le definizioni uniformi e la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia, che formano parte integrante dell'intesa. L'intesa riguarda tutte le Regioni d'Italia comprese quelle a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano che dovranno provvedere compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

In particolare, come previsto dall'art. 2 dell'intesa, le Regioni ordinarie dovranno provvedere entro il 18 aprile 2017 al recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi nonché all’integrazione e modificazione, in conformità alla normativa regionale vigente, della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia.

Con il medesimo atto di recepimento, le Regioni, nel rispetto della struttura generale uniforme dello schema di regolamento edilizio tipo approvato, possono specificare e/o semplificare l’indice. Le regioni, altresì, individuano, alla luce della normativa regionale vigente, le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici e, ove necessario, in via transitoria possono dettare indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione di tali definizioni uniformi in fase di prima applicazione.

L’atto di recepimento regionale stabilisce altresì i metodi, le procedure e i tempi, comunque entro il 18 aprile 2017, da seguire per l’adeguamento comunale, ivi comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili effetti dell’adeguamento sui procedimenti in itinere (permessi di costruire, Scia, sanatone, piani attuativi, progetti unitari convenzionati).

I provvedimenti legislativi e regolamentari conterranno le 42 definizioni uniformi contenute nell'intesa e quindi:

VOCI
ACRONIMO
DESCRIZIONE
1 - Superficie territoriale
ST
Superficie reale di una porzione di territorio  oggetto  di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
2 - Superficie fondiaria
SF
Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. E’ costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
3 - Indice di  edificabilità territoriale
IT
Quantità  massima  di  superficie  o  di  volume  edificabile  su  una  determinata  superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente.
4 - Indice di  edificabilità fondiaria
IF
Quantità  massima  di  superficie  o  di  volume  edificabile  su  una  determinata  superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente.
5 - Carico urbanistico
CU
Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di  interventi  urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso.
6 – Dotazioni Territoriali
DT
Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per  la  sostenibilità  (ambientale,  paesaggistica,  socio-economica  e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.
7 - Sedime Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull’area di pertinenza.
8 - Superficie coperta
SC
Superficie  risultante  dalla  proiezione  sul  piano  orizzontale  del  profilo  esterno  perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.
9 - Superficie permeabile
SP
Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.
10 - Indice di permeabilità
IPT/IPF
Rapporto  tra  la  superficie  permeabile  e  la  superficie  territoriale  (indice  di  permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).
11 - Indice di copertura
IC
Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.
12 - Superficie totale
ST
Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio.
13 - Superficie lorda
SL
Somma delle superfici di tutti i piani comprese  nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie.
14- Superficie utile
SU
Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
15 - Superficie accessoria
SA
Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.
La superficie accessoria può ricomprendere, per esempio:
• i portici e le gallerie pedonali;
• i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
• le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;
• le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;
• i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;
• i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
• spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
• le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.
16- Superficie complessiva
SC
Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).
17- Superficie calpestabile Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.
18 - Sagoma Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.
19 - Volume totale o volumetria complessiva Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.
20 - Piano fuori terra Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio.
21 - Piano seminterrato Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio.
22 - Piano interrato Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio.
23 - Sottotetto Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante.
24 - Soppalco Partizione  orizzontale  interna  praticabile,  ottenuta  con  la  parziale  interposizione  di  una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.
25 - Numero dei piani E’ il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).
26 - Altezza lorda Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.
Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura.
27 - Altezza del fronte L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:
- all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto;
- all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.
28- Altezza dell'edificio Altezza massima tra quella dei vari fronti.
29 - Altezza utile Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.
30 - Distanze Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.
31 - Volume tecnico Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico,  di  sicurezza,  telefonico, ecc.).
32 - Edificio Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.
33 - Edificio Unifamiliare Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
34 - Pertinenza Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.
35 - Balcone Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.
36 - Ballatoio Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.
37 - Loggia/Loggiato Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.
38 - Pensilina Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.
39 - Portico/Porticato Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici,  intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio.
40 - Terrazza Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.
41 - Tettoia Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.
42 - Veranda Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato,  balcone,  terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

Dopo il recepimento da parte delle Regioni, i Comuni dovranno entro al massimo altri 180 giorni (e con un termine stabilito dalla Regione stesse) dall'atto di recepimento regionale adeguare i propri regolamenti edilizi per conformarli allo schema di regolamento edilizio tipo, come eventualmente specificati e integrati a livello regionale. Decorsi questi termini, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili. In caso di mancato recepimento regionale i comuni possono comunque provvedere all’adozione dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati.

Il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente ovvero adottato alla data di sottoscrizione dell'intesa. Laddove al momento della sottoscrizione dell’intesa siano vigenti norme regionali che prevedono termini perentori entro i quali i comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ai contenuti delle normative regionali, il recepimento comunale dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati, avviene entro il medesimo termine, secondo le modalità di gestione della fase transitoria definite dalle regioni stesse.

Contenuti dello schema di regolamento edilizio tipo

I futuri regolamenti edilizi dovranno essere predisposti nel rispetto dell’Allegato 1 contenente lo “Schema di regolamento edilizio tipo”.

Nel dettaglio, lo schema di regolamento edilizio dovrà essere articolato in due parti:

  • Parte prima denominata “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia”;
  • Parte seconda denominata “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia”.

PRIMA PARTE - Al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni regionali e statali, è precisato che i Comuni nella prima parte dei propri regolamenti edilizi dovranno soltanto richiamare “la disciplina generale dell’attività edilizia” (contenuta nell’allegato B e integrata con le relative normative regionali) la quale opererà in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale.

In questa prima parte i regolamenti dovranno limitarsi a richiamare la disciplina di alcune materie che opererà direttamente senza la necessità di un atto di recepimento, tra cui:

  • le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi;
  • le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso;
  • Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
  • la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
  • i requisiti generali delle opere edilizie attinenti ai limiti inderogabili di altezza, densità etc; le fasce di rispetto stradali/ ferroviarie etc; alle servitù militari; agli accessi stradali; alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante; ai siti contaminati;
  • la disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale;
  • le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti ed impianti.

Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi e l’elenco della disciplina generale dell’attività edilizia sono riportate negli allegati A e B. Nell’Intesa sono riportati i tempi e le modalità di adeguamento da parte delle Regioni e Comuni (vedi dopo il commento termini e modalità di adeguamento).

SECONDA PARTE - Questa parte ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all’organizzazione e alle procedure interne dell’ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell’ambiente urbano, anche attraverso l’individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio. I requisiti tecnici integrativi devono essere espressi attraverso norme prestazionali, che fissino risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie. Le prestazioni da raggiungere potranno essere prescritte in forma quantitativa, ossia attraverso l'indicazione numerica di livelli prestazionali da assolvere, oppure essere espresse attraverso l'enunciazione di azioni e comportamenti progettuali da praticarsi affinché l'intervento persegua l'esito atteso che l’obiettivo prestazionale esprime. Nel dettaglio, i Comuni nella definizione della disciplina regolamentare, dovranno osservare alcuni “principi generali” tra cui:

  • semplificazione, efficienza e efficacia dell’azione amministrativa;
  • ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità, l’estetica, e l’igiene pubblica;
  • incrementare la sostenibilità ambientale e energetica;
  • armonizzazione della disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato.

I requisiti tecnici integrativi dovranno essere espressi attraverso norme prestazionali che fissino i risultati da perseguire nelle trasformazioni edilizie (in forma quantitativa attraverso l’indicazione numerica, oppure enunciazioni di azioni e comportamenti progettuali). I Comuni avranno la possibilità di individuare i requisiti tecnici integrativi e complementari non disciplinati dalla normativa sovraordinata. Le disposizioni regolamentari di competenza comunale devono essere ordinate secondo il seguente indice generale, per semplificarne la consultazione e garantirne l’uniformità di impianto. Le amministrazioni comunali, nella propria autonomia, possono individuare requisiti tecnici integrativi e complementari, non disciplinati dalla normativa uniforme sovraordinata operante sul territorio nazionale e regionale di competenza, anche attraverso ulteriori specificazioni e dettagli, nei limiti previsti dalla normativa sovraordinata.

Parte Prima - Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia

Parte Seconda - Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia

Titolo I - Disposizioni organizzative e procedurali

  • Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi
  • Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi

Titolo II - Disciplina della esecuzione dei lavori

  • Capo I - Norme procedimentali sull’esecuzione dei lavori
  • Capo II - Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori

Titolo III - Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali.

  • Capo I - Disciplina dell’oggetto edilizio
  • Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico
  • Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente
  • Capo IV - infrastrutture e reti tecnologiche
  • Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico
  • Capo VI - Elementi costruttivi

Titolo IV - Vigilanza e sistemi di controllo

Titolo V - Norme transitorie

con la precisazione che i contenuti dei vari Titoli e Capitoli sono, dettagliatamente, indicati nell’Allegato 1.

Monitoraggio e aggiornamenti

All’articolo 3 dell’Intesa 20 ottobre 2016 è previsto che il Governo, le regioni ordinarie e i comuni si impegnano a realizzare attività di monitoraggio sull'attuazione del regolamento edilizio tipo con cadenza almeno annuale. Per la realizzazione di tali attività è istituito un apposito gruppo di lavoro composto dal Governo, le regioni e l'ANCI. Sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio, si procederà, ove necessario all'aggiornamento dello schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi. Il Governo, le Regioni a Statuto ordinario e i comuni si impegnano altresì:

  • all'aggiornamento della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia;
  • a proseguire in modo condiviso attività di semplificazione delle norme statali e delle procedure in materia edilizia, alla luce degli obiettivi stabiliti nell'Agenda per la semplificazione, al fine di assicurare, anche attraverso accordi o linee.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati