Decreto Fiscale: Approvata definitivamente dal Senato la legge di conversione del D.L. n. 193/2016
Nella seduta di giovedì 24 novembre, il Senato, con 162 si, 86 no ed 1 astenuto ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il disegno di ...
Nella seduta di giovedì 24 novembre, il Senato, con 162 si, 86 no ed 1 astenuto ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, sul quale era stata posta la questione di fiducia.
Nel corso del passaggio parlamentare, il testo del provvedimento
ha subito numerose modifiche. Di seguito una sintesi delle
disposizioni aventi rilevanza fiscale,
Articolo 1 - Soppressione di Equitalia e istituzione di
Agenzia delle entrate-Riscossione - A decorrere dal
1° luglio 2017, Equitalia viene soppressa. A partire dalla stessa
data, la funzione di riscossione nazionale è affidata all’Agenzia
delle entrate, che la esercita tramite Agenzia delle
entrate-Riscossione, nuovo ente pubblico economico strumentale,
sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del ministro
dell’Economia e delle finanze e al monitoraggio dell’Agenzia
stessa.
Articolo 2 - Disposizioni in materia di riscossione
locale - La norma proroga dal 31 dicembre 2016 al 30
giugno 2017 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in
materia di riscossione delle entrate locali. Fino a tale data,
quindi, gli enti locali possono avvalersi di Equitalia per la
riscossione delle proprie entrate. A decorrere dal 1° luglio 2017,
gli enti locali possono deliberare l’affidamento al nuovo ente
preposto alla riscossione nazionale (Agenzia delle
entrate-Riscossione) le attività di accertamento, liquidazione e
riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o
patrimoniali, proprie e delle società da essi partecipate.
Articolo 2-bis - Modalità di versamento
spontaneo delle entrate tributarie degli enti locali
- La norma, aggiunta nel corso dell’iter di conversione, prevede
che il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e
degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul
conto corrente di tesoreria dell’ente impositore. In alternativa,
il versamento può essere effettuato mediante F24 o attraverso gli
strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti
impositori.
Articolo 3 - Potenziamento della
riscossione - Dall'1 gennaio 2017, l’Agenzia delle
entrate, per l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione
nazionale, potrà utilizzare le banche dati e le informazioni cui
già è autorizzata ad accedere. Gli stessi dati e le medesime
informazioni potranno essere utilizzate da Agenzia delle
entrate-Riscossione per l’esercizio dei propri compiti
istituzionali..
Articolo 4 - Misure per il recupero dell’evasione
– Dall’1 gennaio 2017, è abolito lo “spesometro” e sono
introdotti la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse
e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni
periodiche Iva (due adempimenti con periodicità trimestrale). Sono
poi dettagliatamente indicate diverse disposizioni finalizzate al
recupero dell’evasione fiscale, soprattutto in materia di Iva.
Articolo 4-bis - Emissione
elettronica delle fatture per il tax free
shopping - Dall’1 gennaio 2018, per gli acquisti di
beni del valore complessivo, al lordo dell’Iva, superiore a 155
euro destinati all’uso personale o familiare, da trasportare nei
bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione europea
(in sgravio Iva), l’emissione delle relative fatture deve essere
effettuata dal cedente in modalità elettronica.
Articolo 5 - Dichiarazione integrativa
a favore e ravvedimento - Si estende la possibilità
per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a
favore (Irpef, Irap, sostituti d’imposta) anche oltre il termine
prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al
periodo d’imposta successivo, entro il termine per l’accertamento
fiscale
Articolo 6 - Definizione
agevolata – E’ prevista la “rottamazione delle cartelle”
dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni
compresi tra il 2000 e il 2016. Il contribuente, aderendo alla
procedura, può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di
capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di
riscossione. Non sono dovute, invece, le sanzioni, gli interessi di
mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti
previdenziali.
articolo 6-bis -
Rappresentanza e assistenza dei
contribuenti - E’ consentito anche ai
tributaristi o consulenti tributari, certificati e qualificati ai
sensi della legge sulle professioni non organizzate, di svolgere la
rappresentanza e fornire assistenza ai contribuenti innanzi agli
uffici dell’Amministrazione finanziaria.
articolo 6-ter - Definizione
agevolata delle entrate regionali e degli enti locali
- Viene prevista la possibilità di introdurre la definizione
agevolata delle entrate regionali e degli enti locali, demandando
ai relativi enti la disciplina di attuazione.
Articolo 7 - Riapertura dei termini
della procedura di collaborazione volontaria -
Vengono riaperti i termini per aderire alla procedura di
collaborazione volontaria (voluntary disclosure): dal 24
ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto legge) al 31
luglio 2017 (voluntary disclosure-bis). Essa trova
applicazione, sia per l’emersione di attività estere, sia per le
violazioni dichiarative relative a imposte erariali. Le violazioni
sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016.
Articolo 7-bis - Introduzione degli indici
sintetici di affidabilità - Dal periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2017, viene prevista l’abolizione degli studi
di settore e la loro sostituzione con gli indici sintetici di
affidabilità fiscale, individuati con decreto del ministro
dell’Economia e delle finanze. Agli indici sono collegati livelli
di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini
di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine
di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e il
rafforzamento della collaborazione tra l’Amministrazione
finanziaria e contribuenti.
Articolo 7-ter - Esenzione dell’Autorità
nazionale anticorruzione dal vincolo di riduzione delle spese di
funzionamento - Per l’ANAC (Autorità nazionale
anticorruzione), a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione, non trova applicazione il vincolo di
riduzione delle spese di funzionamento di cui all’articolo 19,
comma 3, lettera c), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
nel limite di 1 milione di euro per l’anno 2016 e di 10 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2017.
Articolo 7-quater - Disposizioni in materia di
semplificazione fiscale - L’articolo contiene una
serie di norme di semplificazione fiscale.
Articolo 7-quinquies -
Determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e
trasfertisti
L’articolo introduce una norma di interpretazione autentica in
materia di agevolazioni Irpef applicabili ai lavoratori
trasfertisti. Si stabilisce che tali lavoratori possono accedere ai
benefici fiscali previsti dalla legge (abbattimento al 50% del
reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi),
laddove siano soddisfatte contestualmente alcune condizioni.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Legge di conversione approvata