Terremoto centro-Italia: al via gli interventi di riparazione con rafforzamento locale
Tutto pronto per procedere con gli interventi di riparazione con rafforzamento locale degli immobili adibiti ad uso abitativo o ad attività produttiva che ri...
Tutto pronto per procedere con gli interventi di riparazione con rafforzamento locale degli immobili adibiti ad uso abitativo o ad attività produttiva che risultano danneggiati a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016, con danni lievi o che sono oggetto di ordinanza di inagibilità emessa dall'autorità competente.
È stata, infatti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016, n. 278 l'Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma 17 novembre 2016, n. 4 recante "Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili".
In particolare, potranno essere avviati immediatamente gli interventi di riparazione con rafforzamento locale secondo le modalità e le procedure stabilite nell'Ordinanza n. 4/2016, sugli immobili adibiti ad uso abitativo o ad attività produttiva che risultano danneggiati a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016, con danni lievi attestati dalle schede AeDES o che sono dichiarati non utilizzabili sulla base delle schede FAST e che sono oggetto di ordinanza di inagibilità emessa dall'autorità competente.
Presentazione della comunicazione di avvio dei lavori
Le comunicazioni di avvio dei lavori sono presentate dai soggetti legittimati agli uffici speciali per la ricostruzione. Fino all'istituzione dei predetti uffici speciali, le comunicazioni sono depositate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle regioni, in qualità di vice commissari.
La comunicazione deve indicare, per ciascuna unità immobiliare compresa nell'edificio, con riferimento alla data dell'evento sismico:
- gli estremi e la categoria catastali;
- la superficie complessiva;
- la destinazione d'uso;
- il numero e la data dell'ordinanza comunale di inagibilità;
- il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà;
- l'eventuale nominativo dei locatari o comodatari, residenti e non, e gli estremi del contratto di locazione o comodato.
Nella comunicazione devono inoltre essere individuati:
- i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza;
- l'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, commi 3 e 4 dell'OPCM n. 4/2016
Alla comunicazione devono essere allegati:
- perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto e/o del 26 e 30 ottobre 2016, con espresso riferimento alla scheda AeDES ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità emessa per l'edificio in questione;
- progetto degli interventi che si intendono eseguire con:
i. descrizione dei danni rilevati e degli interventi necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall'ordinanza comunale;
ii. indicazione degli interventi edilizi da eseguire, corredata da adeguati elaborati a norma della vigente legislazione;
iii. indicazione degli interventi strutturali da eseguire, sviluppata con adeguati elaborati, nei limiti di quanto disposto dal punto 8.4.3 delle norme tecniche approvate col decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008;
iv. indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico dell'intero edificio intese a conseguire obiettivi di riduzione delle dispersioni ovvero, mediante impiego di fonti energetiche rinnovabili, di riduzione dei consumi da fonti tradizionali;
v. computo metrico estimativo dei lavori di riparazione con rafforzamento locale nonché di realizzazione delle finiture connesse e delle eventuali opere di efficientamento energetico, redatto sulla base del prezziario unico di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero, fino all'approvazione di questo, del vigente elenco regionale dei prezzi e integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta nei limiti massimi stabiliti dal medesimo decreto-legge;
vi. esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall'edificio; - dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti che l'immobile interessato dall'intervento non è totalmente abusivo e che lo stesso non risulta interessato da ordini di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale, e che lo stesso non ha usufruito di altri contributi pubblici;
- documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;
- dichiarazione autocertificativa con la quale l'impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, allegando la ricevuta rilasciata ai sensi del precedente comma 4;
- dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 34, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, impegnandosi a iscriversi nell'elenco speciale ivi previsto e di non avere rapporti con l'impresa appaltatrice;
- eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto.
L'Allegato 1 all OPCM n. 4/2016 definisce la soglia di danno lieve per edifici a destinazione prevalentemente abitativa o assimilabile. In particolare:
Danno lieve per edifici in muratura
Si intende per danno lieve il danno conseguente alla crisi sismica
iniziata a far data dal 24 agosto 2016, subito dagli edifici
dichiarati inagibili temporaneamente o parzialmente secondo la
procedura AeDES, oppure non utilizzabili a seguito della procedura
speditiva approvata dalla protezione civile, che non supera le
condizioni di seguito definite:
- lesioni diffuse di qualunque tipo, nelle murature portanti o negli orizzontamenti, per un'estensione maggiore del 30% della superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi livello;
- lesioni concentrate passanti, nelle murature (pareti) o nelle volte, di ampiezza superiore a millimetri 5;
- evidenza di schiacciamento nelle murature (pareti o colonne) o nelle volte;
- presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, nei solai o nelle scale, anche parziali;
- distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all'intersezione dei maschi murari;
- pareti fuori piombo correlate ai danni subiti per una ampiezza superiore a 3 cm sull'altezza di un piano o comunque che riguardano un'altezza superiore ai 2/3 della parete stessa;
- crollo di elementi di chiusura (tamponamenti), interposti fra colonne in muratura portanti, per un'estensione in superficie prospettica non inferiore al 20% rispetto al livello interessato;
- perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno.
Danno lieve per edifici in cemento
armato
Si intende per danno lieve il danno conseguente alla crisi sismica
iniziata a far data dal 24 agosto 2016, subito dagli edifici
dichiarati inagibili temporaneamente o parzialmente secondo la
procedura AeDES, oppure non utilizzabili a seguito della procedura
speditiva approvata dalla protezione civile, che non supera le
condizioni di seguito definite:
- lesioni passanti nelle tamponature, di ampiezza superiore a millimetri 2, per un'estensione ≥ 30% delle tamponature, ad un qualsiasi livello;
- presenza di schiacciamento nelle zone d'angolo dei pannelli di tamponatura, per un'estensione ≥ 20% ad un qualsiasi livello;
- perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il cinquanta per cento delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno;
- lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione ≤ 10% degli elementi di un piano;
- lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione ≤ 10% degli elementi di un piano;
- evidenti lesioni per schiacciamento, nei pilastri;
- lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture.
Danno lieve per edifici a struttura
mista
Si intende per danno lieve quello sopra descritto per la tipologia
costruttiva prevalente in relazione alla capacità di resistere alle
azioni sismiche.
Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie
costruttive diverse dalla muratura e dal cemento armato, il
professionista incaricato dimostra il danno adottando criteri
simili a quelli adottati per le tipologie qui trattate.
Individuazione della soglia di danno lieve per edifici a
destinazione prevalentemente produttiva.
Per edifici a prevalente destinazione ad uffici, commercio,
industria, artigianato, turismo, alberghi, aziende agrituristiche,
residenze pertinenziali delle attività produttive inserite nello
stesso edificio, realizzati con struttura portante in muratura, in
cemento armato tradizionale o mista, il danno lieve è individuato
sulla base delle stesse condizioni stabilite per gli edifici a
prevalente destinazione residenziale.
Le stesse condizioni devono intendersi estese agli edifici rurali
con identica tipologia strutturale, destinati a ricovero animali od
attrezzature.
Per edifici a prevalente destinazione commerciale, industriale,
artigianale, residenze pertinenziali delle attività produttive
inserite nello stesso edificio, realizzati in struttura
prefabbricata in cemento armato o in acciaio per danno lieve si
intende il danno diffuso su almeno il 25% delle superfici verticali
e./o orizzontali, senza crolli, o concentrato sulle strutture
verticali per un'estensione minore o uguale al 5% degli elementi di
un piano, senza deformazioni e spostamenti alla base o in sommità,
che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio,
un intervento di rafforzamento locale.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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