Nuovo Codice contratti: Il Decreto parametri è obbligatorio?
La recente Sentenza n. 2435 del 13 dicembre 2016 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria è stata accolta con grande enfasi da alcuni che hanno...
La recente Sentenza n. 2435 del 13 dicembre 2016 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria è stata accolta con grande enfasi da alcuni che hanno utilizzato la sentenza stessa per affermare come “la giurisprudenza abbia dato ragione all'ANAC confermando la necessità di un corrispettivo per gli incarichi e servizi di progettazione determinato secondo criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, al fine di garantire anche il controllo da parte dei potenziali concorrenti della congruità della remunerazione".
In verità una corretta lettura della sentenza dice soltanto, che è accolto il ricorso di alcuni ordini della provincia di Catanzaro contro il Comune di Catanzaro per l'annullamento di alcune determine, del bando di gara, del disciplinare di gara e del Capitolato speciale d'appalto, oltre che di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale tutti relative ad un bando di gare per prestazioni professionali a titolo gratuito.
In pratica il TAR Calabria si è pronunciato sull’illegittimità del bando di gara nella parte in cui ha previsto la natura gratuita del contratto di appalto di servizi stimando il valore della prestazione pari ad “1,00 euro” e stabilendo che “l’appalto è a titolo gratuito”, salva la previsione di una somma di euro 250.000,00 comprensiva di iva a solo titolo di rimborso spese per come indicato nel disciplinare di gara.
Nella sentenza, oltre a vari articoli del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016), vengono richiamate, anche, le linee guida ANAC nn. 1 e 2 relative, rispettivamente, a “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” e “Offerta economicamente più vantaggiosa” ma nulla viene detto in merito all’obbligatorietà delle tariffe professionali di cui al D.M. 17 giugno 2016.
D’altra parte il TAR Calabria non avrebbe potuto fare altrimenti perché la norma primaria rilevabile all’articolo 24, comma 8 (I predetti corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento) è del tutto chiara e non può prestarsi ad alcuna diversa interpretazione.
Per quanto concerne, poi, le linee guida n. 1 relative agli “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” dove nel paragrafo 2.1 della Sezione III è precisato che “al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016” è semplice affermare che non si tratta di nessuna obbligatorietà ma di un semplice riferimento e d’altra parte l’ANAC non avrebbe potuto fare diversamente perché, altrimenti, le linee guida sarebbero state censurate dal Consiglio di Stato che, tra l’altro, ha precisato, nel proprio parere, che non sono vincolanti.
Se l’ANAC avesse voluto definire un obbligo avrebbe, più semplicemente precisato che “al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre utilizzare il decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016”.
Credo, quindi, che sia necessario mettere un punto a questo teatrino relativo ai corrispettivi da porre a base d’asta per i servizi di architettura e di ingegneria e dire, con schiettezza, che l’unico riferimento è l’articolo 24, comma 8 del nuovo codice dei contratti in cui viene affermato che i corrispettivi di cui al D.M. 17/6/2016 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento. L’unica soluzione per modificare tale situazione è quella di un provvedimento correttivo che modifichi l’attuale previsione modificando il penultimo periodo del comma 8 dell’articolo 24 del nuovo codice dei contratti, possibilmente, nella seguente maniera: “I predetti corrispettivi devono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti per l’individuazione dell’importo dell’affidamento”.
Tutto il resto come si dice a Napoli, sono “Chiacchiere e tabacchiere di legno”.
Buon sabato e buona domenica a tutti.
A cura di Paolo Oreto
Documenti Allegati
Sentenza TAR Calabria 13 dicembre 2016, n. 2435 Linee guida ANAC n. 1 Linee guida ANAC n. 2Link Correlati
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