Credito d’imposta per servizi di videosorveglianza: Sulla Gazzetta il decreto attuativo

Sulla Gazzetta ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2016 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 6 dicembre 2016 recante “Defin...

28/12/2016

Sulla Gazzetta ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2016 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 6 dicembre 2016 recante “Definizione dei criteri e delle procedure per l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché ulteriori disposizioni finalizzate al contenimento della spesa complessiva entro il limite massimo di 15 milioni di euro per l'anno 2016”.

Il decreto era previsto dal comma 982 della legge finanziaria 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) in cui era precisato che “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma”. In pratica il decreto doveva essere pubblicato entro la fine del mese di marzo di quest’anno ma, probabilmente, il Ministero di Via XX settembre lo aveva dimenticato.

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Nel decreto costituito da 5 articoli è precisato che:

  • il credito d’imposta spetta alle persone fisiche per le spese sostenute nell'anno 2016 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali a condizione che le spese siano sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
  • ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le persone fisiche devono inoltrare, in via telematica, entro il termine che sarà previsto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento;
  • l'Agenzia delle entrate determina la percentuale massima del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto e tale percentuale è comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2017;
  • il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.

In pratica il decreto non sarà operativo fino a quando l’Agenzia delle Entrate non predisporrà il provvedimento citato nel decreto stesso.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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