Jobs Act Lavoratori Autonomi: riparte l'esame del provvedimento e torna l'equo compenso

È trascorso poco meno di un anno dal Consiglio dei Ministri n. 102 con il quale il 29 gennaio 2016 è stato approvato e presentato in pompa magna un disegno d...

11/01/2017

È trascorso poco meno di un anno dal Consiglio dei Ministri n. 102 con il quale il 29 gennaio 2016 è stato approvato e presentato in pompa magna un disegno di legge contenente "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato".

Un disegno di legge che ha toccato nel profondo i liberi professionisti di ogni categoria che, in un susseguirsi di incontri, confronti, riflessioni, proposte e comunicati, hanno ripreso vigore e forse anche coscienza di sé stessi, con la conseguenza che per qualche mese non si è parlato altro che di tutele dei lavoratori autonomi, formazione, deducibilità delle spese, indennità, parificazione ai piccoli imprenditori per l'accesso ai PON e ai POR a valere sui fondi strutturali europei...

Riflessioni che sono durate fino agli ultimi giorni di luglio 2016 quando la Rete delle Professioni Tecniche commentava l'approvazione in prima lettura del disegno di legge da parte della Commissione Lavoro del Senato. Dopo nulla si è più saputo e il disegno di legge, dopo l'approvazione in prima lettura del Senato del 9 novembre 2016, tornato alla Camera dei Deputati, è rimasto fermo fino al 20 dicembre 2016 quando in sede referente l'XI Commissione Lavoro ha ripreso i lavori relazionando sulle ultime modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

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L'ultima versione arrivata alla Camera è stata significativamente cambiata rispetto al testo predisposto dal Governo ed è composta da:

  • 22 articoli
  • 3 Capi, relativi al lavoro autonomo, al cosiddetto "lavoro agile" e alle disposizioni finali, che riguardano, specificamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore del disegno di legge stesso.

Nell'ambito del Capo I relativo alla tutela del lavoro autonomo, da rilevare i seguenti articoli:

  • Art. 3 che estende le disposizioni relative alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D.Lgs. n. 31/2002) anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche o tra lavoratori autonomi;
  • Art. 5 (inserito dalla XI Commissione del Sentato) che delega il Governo ad adottare uno o più decreti attuativi al fine di semplificare l’attività delle amministrazioni pubbliche e ridurne i tempi di produzione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste;
    b) riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l’assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell’adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l’istituzione del fascicolo del fabbricato.
  • Art. 6 che delega il Governo in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche. Il decreto delegato dovrebbe consentire agli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, di attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla loro volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.
  • Art. 7 che reca una serie di disposizioni di carattere fiscale e sociale. In particolare, viene stabilito, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, la totale deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal lavoratore autonomo per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente, disponendo, altresì, che le spese relative all'esecuzione dell'incarico e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Dall'1 gennaio 2017 viene previsto il diritto ad un trattamento economico per congedo parentale, per un periodo massimo di sei mesi entri i primi tre anni di vita del bambino, alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata.
  • Art. 8 che introduce modifiche al regime di deducibilità delle spese di formazione nonché disposizioni per favorire l'accesso alla formazione permanente, consentendo la deduzione al 50% delle spese di partecipazione a "convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale", incluse quelle di viaggio e soggiorno. L'articolo dispone, invece, l'integrale deducibilità, fino a un massimo di 10.000 euro, delle spese di iscrizione a master e corsi di formazione o aggiornamento professionale, convegni e congressi, nonché l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, ricerca e sostegno all'autoimprenditorialità, formazione e riqualificazione professionale, nonché quella degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornite da forme assicurative o di solidarietà.
  • Art. 10 che delega il Governo al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
    - individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela delle persone che svolgono la loro attività lavorativa negli studi professionali o attività di apprendimento, con o senza retribuzione;
    - determinazione di misure tecniche e amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali e organizzative degli studi professionali;
    - semplificazione degli adempimenti meramente formali;
    - riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale.
  • Art. 11 che dispone l'obbligo per le amministrazioni pubbliche, in qualità di stazioni appaltanti, di promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, favorendo l'accesso alle informazioni e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione. Il comma 2 equipara i lavoratori autonomi alle piccole e medie imprese ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei. Rispetto alla disciplina vigente, recata dal comma 821 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, che viene contestualmente abrogato, si prevede un'estensione della disciplina ai lavoratori autonomi che non svolgano attività come liberi professionisti e si elimina il riferimento al periodo di programmazione 2014/2020 dei fondi europei. Per favorire la partecipazione ai bandi e il concorso all'assegnazione di incarichi e appalti privati, il comma 3 prevede, per i soggetti che svolgono attività professionale:
    - la possibilità di costituire reti di esercenti la professione e di partecipare alle reti di imprese, con l'accesso alle relative provvidenze previste in materi;
    - la possibilità di costituire stabili consorzi professionali;
    - la possibilità di costituire associazioni temporanee professionali.
  • Art. 12 che, modificando l'articolo 64, comma 2, del D.Lgs. n. 51/2001, elimina l'obbligo di astensione dall'attività lavorativa per potere usufruire dell'indennità di maternità nel periodo di congedo obbligatorio.
  • Art. 13 che introduce ulteriori misure per la tutela della maternità, della malattia e dell'infortunio.
  • Art. 14 che apporta alcune modifiche al codice di procedura civile al fine di:
    - chiarire che l'elemento caratterizzante della collaborazione coordinata è costituito dall'autonoma organizzazione del lavoro da parte del collaboratore, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti;
    - estendere ai lavoratori autonomi il principio di idoneità degli estratti autentici delle scritture contabili come prova scritta ai fini dell'ammissibilità del procedimento giurisdizionale sommario di ingiunzione, attualmente riconosciuto solo in favore delle imprese.

In conclusione, in riferimento al Capo I, la Commissione Lavoro della Camera ha riconosciuto che le previsioni pongono le basi per un rafforzamento delle tutele dei lavoratori autonomi nell'ambito del sistema giuridico ma ha anche chiesto di valutare se vi siano le condizioni per affrontare il tema, a lungo discusso e principale per ogni lavoratore autonomo, dell'individuazione di un equo compenso, che tenga conto della natura e delle caratteristiche delle prestazioni svolte. Tema che ogni professionista che si rispetti metterebbe al primo posto, soprattutto alla luce dei risultati qualitativi che l'abrogazione dei minimi tariffari e ogni loro riferimento ha apportato in una società in cui il ruolo sociale del professionista si è via via andato perdendo.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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