I requisiti del RUP, il programma triennale delle opere pubbliche e le linee guida ANAC

I Responsabili Unici del Procedimento (RUP) non in possesso dei requisiti di professionalità definiti dalle Linee guida n. 3 dell'ANAC dovranno essere sostit...

20/01/2017

I Responsabili Unici del Procedimento (RUP) non in possesso dei requisiti di professionalità definiti dalle Linee guida n. 3 dell'ANAC dovranno essere sostituiti.

Lo ha chiarito il Comunicato del Presidente ANAC 14 dicembre 2016 con il quale il Presidente Raffaele Cantone ha fornito alcune indicazioni interpretative sulle Linee Guida n. 3 recanti appunto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".

Entrando nel dettaglio, una delle precisazioni del Comunicato ANAC riguarda i requisiti di professionalità del RUP ovvero un argomento contenuto nella Parte II delle linee guida in cui l'Anticorruzione ha inserito (come da Parere del Consiglio di Stato) le disposizioni di natura vincolante, separandole da quelle di natura non vincolante contenute nella Parte I delle linee guida stesse.

Considerato, dunque, che i requisiti di professionalità del RUP hanno una natura vincolante per le pubbliche amministrazioni, appare quantomeno illogica la precisazione contenuta nel comunicato dello scorso 14 dicembre 2016 con la quale l'ANAC ha rimarcato la necessità di applicare i nuovi requisiti "alle procedure per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente all'entrata in vigore delle Linee guida medesime, nonché alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore delle Linee guida, non siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte".

In pratica, con l’entrata in vigore delle linee guida sul RUP (22/11/2016) vengono definitivamente abrogati (vedi art. 216, comma 8 del nuovo Codice) gli articoli 9 e 10 del Regolamento n. 207/2010 che erano quelli che definivano  le funzioni ed i compiti del RUP e che erano stati utilizzati dagli enti locali per la predisposizione delle progettazioni da mandare in gara. I RUP, quindi, designati a suo tempo (anche alcuni anni prima) che hanno portato avanti sino ad oggi, le procedure meglio descritte alle lettere dalla a) alla q) dell’articolo 10 del Regolamento n. 207/2010  (dal reperimento delle risorse al programma triennale delle opee pubbliche e sino alla predisposizione del bando) improvvisamente, se il bando non è stato ancora pubblicato e se il RUP stesso non ha i requisiti previsti dalle linee guida, non possono più fare i Responsabili unici del procedimento di quelle opere a cui ha lavorato per alcuni anni e, magari, predisposto il bando di gara.

E’ mai concepibile? Ed in quali condizioni si troveranno quelle amministrazioni che in taluni casi non avranno la possibilità di trovare al loro interno un RUP che abbia i requisiti previsti dalle linee guida?

Un po' come accaduto per l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, l'assenza di un periodo transitorio creerà notevoli problematiche ai Comuni. Nel caso in cui i Comuni non avranno la possibilità di adempiere, questa novità che scaturisce dal Comunicato dell'ANAC che, in verità, sembra cambiare le regole del gioco quando lo stesso è già iniziato, porterà necessariamente a ricorsi amministrativi.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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