Deroghe regionali alle norme antisismiche: Bocciate dalla Cassazione

Mentre siamo in attesa che venga, approvato il Decreto ministeriale relativo alle nuove Norme tecniche per le costruzioni (NTC) recentemente esitate dalla Co...

23/01/2017

Mentre siamo in attesa che venga, approvato il Decreto ministeriale relativo alle nuove Norme tecniche per le costruzioni (NTC) recentemente esitate dalla Conferenza unificata, è stata pubblicata la sentenza 5 dicembre 2016, n. 51683 della Corte di Cassazione che boccia le deroghe regionali alle norme antisismiche. Con la sentenza in argomento la Corte di Cassazione interviene su un ricorso proposto da un privato in merito ad una sentenza del Tribunale di Cosenza aveva lo stesso privato alla pena di euro 200 di ammenda in relazione ai reati cui agli artt. 93 e 95 del D.P.R. n. 380/2001 (per avere realizzato in zona sismica due piattaforme in cemento e tre strutture metalliche, omettendo di darne comunicazione al Comune) e 94 e 95 sempre del D.P.R. n. 380/2001 (per avere realizzato le medesime opere ricadenti in zona sismica senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico regionale), dichiarando l'estinzione del reato di cui all'art. 44 D.P.R. n. 380/2001, per essere intervenuta la sanatoria delle opere abusive, e condannandolo anche al risarcimento dei danni in favore del Comune, costituitosi parte civile.

La Corte di Cassazione, nella sentenza in argomento, precisa che il reato previsto dall'art. 95 del D.P.R. n. 380/2001è configurabile in relazione a qualsiasi opera, eseguita in assenza della prescritta autorizzazione antisismica, in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità, senza che le Regioni possano adottare in via amministrativa deroghe per particolari categorie di interventi”; è, dunque, nulla la delibera della Giunta regionale della Calabria n. 330 del 22/7/2011, in relazione agli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001, in quanto tale delibera aveva individuato gli interventi edilizi per i quali era disposta l'esenzione da qualsiasi comunicazione al comune ed anche dalla preventiva autorizzazione scritta regionale, tra cui rientravano quelli contestati, compresi tra le opere minori di cui all'allegato A di tale delibera.

Il principio esposto dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 51683/2016, tra l’altro, non fa altro che ribadire quanto già affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 19185 del 14 gennaio 2015, relativa alla realizzazione di opere di sostegno di cartellonistica pubblicitaria di rilevanti dimensioni, illegittimamente qualificate da una delibera della Regione Calabria come "opere minori" sottratte alle leggi nazionali e regionali in materia di edilizia sismica.

Nella sentenza n. 51683/2016 la Cassazione ribadisce, poi, che eventuali delibere regionali non possono, comunque, creare ex novo la categoria delle "opere minori" che non sarebbero soggette alla disciplina antisismica, in aperta violazione del disposto del d.P.R. n. 380 del 2001, art. 83, il quale prevede che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità sono soggette alla normativa antisismica, senza consentire alle Regioni di adottare in via amministrativa deroghe per particolari categorie di opere.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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