Liguria: Nuove disposizioni in materia urbanistica e di tutela del paesaggio
Il Consiglio regionale della Regione Liguria, nella lunga seduta di martedì 31 gennaio, ha approvato il disegno di legge 134 "Disposizioni in materia urbani...
Il Consiglio regionale della Regione Liguria, nella lunga seduta di martedì 31 gennaio, ha approvato il disegno di legge 134 "Disposizioni in materia urbanistica e di tutela del paesaggio. Modifica della legge regionale 4 settembre 1997, numero 36 Legge urbanistica regionale e della legge regionale 6 giugno 2014, numero 13 Testo unico della normativa in materia di paesaggio". Il testo normativo interviene con alcune modifiche alla Legge urbanistica regionale numero 36/1997, già oggetto di riforma sostanziale con la legge regionale 29/2016, limitatamente all'aggiornamento dei termini temporali assegnati ai Comuni per la formazione del Puc, che nella norma vigente sono con scadenza al 30 aprile 2017. La Giunta regionale ha spostato il termine del 30 aprile 2017 al 31 dicembre 2020 così da assicurare un congruo periodo di tempo per la migliore elaborazione del Piano urbanistico comunale, ferme restando peraltro le limitazioni all'attività di pianificazione urbanistica atteso che gli stessi Comuni non possono apportare varianti ai vecchi Prg se non limitatamente a quelle eventualmente necessarie per le attività produttive e le opere pubbliche. La normativa riguarda 44 comuni liguri, prevalentemente di piccola dimensione.
Il Disegno di legge 134 interviene con alcune
modifiche alla legge urbanistica regionale numero 36/1997,
già oggetto di riforma sostanziale con la legge regionale 29/2016,
limitatamente all’aggiornamento dei termini temporali
assegnati ai Comuni per la formazione del PUC, che nella
norma vigente sono con scadenza al 30 aprile 2017.
La Giunta regionale ha spostato il termine del 30 aprile
2017 al 31 dicembre 2020 così da assicurare un
congruo periodo di tempo per la migliore elaborazione del
Piano urbanistico comunale, ferme restando peraltro le
limitazioni all’attività di pianificazione urbanistica atteso che
gli stessi Comuni non possono apportare varianti ai vecchi PRG se
non limitatamente a quelle eventualmente necessarie per le attività
produttive e le opere pubbliche. La normativa riguarda 44
comuni liguri, prevalentemente di piccola dimensione, con
alcune rilevanti eccezioni costituite dai Comuni di Ospedaletti,
Taggia, Borghetto S.S., Pietra Ligure, Portofino, Rapallo, Zoagli e
Monterosso che risultano ancora dotati di vecchi Piani Regolatori
Generali privi della disciplina paesistica che era stata imposta
con la Legge regionale .6/1991 mai applicata da questi Comuni.
Le modifiche che lo Stato ha apportato al codice del
paesaggio D.Lgs. 42/2004 e s.m. e che prevedono il
parere vincolante della Soprintendenza paesaggistica per tutti gli
interventi ricadenti in aree sottoposte al vincolo
paesaggistico, ha reso meno preoccupante la posizione dei
Comuni sopra richiamati, perché il controllo sistematico
esercitato dalla Soprintendenza assicura un adeguato controllo
paesaggistico del territorio anche nei Comuni che non si
sono mai dotati di regole locali. Al tempo stesso le modifiche
normative che sono intervenute sia per quanto riguarda la
disciplina urbanistica che per quanto riguarda quella ambientale,
hanno portato a considerare troppo limitato il tempo assegnato agli
stessi Comuni per la formazione del PUC. Con lo stesso
provvedimento si assegna ai Comuni, che hanno ricevuto un
contributo economico per la formazione del PUC, il termine del 31
dicembre 2017 per l’adozione dello stesso piano, decorso
infruttuosamente il quale questi Comuni dovranno restituire alla
Regione il contributo economico ricevuto, in due
differenti tranche.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it