Codice dei contratti: Quadro aggiornato dei provvedimenti attuativi
L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) ha, recentemente, pubblicato un comunicato il “Quadro aggiornato delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticor...
L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) ha, recentemente, pubblicato un comunicato il “Quadro aggiornato delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione” in cui precisa che saranno varate a breve le linee guida sugli affidamenti in house sulle quali il Consiglio di Stato ha espresso il proprio positivo parere. Salgono, così a 7 i provvedimenti attuativi predisposti dall’ANAC. In conformità a quanto previsto nuovo Codice dei Contratti, l’ANAC ha emanato linee guida su alcune delle principali innovazioni introdotte nel comparto dei lavori pubblici:
- affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (Gazzetta ufficiale del 29/09/2016);
- offerta economicamente più vantaggiosa (Gazzetta ufficiale dell’11/10/2016);
- responsabile unico del procedimento (Gazzetta ufficiale del 22/11/2016);
- affidamenti sotto soglia (Gazzetta ufficiale del 23/11/2016);
- commissari di gara (Gazzetta ufficiale del 3/12/2016);
- gravi illeciti professionali (Gazzetta ufficiale del 3/01/2017)
In verità è opportuno precisare che le linee guida ai nn. 1 e 2 non sono previste specificatamente nell’articolato del nuovo codice e rientrano tra la casistica piuù generale dei provvedimenti previsti non dettagliatamente all’articolo 213, comma 2 del nuovo Codice e c’è, poi, da aggiungere che, comunque, le linee guida di cui ai nn. 1, 2 e 8, così come affermato dal Consiglio di Stato non sono vincolanti.
E’ opportuno, anche, aggiungere che all’appello dei provvedimenti a carico dell’ANAC mancano a tutt’oggi:
- le linee guida relative alle modalità e la cadenza con cui effettuare le verifiche del limite minimo dell’80% dei lavori da appaltare da parte dei concessionari mediante procedura ad evidenza pubblica (art. 177, comma 3);
- le linee guida relative al controllo sull’attività dell’operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio (art. 181, comma 4);
- le linee guida che definiscono il rating di impresa e delle relative penalità e premialità (art. 83, comma 10) per le quali l’ANAC ha, recentemente, inviato al Governo ed al Parlamento un atto di segnalazione.
Diversa è invece, la situazione dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri perché dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti hanno visto la luce, su 16 provvedimenti previsti, soltanto 5 e precisamente:
- il decreto dai Ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture 17 giugno 2016 sui parametri nelle gare di progettazione (art. 24, comma 8);
- il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 novembre 2016, n. 248 sulle opere specialistiche (art. 89, comma 11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2016 sulla Cabina di regia (art. 212, comma 5);
- le regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisito e di negoziazione emanate dall'Agid per la condivisione dei dati (art. 58, comma 10);
- il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016,
mentre ne mancano all’appello ben 11 come è possibile rilevare nell’allegata tabella.
Tra l’altro non riusciamo a comprendere come mai la cabina di regia così come disposto all’articolo 212, comma 1, lettera b) del nuovo Codice non abbia, ancora, provveduto a “curare, se del caso con apposito piano di azione, la fase di attuazione del presente codice coordinando l’adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti e linee guida, nonché della loro raccolta in testi unici integrati, organici e omogenei, al fine di assicurarne la tempestività e la coerenza reciproca”.
A cura di Paolo Oreto
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