MODIFICHE IN CORSO

La Camera dei deputati nella seduta di giovedì 7 giugno scorso ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge sulle liberalizzazioni (Misure per il cit...

11/06/2007
La Camera dei deputati nella seduta di giovedì 7 giugno scorso ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge sulle liberalizzazioni (Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (testo risultante dallo stralcio degli articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge n. 2272, deliberato dall’assemblea il 17 aprile 2007) (a.c. 2272-bis).
Con l’articolo 46 recante “Riqualificazione energetica degli edifici” viene riformulato il comma 349 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) nel testo seguente: “1. All’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
I commi 344, 345, 346 e 347 sono applicati secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente”.
Con la nuova formulazione del comma 349, in cui si fa riferimento al D.M. 19 febbraio 2007 e non più al al DM del 18 febbraio 1998, n. 4 sulle ristrutturazioni che implicava l’obbligo dell’invio della documentazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, viene definitivamente stabilito che, successivamente alla pubblicazione della legge sulla gazzetta ufficiale, l’unico destinatario della comunicazione relativa ai lavori sarà soltanto l’Enea.

Nello stesso disegno di legge approvato e, precisamente con l’articolo 47 recante “Interventi finalizzati al risparmio energetico negli edifici” viene corretta la tabella allegata all’articolo 345 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che definisce i requisiti di trasmittanza termica per le coperture e i pavimenti.
Il testo dell’articolo 47 è il seguente:
1. I requisiti di trasmittanza termica U, espressi in W/mq K, per gli interventi edilizi di cui all’articolo 1, comma 345, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti dalla tabella A allegata alla presente legge che, a far data dall'1 gennaio 2007, sostituisce la tabella 3, allegata alla citata legge n. 296 del 2006.”.
Nella nuova tabella viene corretto un errore di forma esistente nella precedente e nella stessa vengono soltanto invertite le intestazioni delle colonne relative alle coperture e ai pavimenti mentre nessuna modifica è stata apportata ai valori numerici dei requisiti di trasmittanza termica.

A cura di Paolo Oreto
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