Trga di Trento: Nessun assenso dei condomini per sopraelevare l’ultimo piano di un edificio
Il Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Trento con la sentenza n. 45 del 6 febbraio 2017 ha chiarito che per la sopraelevazione dell'ultimo pia...
Il Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Trento con la sentenza n. 45 del 6 febbraio 2017 ha chiarito che per la sopraelevazione dell'ultimo piano di un edificio condominiale non è necessario l'assenso dei proprietari dei piani sottostanti e che, quindi, in riferimento all’articolo 1127 del Codice civile spetta ex lege al proprietario dell’ultimo piano dell’edificio, o al proprietario esclusivo del lastrico solare, e non necessita di alcun riconoscimento da parte degli altri condomini. L'art. 1120 cod. civ. trova unicamente applicazione alle innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo, ovvero al maggior rendimento, delle cose comuni, regolando le questioni relative alle maggioranze necessarie per la loro approvazione, ma non disciplina affatto il diritto di sopraelevare.
Tale diritto, ricomprendente sia l’esecuzione di nuovi piani sia la trasformazione di locali preesistenti con aumento delle superfici e delle volumetrie (Cass. n. 2865 del 2008), spetta - ove l’ultimo piano appartenga pro diviso a più proprietari - a ciascuno di essi nei limiti della propria porzione di piano, con utilizzazione dello spazio aereo sovrastante la stessa (Cass. n. 4258 del 2006).
I limiti al diritto di sopraelevazione, previsti nei commi 2 e 3 dell’art. 1127 cod. civ., assumono carattere assoluto solo per quanto concerne il profilo statico dell’edificio, residuando la possibilità di eventuali opposizioni dei condomini per le diverse ragioni di ordine architettonico o di notevole diminuzione di aria o di luce ai piani sottostanti (Cass. n. 2708 del 1996), in ordine alle quali, tuttavia, le controversie ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di questioni prettamente civilistiche (Cass., S.U., n. 1552 del 1986; Cons. St., sez. V, 21 novembre 2003, n. 7539), senza compromissioni nella sede amministrativa, ove il rilascio del titolo abilitativo edilizio deve ritenersi conseguibile, nella materia in esame, fatti salvi i diritti dei terzi (Tar Catanzaro, sez. I, 19 novembre 2015, n. 1749).
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza Trga di Trento 4 febbraio 2017, n. 45