Codice dei contratti: Il decreto correttivo resuscita l’appalto integrato
Non vorrei essere nei panni dei deputati e senatori che in pochi giorni dovranno esprimere un parere sul decreto correttivo del codice dei contratti predispo...
Non vorrei essere nei panni dei deputati e senatori che in pochi giorni dovranno esprimere un parere sul decreto correttivo del codice dei contratti predisposto dal Governo ed inviato al Parlamento lo scorso 6 marzo. Oggi è venerdì e l’attività parlamentare riprende martedì prossimo 14 marzo e sono trascorsi già 9 dei 30 giorni disponibili alle commissioni parlamentari per esprimere il proprio parere. Oggi la situazione è più complessa di quella delineatasi quando si trattò di esprimere il parere sul decreto legislativo n. 50 e l’aria che tira è ben diversa da allora e non pochi componenti delle commissioni di Camera e Senato staranno attenti sulla necessità che il correttivo risponda ai principi e criteri direttivi della legge delega n. 11/2016.
Ripercorrendo la legge delega notiamo come tra i principi inseriti all’articolo 1, comma 1 c’è quello di cui alla lettera oo) che recita testualmente:
“oo) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione e il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture, limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato …..”
Ci chiediamo come possa coniugarsi tale principio con l’articolo 35 del decreto correttivo che inserisce nell’articolo 59 del codice dei contratti i commi 1-bis ed 1-ter il cui testo è il seguente:
“1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori ovvero in caso di affidamento dei lavori mediante procedura di partenariato per l’innovazione o di dialogo competitivo. 1-ter. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento dell’esecuzione di lavori o della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, quando ricorrano i presupposti di urgenza di cui all’articolo 63, comma 2, lettera c). In tali casi i contratti riportano l’obbligo di inizio dei lavori entro trenta giorni dall’affidamento”.
In verità l’articolo 106 del decreto correttivo modifica, anche, l’articolo 195 (Procedure di aggiudicazione del contraente generale) del d.lgs. n. 50/2016 precisando, al comma 1, che “le stazioni appaltanti non possono, comunque, procedere ad affidamenti a contraente generale, qualora l'importo dell'affidamento sia pari o inferiore a 100 milioni di euro”. Quacuno ha, quindi, legato i due articoli (59 e 195) concludendo che l’appalto integrato non sarebe stato possibile al di sotto dei 100 milioni di euro ma non è così per una serie di motivi tra i quali il fatto stesso che nel nuovo codice non c’è alcuna definizione di appalto integrato ma soltanto di “affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice” (vedi art. 59 del d.lgs. n. 50/2016) come non c’è alcuna definizione di “contraente generale” ed allora non è detto che l’appalto integrato venga realizzato da un cintraente generale con la conclusione che per l’appalto integrato (della progettazione esecutiva e della realizzazioe dei lavori) non ci sarà alcuna limitazione di importo e le amministrazioni potranno con semplici motivazioni (previste nel nuovo comma 1-quater dell’articolo 59) inserite nella deternina a contrarre utilizzare il meccanismo noto come appalto integrato che tanti guasti aveva provocato prima dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti.
In pratica con buona pace di tutti, possiamo affermare che c’è il serio pericolo che l’appalto integrato, uscito dalla porta della legge delega n. 11/2016 e del d,lgs. n. 50/2016 ritorni dalla finestra del decreto correttivo.
A cura di Paolo Oreto
Documenti Allegati
Correttivo Codice dei contratti inviato alle camere - 6 marzo 2017Link Correlati
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