Tar Campania: Urbanizzazioni solo per ingegneri, se non riguardano solo gli edifici
In materia di progettazione delle opere viarie non connesse ai singoli fabbricati la competenza esclusiva è dell’Ingegnere. È questa la sintesi della sentenz...
In materia di progettazione delle opere viarie non connesse ai
singoli fabbricati la competenza esclusiva è dell’Ingegnere. È
questa la sintesi della sentenza del Tar Campania n. 1023
del 20 febbraio 2017. Oggetto di impugnazione era stata
l’aggiudicazione definitiva dei lavori di completamento
delle opere di urbanizzazione del 2° Comparto del Piano degli
Insediamenti Produttivi del Comune di Puglianello (NA),
nonché la parte del disciplinare di gara che prevede che “i
concorrenti privi del possesso della qualificazione SOA per la
progettazione delle classi e categorie di cui alla precedente
tabella dovranno associare o indicare almeno un progettista
architetto”.
Avendo partecipato alla gara d’appalto integrato solamente due
imprese, la seconda arrivata aveva proposto
ricorso avverso l’aggiudicazione in favore della prima
classificata, deducendo varie censure circa i requisiti di
partecipazione.
In particolare, viene accolta - tra l’altro -
la censura della società ricorrente principale
avverso la previsione del bando che richiede un
professionista Architetto per la progettazione
esecutiva.
Per stabilire il discrimine tra le competenze professionali degli
Architetti e quelle degli Ingegneri, il Collegio passa dapprima in
rassegna i contenuti degli articoli 51 e 52 del RD
n.2537/1925 (che, chiarisce a scanso di equivoci, sono
“norme ancora in vigore”).
Ebbene, l’art.51 cit. devolve ai professionisti Ingegneri
la progettazione e la conduzione di lavori relativi alle
“vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di
comunicazione”, mentre in altro punto attribuisce agli
Ingegneri le “costruzioni di ogni specie”.
Il Tar Campania richiama quindi il consolidato indirizzo
giurisprudenziale (tra le tante: Consiglio di Stato,
n.2938/2000; TAR Sicilia, Palermo,
n.2274/2002; TAR Calabria, Catanzaro,
n.354/2008 ; TAR Veneto, n.1153/2011;
TAR Puglia, Lecce, n.1270/2013; TAR Lazio,
Latina, n.608/2013) in base al quale tali disposizioni
“vanno interpretate nel senso che appartiene alla esclusiva
competenza degli Ingegneri non solo la progettazione delle opere
necessarie alla estrazione e lavorazione di materiali destinati
alle costruzioni e la progettazione delle costruzioni industriali,
ma anche la progettazione delle opere igienico-sanitarie e delle
opere di urbanizzazione primaria, per tali dovendosi intendere le
opere afferenti la viabilità, gli acquedotti, i depuratori, le
condotte fognarie e gli impianti di illuminazione, salvo solo il
caso che tali opere non siano di pertinenza di singoli edifici
civili”.
Viene quindi nuovamente ribadita dal giudice amministrativo la
privativa esclusiva degli Ingegneri per la progettazione
delle opere di viabilità, tranne quelle strettamente connesse ai
singoli fabbricati, che appartengono anche alla competenza
concorrente degli Architetti.
Nel caso portato all’attenzione del Giudice, infatti, le attività
progettuali non riguardavano opere a servizio di singoli
fabbricati, bensì opere di urbanizzazione di un comparto del Piano
di Insediamenti produttivi del Comune di Puglianello, “come
tale devoluto alla competenza” generale “degli
Ingegneri”.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza TAR Campania 20 febbraio 2017, n. 1023