Abrogazione di norme su voucher e appalti pubblici: Decreto-legge sulla Gazzetta ufficiale
Sulla Gazzetta ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017 è stato pubblicato il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25 recante “Disposizioni urgenti per l'abrogazione del...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017 è stato pubblicato il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25 recante “Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”. Con il provvedimento argomento viene soppresso l’istituto del lavoro accessorio (cosiddetto voucher) e è modificata la disciplina sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
In relazione al lavoro accessorio, è previsto un regime transitorio per consentire l’utilizzo, fino al 31 dicembre 2017, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto legge. Con riferimento alla disciplina in materia di appalti di opere e servizi, il provvedimento mira a ripristinare integralmente la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per garantire una miglior tutela in favore dei lavoratori impiegati.
Il decreto-legge è stato predisposto dal Goveno per sterilizzare l’indizione per il 28 maggio 2017 da parte del Presidente della Repubblica dei due referendum popolari disposti con due decreti pubblicati sulla Gazzetta ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017.
I questiti posti nei due referendum erano i seguenti:
- “Volete voi l'abrogazione degli artt. 48, 49 (come modificato al suo terzo comma dal d. lgs. n. 185/2016) e 50 del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1 comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (voucher)?».”
- “Volete voi l'abrogazione dell'articolo 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio2003, n. 30» comma 2, limitatamente alle parole «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, » e alle parole «Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori?»”
In pratica, con il decreto.legge pubblicato sulla gazzetta ufficiale con l’articolo 2 viene data riposta positiva al quesito posto nel referendum indetto per l'abrogazione delle disposizioni sul lavoro accessorio (voucher) e con l’articolo 3 viene data risposta positiva al questito posto nel referendum per l'abrogazione delle disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti.
Per quanto oncerne la responsabilità solidale negli appalti, stando alle prime valutazioni, quello che Gabriele Buia, presidente dell’Ance, dà della decisione presa ieri di abrogare alcune norme vigenti in materia di responsabilità solidale è un giudizio complessivamente negativo. A giudizio del Presidente, infatti, la normativa attuale “Non riduce in nessun modo le garanzie a favore dei lavoratori”. Anzi rafforza la competenza delle parti sociali nell’individuare in sede contrattuale strumenti più rigorosi di controllo. Inoltre l’abrogazione dell’obbligo di chiamare in causa tutte le imprese coinvolte nel vincolo di solidarietà lede il diritto delle imprese regolari e corrette di conoscere da subito l’avvio di eventuali azioni giudiziarie, a tutela anche dei lavoratori. Viene inoltre soppresso il principio della “preventiva escussione del debitore principale”, penalizzando ulteriormente tutte le imprese della filiera produttiva e non direttamente il debitore principale, che in questo modo viene di fatto ulteriormente deresponsabilizzato. “Ritengo. Comunque, che sia stato fatto un passo indietro che danneggia le imprese corrette, - sollolinea Buia - spina dorsale del tessuto economico del nostro Paese”. “Il problema si doveva risolvere nell’ambito delle politiche contrattuali e attraverso il dialogo sindacato-imprese, come l’Ance chiedeva da tempo alle organizzazioni sindacali. Stando così le cose, sarebbe stato meglio andare al referendum”.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25