Codice dei contratti: Manca poco alla deadline
Manca poco alla deadline del 18 aprile e a distanza di quasi un anno dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) fan...
Manca poco alla deadline del 18 aprile e a distanza di quasi un anno dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) fanno un po’ sorridere le dichiarazioni sia del Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi che del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio nel corso della conferenza stampa del Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 (leggi news) in cui fu approvato il nuovo Codice dei contratti.
Matteo Renzi dichiarò (guarda video) che con il nuovo codice venivano sostituiti 2100 (!!!!!!) articoli del previgente codice dei contratti con 210 articoli del nuovo. In verità si trattava di una dichiarazione che voleva sortire l’effetto della dirompente semplificazione (!!!!!!) che il Governo stava effettuando con l’approvazione del nuovo codice con il piccolo particolare che l'allora Premier Matteo Renzi per arrivare a 2100 articoli sommò i circa 660 articoli del previgente d.lgs. n. 163/2006 e del Regolamento n. 207/2010 con i 1.500 commi dei due provvedimenti prendendo una sonora cantonata.
All’intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri fece seguito quello del Ministro Graziano Delrio (guarda video) che dichiarò: “Ritorna centrale il progetto, ritorna centrale, anche, la qualità degli operatori; ci sarà un albo dei collaudatori dove spesso si è annidata la corruzione nei collaudi, nelle cose, un albo dei collaudatori, un albo delle imprese; ritorna centrale anche la programmazione delle opere e, quindi, c’è il tema che si scelgono le opere sulla base della loro utilità ………”.
Oggi è possibile affermare che la semplificazione sbandierata da Renzi non c’è stata e che alle oltre 160 modifiche su circa 100 articoli prediposte già nel mese di luglio con un avviso di rettifica si aggiungeranno, nei prossimi giorni, altre 250 modifiche circa su oltre 120 articoli su un codice che era di 217 articoli. Ma c’è di più. Oggi si va a modificare un Codice che non è entrato ancora a regime se è vero come è vero che sui circa 60 provvedimenti attuatuivi previsti nel codice stesso ne sono stati predisposti circa un terzo e che per i rimanenti 40 non si sa ancora quanti anni dovremo attendere con la complicazione che a fianco dei vari provvedimenti già predisposti dall’ANAC, dai Ministeri e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri si aggiungono tutti gli articoli (e sono tantissimi) del Regolamento n. 207/2010 tutt’oggi in vigore.
Oggi fanno un po’ sorrdere anche le slide di presentazione del provvedimento predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2017 dove si afferma alla quarta slide “Più legalità. Meno corruzione”. Certo leggendo il rapporto 2016 recentemente presentato dalla Guardia di Finanza (leggi news) non sembra che la corruzione sia diminuita con appalti pubblici irregolari per 3,4 miliardi di euro e con la denuncia di 1.866 soggetti di cui 140 tratti in arresto.
Ma fanno anche sorridere le dichiarazioni del Ministro Delrio che nel n. 11 del settimanale “L’espresso” alle pagine 46 e 47 afferma “Non si possono affidare i progetti alle stesse imprese che li eseguono. Bisogna evitare quello che tecnicamente si chiana over-design: progetti sovradimensionati, con opere che vengono a costare il doppio. Le regole servono, lo Stato non deve rinunciare ai poterui di controllo: disogna sempre verificare se e fino a che punto una spesa è nell’interesse pubblico”. Ragionamento assolutamente sensato di cui, però non è stato minimamente tenuto conto nella scrittura dell’articolo 35 del decreto correttivo che inserisce nell’articolo 59 del codice dei contratti i commi 1-bis ed 1-ter il cui testo è il seguente:
“1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori ovvero in caso di affidamento dei lavori mediante procedura di partenariato per l’innovazione o di dialogo competitivo. 1-ter. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento dell’esecuzione di lavori o della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, quando ricorrano i presupposti di urgenza di cui all’articolo 63, comma 2, lettera c). In tali casi i contratti riportano l’obbligo di inizio dei lavori entro trenta giorni dall’affidamento”.
In pratica con buona pace di tutti, possiamo affermare che c’è il serio pericolo che l’appalto integrato, uscito dalla porta della legge delega n. 11/2016 e del d,lgs. n. 50/2016 ritorni dalla finestra del decreto correttivo.
Mi chiedo, tra l’altro, che senso ha un decreto correttivo in cui le Commissioni parlamentari che si riuniscono, qundo va bene, tre volte alla settimana (e devono ottemperare a tanto alltro lavoro istituzionale) hanno soltanto 4 settimane per esprimere il loro parere che, ricordiamo, è il parere del Parlamento e, quindi, di tutti noi. C’è il serio pericolo che il parere sia condizionato dal fatto di dover essere espresso inderogabilmente entro il tempo massimo del 5 aprile. Per espprimere il proprio parere sul decreto correttivo le commissioni di Camera e Senato si sono riunite separatamente anche ieri ma si tratta di una ulteriore riunione interlocutoria e sembra che entrambi i relatori (Raffaella Mariani alla Camera e Stefano Esposito al Senato) abbiano confermato che anche, questa volta, ci sarà un parere fotocopia, come nel caso del parere sul d.lgs. n. 50/2016. In più, torneranno in audizione, esprimendo le loro valutazioni sul provvedimento, sia il ministro Graziano Delrio che il presidente dell'Anac Raffaele Cantone. “Per via dei tempi molto stretti abbiamo deciso di ascoltare in audizione soltanto loro - spiega Raffaela Mariani -. Ma siamo pronti a ricevere documenti dagli stakeholder”. E sembra che i documenti arrivino in quantità sia alla Camera che al Senato. Le audizioni sono fissate per la prossima settimana ma, purtroppo, la fine della prossima settimana coinciderà con la fine del mese di marzo ed a quel punto resteranno alle Commissioni soltanto 5 giorni per esprimere il proprio parere. Nel frattempo, utili indicazioni potrebbero arrivare dal parere del Consiglio di Stato che dovrebbe essere predisposto entro domenica prossima 26 marzo.
La verità è che, forse, ha ragione il Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone quando afferma “Sono preoccupato per l'entità del correttivo, si tratta di un testo che va a incidere sul Codice con moltissime modifiche” aggiungendo, anche, che “Molti problemi dipendono da una scelta di metodo che ho criticato da subito, quella di fare il correttivo dopo un solo anno”.
Se riflettiamo un po’ forse potremo ritrovarci ad un anno dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti con un provvedimento che, con le correzioni introdotte dall’errata corrige del mese di luglio e le modifiche inserite dal decreto correttivo, potrebbe essere rimaneggiato molto di più di quanto fu rimaneggiato il previgente Codice di cui al d.lgs. 163/2006 nei sui 10 anni di vigenza.
E tutto ciò per la volontà di chi decise, in pratica, di riscrivere il codice senza tener in nessun conto delle negatività e positività del previgente Codice dei contratti.
Viva l’Italia, paese anche di santi, poeti e navigatori.
A cura di Paolo Oreto
Documenti Allegati
Schema decreto correttivo Codice dei contratti Slide di presentazione del 15 aprile 2016Link Correlati
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