PARERE CONSIGLIO SUPERIORE LL.PP.
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in data 13 dicembre 2005, ha diffuso un parere sull’applicazione del D.M. 14 settembre 2005 Norme tecniche per le...
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in data 13 dicembre
2005, ha diffuso un parere sull’applicazione del D.M. 14 settembre
2005 Norme tecniche per le costruzioni in risposta ai
seguenti quesiti posti dalle Regioni Emilia Romagna e Toscana:
a) disapplicazione dell’ articolo 104 del D.P.R. n. 380/2001 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, recante Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione .
b) modalità di applicazione nelle zone 4 del Decreto ministeriale citato per quanto attiene la previsione contenuta dall’articolo 14-undevicies della legge n.168/2005, recante il regime transitorio per l'operatività delle norme tecniche di diciotto mesi;
c) la definizione di inizio lavori relativamente al caso delle costruzioni composte da elementi prefabbricati prodotti in stabilimento.
Per quanto riguarda le norme di prevenzione sismica, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ritiene che le disposizioni di cui all'art. 104 del DPR 380/2001 sono da applicarsi per le opere iniziate dopo l’entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni, e cioè dal 24 ottobre 2005, e che l’uso delle nuove Norme Tecniche è facoltativo per 18 mesi dalla data di entrata in vigore; inoltre, le zone 4 sono considerate, insieme alle zone 3, a bassa sismicità per cui in esse sono sufficienti le normali cautele costruttive.
La sezione del consiglio in aggiunta auspica l’intervento del legislatore per risolvere la criticità dell’entrata in vigore del d.m. 14/09/2005, in relazione alla nuova classificazione sismica prevista dall’Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003, e conformare il contenuto dell’articolo 104 citato.
Per quanto riguarda le costruzioni composte da elementi prefabbricati prodotti in stabilimento, l’inizio dei lavori va riferito alla data di inizio dell’uso effettivo degli elementi nel cantiere di costruzione, a meno di prodotti ad hoc secondo uno specifico progetto.
a) disapplicazione dell’ articolo 104 del D.P.R. n. 380/2001 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, recante Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione .
b) modalità di applicazione nelle zone 4 del Decreto ministeriale citato per quanto attiene la previsione contenuta dall’articolo 14-undevicies della legge n.168/2005, recante il regime transitorio per l'operatività delle norme tecniche di diciotto mesi;
c) la definizione di inizio lavori relativamente al caso delle costruzioni composte da elementi prefabbricati prodotti in stabilimento.
Per quanto riguarda le norme di prevenzione sismica, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ritiene che le disposizioni di cui all'art. 104 del DPR 380/2001 sono da applicarsi per le opere iniziate dopo l’entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni, e cioè dal 24 ottobre 2005, e che l’uso delle nuove Norme Tecniche è facoltativo per 18 mesi dalla data di entrata in vigore; inoltre, le zone 4 sono considerate, insieme alle zone 3, a bassa sismicità per cui in esse sono sufficienti le normali cautele costruttive.
La sezione del consiglio in aggiunta auspica l’intervento del legislatore per risolvere la criticità dell’entrata in vigore del d.m. 14/09/2005, in relazione alla nuova classificazione sismica prevista dall’Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003, e conformare il contenuto dell’articolo 104 citato.
Per quanto riguarda le costruzioni composte da elementi prefabbricati prodotti in stabilimento, l’inizio dei lavori va riferito alla data di inizio dell’uso effettivo degli elementi nel cantiere di costruzione, a meno di prodotti ad hoc secondo uno specifico progetto.
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