Microcogenerazione, in Gazzetta modelli unici per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti

Al fine di semplificare le procedure per realizzare impianti di microcogenerazione ad alto rendimento (d.lgs. n. 20/2007) e impianti di microcogenerazione al...

30/03/2017

Al fine di semplificare le procedure per realizzare impianti di microcogenerazione ad alto rendimento (d.lgs. n. 20/2007) e impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, e per minimizzare gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28/03/2017, n. 73 il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 16 marzo 2017 recante "Approvazione dei modelli unici per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili".

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I modelli unici, riportati negli allegati 1 e 2 al decreto, costituiti da una parte I recante i dati da fornire prima dell'inizio dei lavori e da una parte II con i dati da fornire alla fine dei lavori, potranno essere utilizzati a partire dal 25 settembre 2017 per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento ovvero degli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, eventualmente dotati di sistemi di accumulo, aventi tutte le seguenti caratteristiche:

  • realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione;
  • aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
  • alimentati a biomassa, biogas, bioliquidi ovvero a gas metano o GPL;
  • per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
  • ove ricadenti nell'ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, non determinino alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici;
  • aventi capacità di generazione inferiore a 50 kWe.

Nella compilazione del modello unico prescelto, il soggetto richiedente, prima di iniziare i lavori, fornisce i dati e i documenti indicati nella parte I, e, alla fine dei lavori, quelli indicati nella parte II dell'allegato di riferimento.

Il gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della parte I del modello unico, verifica che:

  • la domanda sia compatibile con le condizioni previste, dandone comunicazione al soggetto richiedente;
  • per l'impianto siano previsti lavori semplici per la connessione limitati all'installazione del gruppo di misura.

In caso di esito positivo delle verifiche, la presentazione della parte I del modello unico comporta l'avvio automatico dell'iter di connessione e non è prevista l'emissione del preventivo per la connessione. In tal caso, il gestore informa il soggetto richiedente e provvede a:

  • inviare copia del modello unico e degli allegati al Comune, tramite PEC;
  • caricare i dati dell'impianto sul portale Gaudì di Terna, ivi compresi quelli relativi agli eventuali sistemi di accumulo;
  • inviare copia del modello al GSE;
  • addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione;
  • inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente;
  • inviare i dati dell'impianto alla Regione, tramite PEC, qualora da questa.

Per gli impianti di potenza complessiva superiore a 25 kWe, assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), il Comune procede ad attivare il procedimento automatizzato di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Terminati i lavori di realizzazione dell'impianto, il soggetto richiedente trasmette al gestore di rete la parte II pertinente al modello unico prescelto. In fase di presentazione della parte II, il soggetto richiedente, prende visione e accetta:

  • il regolamento di esercizio;
  • il contratto per l'erogazione del servizio di scambio sul posto, fornito dal GSE tramite il gestore di rete.

A seguito del ricevimento della parte II, il gestore di rete provvede a:

  • inviarne copia al Comune, tramite PEC;
  • inviarne copia al GSE per la richiesta del servizio di scambio sul posto e, in caso di impianti di microcogenerazione a gas e a gpl, per la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento con eventuale richiesta di accesso al meccanismo dei certificati bianchi;
  • caricare sul portale Gaudì l'avvenuta entrata in esercizio, validando i dati definitivi dell'impianto;
  • addebitare l'eventuale saldo del corrispettivo di connessione;
  • inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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