Architetti, dal CNAPPC dell’albo fornitori per l’affidamento di lavori, servizi e forniture
Il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC ha istituito l’Albo dei Fornitori da interpellare per l’affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’...
Il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC ha istituito l’Albo dei Fornitori da interpellare per l’affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016 e per le procedure relative ad interventi di urgenza o somma urgenza di cui all’art. 163 del D.Lgs. 50/2016.
In particolare, possono presentare domanda di iscrizione gli Operatori economici indicati all’art.45 e all’art.46 del D.Lgs. 50/2016 che ricordiamo di seguito:
Art. 45 (Operatori economici)
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei
contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in
altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i
raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni
temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale
sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto
della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure
di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi
avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone
giuridiche, ai sensi del presente codice.
2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti
soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società,
anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società
consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali,
società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono
formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta
dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in
modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque
anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai
soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della
presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario,
il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei
mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del
codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b)
e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai
sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo
di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23
luglio 1991, n. 240;
3. Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di
operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo
l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione
sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.
4. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche
di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a
procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori,
nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa
in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le
qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di
fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.
5. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di
operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto o di
una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti,
purché siano proporzionate e giustificate da ragioni
oggettive.
Art. 46 (Operatori economici per l'affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria)
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i
professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di
cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera
c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti
soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul
mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività
tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria
ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi
inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica
di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa;
b) le società di professionisti: le società costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle
società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del
libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del
codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici
servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto
ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V,
VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero
nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI
del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti
delle società tra professionisti, che eseguono studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei
lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di
impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse
allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura
identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da
74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle
lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre
consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di
ingegneria ed architettura.
2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di
cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla
loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di
gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società,
qualora costituite nella forma di società di persone o di società
cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti
della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora
costituite nella forma di società di capitali.
Requisiti di partecipazione
- Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinenti alla categoria per la quale si chiede l’inserimento;
- Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016.
Dal giorno di pubblicazione del presente avviso, senza termine di scadenza, l’Operatore economico che intende essere inserito nell’Albo Fornitori dovrà fare pervenire domanda al CNAPCC.
Le domande dovranno essere inviate in formato elettronico all’indirizzo pec: direzione.cnappc@archiworldpec.it o in formato cartaceo al CNAPPC, Via S. Maria dell’Anima 10 00186 Roma.
Documentazione richiesta:
- Domanda di iscrizione, secondo il modello predisposto, sottoscritta dal Titolare/Legale Rappresentante, completa delle dichiarazioni e dei dati richiesti;
- Se in possesso, copia attestazione in corso di validità relativa ad una o più categorie tra le lavorazioni per cui si richiede l’iscrizione, rilasciata da SOA regolarmente autorizzata;
- Copia documento di identità, in corso di validità, del Titolare/Legale Rappresentante firmatario dell’istanza.
Dovrà essere specificata l’attività esercitata e la categoria
merceologica per la quale si chiede l’iscrizione.
E’ possibile richiedere l’iscrizione in più categorie.