Codice dei contratti: Arrivano i pareri delle Commissioni parlamentari
Tanto tuonò che piovve. Dopo i pareri del Consiglio di Stato (leggi notizia) e della Conferenza unificata (leggi notizia), arrivano i pareri fotocopia delle ...
Tanto tuonò che piovve. Dopo i pareri del Consiglio di Stato (leggi notizia) e della Conferenza unificata (leggi notizia), arrivano i pareri fotocopia delle due commissioni parlamentari competenti (VIII Camera e 8ª Senato) sul decreto correttivo al Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 e negli stessi viene espressamente affermato che “alcune delle modifiche proposte potrebbero risultare non pienamente compatibili con i criteri della legge delega n. 11 del 2016, per cui appare opportuna, a seconda dei casi, una loro soppressione o ridefinizione” ed i casi che vengono individuati sono quelli:
- dell’appalto integrato per il quale si ipotizza un ampliamento eccessivo del ricorso all’appalto integrato, laddove la legge delega n. 11/2016 all’articolo 1, comma, 1, lettera oo) richiede una limitazione radicale di tali possibilità;
- del subappalto in cui le modifiche introdotte non appaiono coerenti con l’articolo 1, comma 1, lettera rrr) della legge delega n. 11/2016 che prevede l’espressa individuazione dei casi specifici in cui vige l'obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di attività prevista in progetto;
- in materia di affidamenti dei concessionari autostradali in cui la modifica proposta dall’articolo 97, comma 1, lettera a), dello schema, che interviene sull’articolo 177, comma 1, del codice, alterando il rapporto percentuale, ivi previsto, tra i contratti di lavori, servizi e forniture da affidare con procedura ad evidenza pubblica e quelli eseguibili direttamente da parte dei concessionari autostradali è “certamente in violazione della legge delega” n. 11/2016 (articolo 1, comma 1, lettera iii)).
Si tratta di tre casi ma, a mio avviso, se ne potrebbero riscontrare altri in cui il testo del nuovo Codice non rispetta i tanti criteri e principi definiti nella legge delega n. 11/2016 con cui il Parlamento ha dato mandato al Governo di predisporre la legge per il recepimento delle direttive europee e per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Specialmente nel terzo caso precedentemente esposto, riteniamo che le commissioni parlamentari si siano espresse chiaramente predisponendo un parere in cui viene affermato espressamente che talune disposizioni non sono conformi ai principi dettati dalla legge delega e, quindi, a nostro avviso in riferimento all’articolo 1, comma 3, ultimo periodo della legge delega in cui viene espressamente precisato che “Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, ritrasmette il testo alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quindici giorni dall'assegnazione; decorso inutilmente tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato” il Governo dovrebbe ritrasmettere il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni affinché le Camere possano esprimere il loro parere definitivo.
In pratica, riteniamo che il parere delle commissioni, visto il non rispetto di alcuni criteri e principi della legge delega, anche se favorevole e condizionato all’introduzione di modifiche che cancellino il non rispetto della legge delega non consente il non rispetto delle previsioni della legge delega che dispone, nel caso citato, che il provvedimento venga inviato nuovamente al Parlamento.
Tornando, adesso, al parere espresso dalle due commissioni precisiamo che le correzioni alle norme considerate difformi ai criteri della legge delega n. 11/2016 non sono le sole richieste ed il parere favorevole è condizionato dal recepimento di ulteriori 83 correzioni di cui le più importanti sono, qui di seguito, tratteggiate.
Appalto integrato
Oltre alle norme di cui l’articolo 35, comma 1, lettera b), dello schema, che inserisce un nuovo comma 1-ter all’articolo 59 del codice, ampliando eccessivamente le possibilità di ricorso all’appalto integrato, laddove la legge delega all’articolo 1, comma, 1, lettera oo), richiede una limitazione radicale di tali possibilità, vengono effettuate ulteriori richieste tra le quali:
- riduzione a 12 mesi della possibilità di mandare in gara i progetti definitivi già approvati dagli organi competenti entro il 19 aprile 2016;
- cancellazione della possibilità di affidare su progetto definitivo, invece che su esecutivo, gli appalti relativi ai partenariati per l'innovazione e al dialogo competitivo.
Arbitrati
Applicazione a tutti gli arbitrati, avviati successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, delle norme più severe previste dal nuovo codice così come richiesto dal Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone.
Commissari di gara
Richiesta di evitare la compartimentazione regionale dell'albo dei commissari di gara così come richiesto dal Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone.
Dèbat public
Bocciate le novità contenute nel correttivo relative al débat public facendo in modo che gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte siano valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo. Il dlgs, infatti, prevede che gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte vengano valutate in sede di predisposizione delle fasi successive di progettazione, e non più in sede di predisposizione del progetto definitivo con l’ulteriore richiesta delle Camere di cancellare anche la modifica con cui gli esiti e le considerazioni del dibattito non siano più discusse in sede di Conferenza di servizi
Durc per congruità
Richiesta l’eliminazione del Durc per congruità, per non affrontare rischi di rallentamento così come richiesto dal Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone.
Lavori in house e concessioni
Oltre alla cancellazione dellamodifica proposta dall’articolo 97, comma 1, lettera a), dello schema, che interviene sull’articolo 177, comma 1, del codice, alterando il rapporto percentuale, ivi previsto, tra i contratti di lavori, servizi e forniture da affidare con procedura ad evidenza pubblica e quelli eseguibili direttamente da parte dei concessionari autostradali, le commissioni parlamentari, per Lavori in house e concessioni hanno chiesto di eliminare tutte le deroghe previste dal correttivo. Per le concessioni in scadenza assegnati 12 mesi in più per avviare le gare sulla base di progetti di fattibilità e non di un semplice quadro di esigenze; arriva, anche, la richiesta di una soluzione normativa all'assegnazione in house di alcune concessioni autostradali, tramite la formula del controllo analogo esercitato dal ministero delle Infrastrutture per mezzo di uno speciale comitato.
Massimo ribasso
La richiesta è quella di cancellare l'autorizzazione a usare il massimo ribasso per questioni di urgenza, aggiungendo un tetto del 30% al punteggio attribuibile allo sconto economico nell’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Apertura alla possibilità di aggiudicare gli appalti di importo inferiore a 1.000.000 di euro tenendo conto solo del prezzo, con il metodo antiturbativa, se a base di gara c'è un progetto esecutivo lasciando al Governo la scelta di alzare l’attuale soglia di 1.000.00 magari utilizzando regole anti-turbativa più rigorose indicate nello stesso parere. Tale indicazione si riallaccia al parere espresso dalla Conferenza unificata che ha chiesto di raddoppiare da uno a due milioni la soglia massima per l'applicazione del massimo ribasso.
Opere di manutenzione
Nel parere delle commissioni è chiesto di fissare un tetto di 2,5 milioni per le opere di manutenzione ordinaria che potranno essere appaltate con modalità e con criteri semplificati in relazione agli interventi previsti. Tra l’altro viene inserito all’articolo 3 la lettera oo-quater) in cui come “manutenzione ordinaria” vengono definiti “gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità. La manutenzione ordinaria è, di norma, preventiva e ricorrente”
Opere sottosoglia
Un richiesta di modifica arriva anche per le procedure negoziate al di sotto del 1.000.000 di euro. Per lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000 euro il numero di imprese da invitare alle trattative private viene aumentato da 5 a 15 mentre nei servizi e forniture si passa invece da 5 a 10 imprese. Nelle procedure negoziate, poi al di sotto del 1.000.000 di euro prive di interesse transfrontaliero per la partecipazione alle gare viene prevista la riserva del 50% delle PMI locali così come richiesto nel parere della Conferenza unificata.
Subappalto
Oltre ai rilievi relativi di non conformità alla legge delega relativa alla terna dei subappaltatori, le Commissioni parlamentari chiedono al Governo di mantenere invariate le norme sul subappalto in atto vigenti con la conferma del tetto del 30% da calcolare sull'intero ammontare dell'appalto. A tale posizione si aggiunge la richiesta di precisare l'obbligo di indicare la terna di subappaltatori con l'offerta e che i subappaltatori dovranno essere qualificati.
Tecnici pubblici dipendenti
Apertura rispetto ai tecnici diplomati in servizio presso le amministrazioni pubbliche. Con le modifiche introdotte dall’articolo 11, che modifica l’articolo 24 del codice, sulla progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici è precisato che “I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione”.
In allegato il testo del Parere delle Commissioni paròamentari
A cura di Arch. Paolo Oreto
Documenti Allegati
Parere Commissioni parlamentari 6 aprile 2017Link Correlati
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