Rendita catastale Capannoni: aggiornati i coefficienti ai fini IMU e TASI 2017
È stato già firmato ma non è stato, a tutt’oggi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 aprile 2017 rec...
È stato già firmato ma non è stato, a tutt’oggi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 aprile 2017 recante: "Aggiornamento dei coefficienti di IMU e TASI per l'anno 2017, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D". Per i fabbricati, classificabili nel gruppo "D", sono stati approvati i coefficienti per la determinazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2017.
La particolare modalità di determinazione della base imponibile ai fini dell’Imu e della Tasi, applicabile fino all’anno nel quale gli immobili sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, è quella già prevista, per la soppressa Ici, dall’articolo 5, comma 3, del Dlgs 504/1992. Si considera il valore che risulta dalle scritture contabili al 1° gennaio (o alla data di acquisizione, se successiva), al lordo delle quote di ammortamento, applicando per ciascun anno di formazione i coefficienti di rivalutazione, oggetto di aggiornamento annuale.
Per calcolare l'IMU e la TASI degli immobili che hanno le seguenti caratteristiche:
- sono classificabili nel gruppo "D",
- appartengono ad imprese,
- sono distintamente contabilizzati,
- sono sforniti di rendita catastale,
occorre applicare i seguenti coefficienti:
per l'anno 2017 = 1,01 |
per l'anno 2016 = 1,01 |
per l'anno 2015 = 1,01 |
per l'anno 2014 = 1,01 |
per l'anno 2013 = 1,02 |
per l'anno 2012 = 1,04 |
per l'anno 2011 = 1,07 |
per l'anno 2010 = 1,09 |
per l'anno 2009 = 1,10 |
per l'anno 2008 = 1,14 |
per l'anno 2007 = 1,18 |
per l'anno 2006 = 1,21 |
per l'anno 2005 = 1,25 |
per l'anno 2004 = 1,32 |
per l'anno 2003 = 1,37 |
per l'anno 2002 = 1,42 |
per l'anno 2001 = 1,45 |
per l'anno 2000 = 1,50 |
per l'anno 1999 = 1,52 |
per l'anno 1998 = 1,54 |
per l'anno 1997 = 1,58 |
per l'anno 1996 = 1,63 |
per l'anno 1995 = 1,68 |
per l'anno 1994 = 1,73 |
per l'anno 1993 = 1,77 |
per l'anno 1992 = 1,78 |
per l'anno 1991 = 1,82 |
per l'anno 1990 = 1,91 |
per l'anno 1989 = 1,99 |
per l'anno 1988 = 2,08 |
per l'anno 1987 = 2,25 |
per l'anno 1986 = 2,43 |
per l'anno 1985 = 2,60 |
per l'anno 1984 = 2,77 |
per l'anno 1983 = 2,94 |
per l'anno 1982 e prec. = 3,12 |
al valore dell'immobile costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili; ovviamente al valore così ottenuto occorre, poi, applicare l'aliquota che il comune ha deliberato per questi fabbricati.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Decreto 14 aprile 2017