DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARIMENTI SUGLI STUDI DI SETTORE
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 38/E del 12 giugno scorso, si è rivolta direttamente agli uffici locali, indicando loro la strada da percorrere ...
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 38/E del 12 giugno
scorso, si è rivolta direttamente agli uffici locali, indicando
loro la strada da percorrere nei casi in cui “l'applicazione dei
nuovi indicatori... determini scostamenti assai rilevanti tra i
ricavi o compensi dichiarati e quelli stimati dallo studio di
settore, che potrebbero rivelarsi non attendibili considerata la
effettiva situazione del contribuente”. Punto di riferimento è
quella “ragionevolezza”, alla quale, come rimarca
l’Amministrazione, deve essere ispirata l’attività di accertamento,
per “evitare la penalizzazione di contribuenti per i quali il
meccanismo presuntivo potrebbe risultare non idoneo a cogliere le
effettive condizioni di esercizio dell'attività”.
Sarà un software ad aiutare gli uffici nell’individuazione delle attività marginali alle quali non si applicano i nuovi studi di settore, mentre gli accertatori dovranno valutare con “attenzione” e “ragionevolezza” nel contraddittorio la posizione del contribuente. L’Agenzia delle Entrate con una nuova circolare, che attua le indicazioni del comunicato di venerdì scorso del ministero dell'Economia e delle Finanze, detta le istruzioni agli uffici per la corretta applicazione dei 56 studi di settore approvati il 20 marzo scorso e fornisce ulteriori chiarimenti in ordine ad alcune novità relative agli studi medesimi.
La circolare, che integra e completa quelle emanate in precedenza in materia di studi, e in particolare quella del 22 maggio scorso, indica in un apposito allegato le principali cause che possono giustificare eventuali situazioni di non congruità. L'Ufficio, in tali casi, ai fini della corretta applicazione dello studio di settore, “dovrà valutare con attenzione la posizione del contribuente e tenere conto delle circostanze segnalate dalla circolare”.
Per quanto riguarda il comparto relativo alle attività professionali, la circolare, al paragrafo 4, definisce:
Per migliorare la stima dei compensi, nelle funzioni di regressione sono state introdotte a partire dal periodo d'imposta 2005, alcune importanti novità di seguito elencate:
Le funzioni di compenso degli studi di settore relativi alle attività professionali, approvati per il periodo d'imposta 2006, sono state, pertanto, riviste per quelle attività che più delle altre risentono del problema legato alla durata pluriennale degli incarichi professionali.
Per questi studi la congruità dei compensi dichiarati ècalcolata, per ognuno dei gruppi omogenei individuati, esclusivamente in base al numero e alla tipologia degli incarichi svolti, ponderati sulla base del valore medio dichiarato, con la individuazione di valori minimi a livello provinciale.
Gli incarichi che dovranno essere indicati sono quelli svolti nel periodo di imposta o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell’nno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nell'anno.
Sarà un software ad aiutare gli uffici nell’individuazione delle attività marginali alle quali non si applicano i nuovi studi di settore, mentre gli accertatori dovranno valutare con “attenzione” e “ragionevolezza” nel contraddittorio la posizione del contribuente. L’Agenzia delle Entrate con una nuova circolare, che attua le indicazioni del comunicato di venerdì scorso del ministero dell'Economia e delle Finanze, detta le istruzioni agli uffici per la corretta applicazione dei 56 studi di settore approvati il 20 marzo scorso e fornisce ulteriori chiarimenti in ordine ad alcune novità relative agli studi medesimi.
La circolare, che integra e completa quelle emanate in precedenza in materia di studi, e in particolare quella del 22 maggio scorso, indica in un apposito allegato le principali cause che possono giustificare eventuali situazioni di non congruità. L'Ufficio, in tali casi, ai fini della corretta applicazione dello studio di settore, “dovrà valutare con attenzione la posizione del contribuente e tenere conto delle circostanze segnalate dalla circolare”.
Per quanto riguarda il comparto relativo alle attività professionali, la circolare, al paragrafo 4, definisce:
- Valutazioni di carattere generale,
- Applicazione definitiva degli studi di settore,
- Applicazione monitorata degli studi di settore,
- Proroga dell’applicazione monitorata degli studi di settore,
- Inesistenza di cause di inapplicabilità,
- Principali novità degli studi dei professionisti,
- Le evoluzioni degli Studi di Settore relativi alle attività professionali,
- I correttivi,
- Servizi di ingegneria integrata - studio di settore TK23U
- Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari - studi di settore TK24U
- Consulenze fornite da agronomi – studi di settore TK25U
- Attività tecniche svolte da geometri - studio di settore UK03U
- Attività degli studi legali - studio di settore UK04U
- Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenza del lavoro - studio di settore UK05U
- Studi di architettura - studio di settore UK18U
- Servizi degli studi odontoiatrici - studio di settore UK21U
- Attività tecniche e aerofotogrammetria - studio di settore SK30U.
Per migliorare la stima dei compensi, nelle funzioni di regressione sono state introdotte a partire dal periodo d'imposta 2005, alcune importanti novità di seguito elencate:
- utilizzo delle tipologie di prestazioni effettuate;
- esclusione del valore dei beni strumentali;
- esclusione dell'eta' professionale.
Le funzioni di compenso degli studi di settore relativi alle attività professionali, approvati per il periodo d'imposta 2006, sono state, pertanto, riviste per quelle attività che più delle altre risentono del problema legato alla durata pluriennale degli incarichi professionali.
Per questi studi la congruità dei compensi dichiarati ècalcolata, per ognuno dei gruppi omogenei individuati, esclusivamente in base al numero e alla tipologia degli incarichi svolti, ponderati sulla base del valore medio dichiarato, con la individuazione di valori minimi a livello provinciale.
Gli incarichi che dovranno essere indicati sono quelli svolti nel periodo di imposta o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell’nno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nell'anno.
A cura di Paolo
Oreto
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