Codice dei contratti: Con il decreto correttivo l’affidamento diretto torna diretto
Proprio così, sembra che con le modifiche al Codice dei contratti introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cosiddetto “decreto correttivo”),...
Proprio così, sembra che con le modifiche al Codice dei contratti introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cosiddetto “decreto correttivo”), l’affidamento diretto, torni diretto: non si tratta di un gioco di parole ma del fatto che con la piccola modifica introdotta dall’articolo 25, comma 1, lettera b1) del d.lgs. n. 56/2017 alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 36 vengono sostituite le parole “adeguatamente motivata” con le parole “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” ed il testo della citata lettera a) diventa “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”.
Con la previgente lettera a) si trattava, nei fatti, di una gara informale priva di formalità da rispettare per il fatto stesso che non dovevano essere rispettati iter e tempi propri di una gara. Dal 20 maggio prossimo, l’affidamento diretto sarà effettivamente diretto per il fatto stesso che le modifiche introdotte dal decreto correttivo sono assolutamente chiare non soltanto perché vengono cancellate le parole “adeguatamente motivata” ma, anche, per l’inserimento delle parole “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”.
In pratica, dunque, per importi al di sotto di 40.000 euro non occorrerà più, nel caso di affidamento diretto, alcuna motivazione anche per il fatto che nella norma è precisato “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”.
Intanto è passato un anno in cui sono state in vigore le linee guida ANAC n. 4 approvate con determinazione del 26 ottobre 2016, n. 1097 in cui l’Autorità dedicava l’intero paragrafo 3 all’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro spiegando in maniera dettagliata al sottoparagrafo 3.3.3 che “L’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici”. Adesso, quindi, è necessario che l’ANAC provveda, al più presto possibile, ad aggiornare le proprie linee guida.
L’affidamento diretto tornerà ed essere effettivamente diretto quando il valore del contratto è inferiore ai 40.000 euro e le pubbliche amministrazioni potranno procedere, per tali importi, con uno specifico operatore economico senza alcuna procedura comparativa rimanendo, comunque, l’obbligo di rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità definiti dall’articolo 30, comma 1, del codice.
A cura di Paolo Oreto
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