Autorizzazione integrata ambientale: In Gazzetta il decreto su modalità e tariffe

Sulla Gazzetta ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2017 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 marz...

15/05/2017

Sulla Gazzetta ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2017 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 marzo 2017, n. 58 recante: “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis”.

Con il regolamento che entrerà in vigore il 26 maggio prossimo vengono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare ai procedimenti previsti dal d.lgs. n. 152/2006 in relazione:

  • a) all'istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'autorità competente delle attività previste dagli articoli 29-bis, comma 2, 29-ter, 29-quater, 29-sexies e 29-septies, del d.lgs. n. 152/2006, per il primo rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale relativa a impianti nuovi o ad impianti esistenti, comprese le eventuali attività di aggiornamento dell'autorizzazione previste dall'articolo 29-sexies, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006, in caso di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105, successiva alla conclusione del procedimento di rilascio di autorizzazione integrata ambientale;
  • b) all'istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'autorità competente delle attività previste dagli articoli 29-bis, comma 2, 29-ter, 29-quater, 29-sexies e 29-septies, del d.lgs. n. 152/2006, per il riesame, con valenza di rinnovo dell'AIA, già rilasciata, disposto ai sensi dall'articolo 29-octies, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006;
  • c) all'istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'autorità competente delle attività previste in caso di domanda, presentata ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 2, del d.lgs. 3 n. 152/2006, di autorizzazione ad esercire modifiche sostanziali in una istallazione già dotata di AIA, ovvero in caso di riesame dell'AIA già rilasciata, o avviato su istanza del gestore, o disposto con autonomo provvedimento o disposto nella stessa AIA, alla luce di lacune nell'istanza che non si è ritenuto tecnicamente possibile superare nei tempi fissati per la conclusione del procedimento, e non tali da poter giustificare un diniego;
  • d) all'istruttoria necessaria alla valutazione della comunicazione di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 e all'eventuale conseguente aggiornamento dell'AIA già rilasciata in caso di modifica non sostanziale;
  • e) alle attività di controllo basate sia sulla verifica della documentazione trasmessa dal gestore, sia sulle visite ispettive effettuate presso l'installazione, programmate;
  • f) alle visite di verifica presso l'installazione da effettuarsi entro sei mesi per le installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.

Sono escluse dal campo di applicazione del decreto le ispezioni straordinarie di cui all'articolo 29-decies, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006. Il decreto definisce, inoltre, i compensi relativi alla Commissione istruttoria per l'AIA - IPPC (di seguito Commissione AIA-IPPC) di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90. Ai fini dell'applicazione del decreto valgono le definizioni di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 152/2006.

Nel rispetto dei principi del decreto ed entro 180 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al decreto stesso da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino alla emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti nella regione o provincia autonoma.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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