Agibilità: Modello Unico per tutti i Comuni
Niente più attese per il rilascio da parte del Comune del rilascio del certificato della sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, pre...
Niente più attese per il rilascio da parte del Comune del rilascio del certificato della sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, previsti dagli uffici tecnici. In poche parole il “Certificato di abitabilità” oggi battezzato “Certificato di agibilità”. Dopo l’intesa Stato-Regioni del 4 maggio 2017 (leggi notizia), questo certificato sarà redatto in autodichiarazione a cura di un professionista abilitato, iscritto a uno degli ordini professionali sparsi tra i 15mila Comuni d’Italia, e idoneo a compilare l’autocertificazione utilizzando uno stesso modulo informativo per tutti i Comuni. Le disposizioni sono quelle contenute nel d.lgs. n. 222/2016, noto come decreto “Scia 2”, in base alla legge n. 124/2014 che riorganizza le pubbliche amministrazioni, al fine di accelerare e semplificare le procedure dei servizi pubblici. Per l’edilizia, lo snellimento dei regimi amministrativi introdotti dal decreto legislativo (e dal Dl n. 126/2006, “Scia 1”), ha modificato alcune norme del Dpr 380/2001 (Testo unico dell’edilizia), relative sia all’individuazione dei regimi abilitativi alla realizzazione degli interventi edilizi, sia all’agibilità degli edifici.
L’agibilità
Abrogato l’articolo 25 del Testo unico e riscritto il 24, nel quale sono trasferite alcune disposizioni contenute nell’articolo 25. La segnalazione certificata di agibilità va fatta per le nuove costruzioni, gli interventi di ricostruzione e sopraelevazione totale o parziale, per la realizzazione di interventi sugli edifici esistenti e su quanto possa influire sulle condizioni di stabilità, sicurezza e salubrità.
Adeguamento dei Comuni
I Comuni decideranno se conformarsi ai modelli standardizzati della conferenza unificata 0 a quelli modificati dalla Regione. Potranno riguardare: l’agibilità parziale di edifici singoli, parti di una costruzione funzionalmente autonome; o singole unità immobiliari. Il termine per la presentazione rimane quella di 15 giorni dall’ultimazione dei lavori e trasgredire i tempi comporterà una multa da 77 a 464 euro. La relazione è presentata dalla persona al quale è stato rilasciato il permesso di costruire, sia essa società sia essa persona fisica, ma sempre “accompagnata” dalla dichiarazione di un professionista abilitato alla professione.
Moduli standardizzati
In attuazione del d.lgs. n. 222/2016, sono stati approvati i moduli unificati e standardizzati per la presentazione dello inizio lavori, per le opere temporanee, e altro (leggi notizia).
I Tempi
Adesso passa tutto alle Regioni che avranno tempo fino al prossimo 20 giugno per decidere se mantenere la modulistica così come è stata impostata da Stato-Regioni, o se fare qualche aggiustamento, specialmente per le regioni a statuto speciale come la Sicilia. I Comuni avranno tempo comunque fino al 30 giugno per adeguarsi alla norma.
A cura di Salvo Sbacchis