INTERVENTI PER I BENI CULTURALI
La circolare della Presidenza del consiglio dei ministri 20 gennaio 2006 chiarisce i Criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille...
La circolare della Presidenza del consiglio dei ministri 20 gennaio
2006 chiarisce i Criteri e procedure per l'utilizzazione della
quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione
statale.
Le voci d’interesse maggiore sono soprattutto gli interventi dovuti a calamità naturali e alla conservazione dei beni culturali. La circolare intende interventi per calamità naturale quelle opere la cui mancata realizzazione comporta la nascita o il permanere di un rischio per la pubblica incolumità o per la preservazione di un bene di pubblica utilità quali infrastrutture viarie, di rete, impianti di distribuzione, ecc.
Per quanto riguarda la conservazione dei beni culturali, la cui definizione è rinvenibile all'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004, gli interventi sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico ed archivistico.
La circolare esplica i possibili interventi che possono essere ammessi a destinazione di risorse, purché si verificata preventivamente l'interesse culturale del bene oggetto dell'intervento.
Specificatamente agli interventi di restauro la circolare esclude relativamente ai beni architettonici, gli interventi di ristrutturazione che comportino una modifica dell'impianto distributivo, l'esteso rifacimento degli elementi strutturali o il rinnovo generalizzato delle superfici.
Sono inoltre esclusi gli interventi di demolizione, di nuova costruzione o di ricostruzione anche parziale.
Le voci d’interesse maggiore sono soprattutto gli interventi dovuti a calamità naturali e alla conservazione dei beni culturali. La circolare intende interventi per calamità naturale quelle opere la cui mancata realizzazione comporta la nascita o il permanere di un rischio per la pubblica incolumità o per la preservazione di un bene di pubblica utilità quali infrastrutture viarie, di rete, impianti di distribuzione, ecc.
Per quanto riguarda la conservazione dei beni culturali, la cui definizione è rinvenibile all'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004, gli interventi sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico ed archivistico.
La circolare esplica i possibili interventi che possono essere ammessi a destinazione di risorse, purché si verificata preventivamente l'interesse culturale del bene oggetto dell'intervento.
Specificatamente agli interventi di restauro la circolare esclude relativamente ai beni architettonici, gli interventi di ristrutturazione che comportino una modifica dell'impianto distributivo, l'esteso rifacimento degli elementi strutturali o il rinnovo generalizzato delle superfici.
Sono inoltre esclusi gli interventi di demolizione, di nuova costruzione o di ricostruzione anche parziale.
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