Attività edilizia: I modelli per la CILA ed i soggetti coinvolti
Il primo dei modelli allegati all’accordo sottoscritto il 4 maggio scorso tra Governo, Regioni ed enti locali sull'adozione di moduli unificati e standardizz...
Il primo dei modelli allegati all’accordo sottoscritto il 4 maggio scorso tra Governo, Regioni ed enti locali sull'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e pubblicato sul suppl. ord. n. 26 alla Gazzetta Ufficiale 05/06/2017, n. 128, è quello relativo alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Il modello CILA accoglie in un unico documento le dichiarazioni del titolare, l’asseverazione del tecnico e la lista di controllo (quadro riepilogativo). Se, contestualmente alla CILA, sono necessarie altre comunicazioni, segnalazioni o autorizzazioni, i tecnici potranno compilare gli apposito campi.
Ricordiamo che non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio i precedenti titoli abilitativi edilizi, gli atti di proprietà, la visura catastale e il DURC), ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990).
È, dunque, vietato chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica. In particolare:
- è vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata adottata. Le richieste di integrazione documentale sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell’istanza, della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali. (articolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016)
- è vietato richiedere documenti o informazioni in possesso della stessa o di altre pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016).
In riferimento alle previsioni contenute nell’art. 6-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all’articolo 6 (Attività edilizia libera), all’articolo 10 (Interventi subordinati a permesso di costruire) e all’articolo 22 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività) del D.P.R. n. 380/2001, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'interessato deve trasmettere all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata (CILA) da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione deve contenere, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
Non è utilizzabile la CILA, come disposto dagli articolo 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001, per:
- gli interventi di nuova costruzione;
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti;
- gli interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
- gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia;
- le varianti a permessi di costruire.
Ricordiamo, anche, che, come disposto all’articolo 6 del D.P.R. n. 380/2001 i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
- gli interventi di manutenzione ordinaria;
- gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche;
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo;
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola;
- le serre mobili stagionali;
- le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni;
- i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici.
Il Modello CILA pubblicato sulla Gazzetta ufficiale consta dei seguenti quadri:
- Dati del titolare
- Dati della ditta o società
- Dati del Procuratore/Delegato
- Dichiarazioni del proprietario
- Dichiarazioni del progettista
- Asseverazione del progettista
- Quadro riepilogativo della documentazione
Al Modello CILA deve, poi, essere allegato il modello “Soggetti coinvolti” contenente le seguenti sezioni:
- Titolari
- Tecnici incaricati
- Imprese esecutrici
In allegato i seguenti modelli:
A cura di Redazione LavoriPubblici.it