Ristrutturazioni edilizie: aggiornata la guida dell'Agenzia delle Entrate con le agevolazioni fiscali

È disponibile la versione aggiornata al 14 giugno 2017 della guida dell’Agenzia delle Entrate "Ristrutturazioni edilizie: Le agevolazioni fiscali" nella qual...

15/06/2017

È disponibile la versione aggiornata al 14 giugno 2017 della guida dell’Agenzia delle Entrate "Ristrutturazioni edilizie: Le agevolazioni fiscali" nella quale è stata inserita la parte relativa alle misure antisismiche e quella sulla cessione del credito relativo alla detrazione per interventi condominiali antisismici.

La versione aggiornata contiene le novità  più recenti relativi alla proroga della maggiore detrazione (Irpef) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le nuove regole per la detrazione (Irpef e Ires) delle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche e per la cessione del credito, i beneficiari del diritto alle detrazioni, le agevolazioni sull’acquisto del box auto, i pagamenti con bonifici, la proroga della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Riqualificazione integrata degli edifici esistenti

Riqualificazione integrata degli edifici esistenti
Intervenire sul patrimonio esistente in modo globale - La qualità come fattore principale

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Le nuove agevolazioni sono state trattate all'interno della guida aggiornata dell'Agenzia delle Entrate e sono trattate in separati paragrafi:

  1. La detrazione irpef per le spese di ristrutturazione
    Che definisce chi può fruire della detrazione, per quali lavori spetta, le misure antisismiche, la cessione del credito relativo alla detrazione per interventi condominiali antisismici (leggi articolo), alcuni chiarimenti in merito all'acquisto di box, in merito a cosa deve fare chi ristruttura per fruire della detrazione, come si può perdere la detrazione, la cumulabilità con la detrazione Irpef per il risparmio energetico, la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici
  2. L’iva sulle ristrutturazioni edilizie
    Viene definita l'agevolazione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e l'Iva agevolata per lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
  3. La detrazione per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati
    Contenente le condizioni richieste per fruire dell’agevolazione, gli adempimenti e documenti richiesti e la cumulabilità con altre agevolazioni
  4. La detrazione irpef del 19% degli interessi passivi sui mutui
    Che definisce in cosa consiste questa detrazione e le condizioni richieste per ottenerla
  5. I principali tipi di interventi ammessi alla detrazione irpef
    Con la specifica degli interventi sulle singole unità abitative e sulle parti condominiali
  6. Per saperne di più
    Che contiene la normativa, le circolari e le risoluzioni di riferimento

Agevolaziono Fiscali: Le novità

Le novità di questa edizione aggiornata riguardano in particolare la parte relativa alle misure antisismiche e quella sulla cessione del credito relativo alla detrazione per interventi condominiali antisismici.

Misure antisismiche

La detrazione delle spese sostenute per gli interventi di adozione di misure antisismiche possono essere usufruite sia dai soggetti passivi Irpef (già indicati nel paragrafo “Chi può fruire della detrazione”) sia dai soggetti passivi Ires.
La percentuale di detrazione e le regole sono diverse a seconda dell’anno di effettuazione della spesa.

Gli interventi fino al 31 dicembre 2016

Per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate tra il 4 agosto 2013 e il 31 dicembre 2016, è riconosciuta una detrazione pari al 65% delle spese effettuate entro il 31 dicembre 2016. La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare e va ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

L’agevolazione può essere richiesta se:

  • l’intervento è effettuato su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive
  • l’immobile si trova in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), i cui criteri di identificazione sono stati fissati con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

Per costruzioni adibite ad attività produttive si intendono le unita immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.

Gli interventi dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021

La legge di bilancio 2017, oltre a stabilire una proroga delle detrazioni al 31 dicembre 2021, ha introdotto specifiche regole per la concessione delle agevolazioni, prevedendo importi più elevati quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico. Inoltre, ha fatto rientrare tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

Anzitutto, l’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo (non soltanto, come in precedenza, su quelli adibiti ad abitazione principale) e su quelli utilizzati per attività produttive. Inoltre, si applica non solo agli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ma anche a quelli situati nelle zone a minor rischio (zona sismica 3). Per l’individuazione delle zone sismiche bisogna sempre far riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003).

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. Qualora gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del calcolo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si deve tener conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

La detrazione è più elevata nei seguenti casi:

  • quando la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta
  • se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%.

Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017 ha stabilito le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati. In particolare, il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare (secondo il modello contenuto nell’allegato B del decreto) la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, se nominato per legge, dopo l’ultimazione dei lavori e del collaudo, devono attestare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato.

Le detrazioni fiscali per gli interventi condominiali

Quando gli interventi sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall’imposta sono ancora più elevate. In particolare, spettano nelle seguenti misure:

  • 75%, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore
  • 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.

Le detrazioni fiscali si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e vanno ripartite in 5 quote annuali di pari importo.

La cessione del credito relativo alla detrazione per interventi condominiali antisismici

Dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione del 75 o dell’85 per cento, tutti i beneficiari (soggetti Irpef e Ires) possono scegliere di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti). Non è possibile, invece, cederlo a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.

La possibilità di cedere il credito riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell’imposta, nonché i cessionari del credito che possono, a loro volta, effettuare ulteriori cessioni.

Le modalità di cessione dei crediti sono state definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 giugno 2017 (leggi articolo).

Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.

Chi riceve il credito può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile. Il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e nei limiti in cui il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta.

Il credito ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.

Il condomino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già stati indicati nella delibera condominiale che approva gli interventi, deve comunicare all’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre ai propri dati, la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo.

Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, va ripartito in cinque quote annuali di pari importo. Tali quote sono utilizzabili in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue. Se l’importo del credito d’imposta utilizzato risulta superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato a chi ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta, consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Se viene accertata la mancanza, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione in capo al condomino, l’Amministrazione recupera il credito corrispondente nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni. Se, invece, viene accertata l’indebita fruizione del credito, anche parziale, da parte del cessionario, il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, è recuperato nei suoi confronti.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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