Moduli Unici per l’Edilizia: I Comuni si dovranno adeguare entro il 30 giugno 2017

Con l’accordo Governo, Regioni ed Enti locali del 4 maggio 2017 la Conferenza unificata ha approvato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del d.lgs. 30 giugno ...

16/06/2017

Con l’accordo Governo, Regioni ed Enti locali del 4 maggio 2017 la Conferenza unificata ha approvato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del d.lgs. 30 giugno 2016, n. 126, l’accordo sui modelli unici unificati e standardizzati. I Moduli Unici avranno valore su tutto il territorio nazionale e riguardano le comunicazioni tra cittadini e amministrazioni locali per l’istruttoria delle istanze presentate ai Comuni nei settori dell’edilizia, delle attività commerciali e similari.

Semplificazione burocratica

Con l’arrivo dei Moduli Unici nazionali, chi vuole avviare interventi edilizi, come lavori di ristrutturazione, o cittadini e imprese che vogliono aprire un negozio, un bar, o un esercizio commerciale, comprese le attività di e-commerce e di vendita a domicilio, possono contare su tempi e regole certe; su una riduzione dei costi e adempimenti. Con i Moduli Unici, la modulistica sarà più semplice, e valida su tutto il territorio nazionale, spianando tra l’altro le differenze burocratiche tra comune e comune.

Moduli unici: le novità di rilievo

Con l’avvio del Modello Unico non saranno richiesti documenti già in possesso delle amministrazioni locali, come dati e adempimenti da prassi amministrative non espressamente previsti dalla legge. Ad esempio, non sarà richiesto il certificato di agibilità dei locali per l’avvio di un’attività commerciale o produttiva, in quanto già richiesto e rilasciato a monte. Con i Moduli Unici anche il linguaggio burocratese è stato semplificato, utilizzando il più possibile termini di uso comune, e più comprensibile a chi deve compilare e firmare una dichiarazione. Così, ad esempio, quello che prima in burocratese era “un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande” nel termine del linguaggio comune dei Moduli Unici è diventato più semplicemente “bar” o “ristorante”. Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande di servizio dei cittadini, segnalazioni e comunicazioni, hanno tempo fino al 30 giugno 2017 per la pubblicazione nei loro siti istituzionali i Moduli Unici standardizzati adottati con l’accordo Governo, Regioni ed Enti locali. I Comuni, dove necessario, avranno tempo fino al 20 giugno 2017 per adattare I Moduli Unici alle specifiche norme regionali.

Gli atti edilizi

Per gli atti edilizi, quindi, ci sarà una sola modulistica valida per l’intero territorio nazionale. I moduli per i titoli abilitativi edilizi dovranno essere adeguati ai nuovi Decreti Madia. Ci sarà un Modulo Unico anche per la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), e per la CILA (comunicazione inizio lavoro asseverati). Semplificazione delle procedure che consentiranno di eliminare i circa 150.000 certificati di agibilità che ogni anno vengono rilasciate in Italia. Tra le novità, nero su bianco, Tutto quello che non può più essere richiesto al cittadino e alle imprese.

Divieti e sanzioni

L’articolo 2 del decreto legislativo n. 126 del 2016 specifica divieti e sanzioni. La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni entro il 30 giugno, costituisce illecito disciplinare; punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016). Coi Moduli Unici è vietato inoltre chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale.

Non si potranno più chiedere

Con l’avvio de dei Modelli Unici, sarà vietato, inoltre, chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica pubblicata sul sito istituzionale. In particolare:

  • certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio le certificazioni relative ai titoli di studio o professionali richiesti per avviare alcune attività, la certificazione antimafia, etc.), ma solo, ove necessario, gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990 e art 43 del DPR n. 445 del 2000).
  • dati e adempimenti che derivano da “prassi amministrative”, ma non espressamente previsti dalla legge. Ad esempio, non è più richiesto il certificato di agibilità dei locali per l’avvio di un’attività commerciale e non occorre più allegare relazioni tecniche dettagliate con la descrizione dei locali e delle attrezzature per aprire un pubblico esercizio. È sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc.;
  • autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività, che vengono acquisite dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) presentando tutte le segnalazioni/comunicazioni con la SCIA unica (SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni) e tutte le domande di autorizzazione in uno con la SCIA condizionata (SCIA più istanze).

La Chek-List informatizzata

Attraverso una lista di controllo automatizzata, infine, sarà possibile accedere a un quadro riepilogativo di controllo della documentazione, che può essere generato “in automatico” dal sistema informativo secondo i casi. Procedura che consentirà di verificare la presenza di tutti gli allegati richiesti alla domanda. Questa modulistica, implementata su sistema informativo, consentirà a tecnici e cittadini di selezionare e compilare solo le opzioni di proprio interesse, creando un percorso telematico guidato, semplice e personalizzato.

A cura di Salvo Sbacchis

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