Codice dei contratti e BIM: decreto attuativo in consultazione fino al 3 luglio 2017
Un vecchio proverbio recita "La fretta è cattiva consigliera", ma l'eccessiva flemma, aggiungiamo noi, non porta mai nulla di positivo. Questa è la prima cos...
Un vecchio proverbio recita "La fretta è cattiva consigliera", ma l'eccessiva flemma, aggiungiamo noi, non porta mai nulla di positivo. Questa è la prima cosa che ci è venuta in mente in merito alla consultazione pubblica avviata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la redazione del decreto attuativo previsto dall'art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi), comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici).
L'art. 23, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 ha previsto l'adozione (entro il 31 luglio 2016, ovvero 324 giorni fa) di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la definizione delle modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà di utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, per la razionalizzazione delle attività di progettazione.
Stiamo parlando del decreto attuativo che definirà nel dettaglio quello che per tutti è conosciuto come BIM - Building Information Modeling (Modello d'Informazioni di un Edificio), ovvero il modello per ottimizzare, tramite la sua integrazione con metodi e strumenti elettronici specifici, la progettazione, realizzazione e gestione di costruzioni in ambito di edilizia e infrastrutture.
BIM e
digitalizzazione dell'ambiente costruito |
Come specificato dallo stesso Ministero, la riforma degli appalti pubblici ha portato in dote, come previsto dalle direttive europee, l'obbligatorietà di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, al fine di razionalizzare le attività di progettazione e delle connesse verifiche, andando a migliorare e snellire processi che fino ad oggi hanno influito su tempi e modi di partecipazione agli appalti.
A tal fine è stata predisposta da una specifica Commissione del MIT, composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, del mondo accademico e della rete nazionale delle professioni dell’area tecnico-scientifica, una prima bozza di decreto. Bozza realizzata dopo una prima fase di ascolto e coinvolgimento dei principali stakeholder.
La proposta di decreto individua:
- gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti,
- l’utilizzo facoltativo e obbligatorio dei predetti metodi e strumenti, in relazione alla tipologia delle opere alle quali gli stessi saranno applicati,
- i contenuti informativi del capitolato.
Prima della stesura definitiva del decreto attuativo nella sua versione definitiva, il MIT ha avviato la consultazione online, al fine di raccogliere tutti i contributi di chi quotidianamente è coinvolto nell'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici specifici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.
La Consultazione, online dal 19 giugno 2017 al 3 luglio 2017, è accessibile tramite la piattaforma http://commenta.formez.it/ch/CodiceAppalti
In allegato la relazione di accompagnamento del MIT, di seguito il testo della la proposta di articolato messa in consultazione:
Introduzione
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante:
“Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni ed in
particolare l’articolo 23;
VISTO il comma 13, del citato articolo 23 del codice dei contratti
pubblici, che, nel prevedere che le stazioni appaltanti possono
richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero,
riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori
complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici quali
quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, dispone
altresì che “con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi
di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo
Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica
sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione
dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni
appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori
economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da
affidare e della strategia di digitalizzazione delle
amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell’amministrazione digitale;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
n. 242 del 15 luglio 2016, con il quale è stata istituita la
Commissione con il compito di individuare le modalità e i tempi di
progressiva introduzione dell’obbligatorietà, presso le stazioni
appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori
economici, dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali
quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, valutata
in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della
strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del
settore delle costruzioni;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
n. 297 del 31 agosto 2016, con il quale la predetta Commissione è
stata integrata con la partecipazione alla medesima di un
rappresentante della rete nazionale delle professioni dell’area
tecnico-scientifica;
VISTO la proposta della Commissione sottoposta a consultazione
pubblica;
VISTi gli esiti della consultazione pubblica;
Art. 1 - Finalità
1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 23, comma
13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce, per
gli appalti di lavori e le concessioni di lavori, le modalità e i
tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni
appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori
economici, dell'obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici
specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le
infrastrutture.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ambiente di condivisione dei dati, un ambiente digitale di
raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad un’opera e
strutturati in informazioni relative a modelli ed elaborati
digitali prevalentemente riconducibili ad essi, basato su
un’infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da
precisi sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilità e
successione storica delle variazioni apportate ai contenuti
informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilità
del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle
responsabilità nell'elaborazione e di tutela della proprietà
intellettuale;
b) appalti pubblici di lavori, gli appalti di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera ll), del codice dei contratti pubblici;
c) codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 18 aprile
2016, n.50 e successive modificazioni;
d) concessioni di lavori, le concessioni di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera uu), del codice dei contratti pubblici;
e) lavori complessi, ai fini dell’attuazione del presente decreto
di cui all’art. 6, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3,
comma 1, lettera oo), del codice dei contratti pubblici, i lavori
caratterizzati da elevato contenuto tecnologico o da una
significativa interconnessione degli aspetti architettonici,
strutturali e tecnologici, ovvero da rilevanti difficoltà
realizzative dal punto di vista impiantistico-tecnologico ed in
ogni caso tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato
livello di conoscenza finalizzata principalmente a mitigare il
rischio di allungamento dei tempi contrattuali e/o il superamento
dei costi previsti, oltre che alla tutela della salute e la
sicurezza dei lavoratori coinvolti, rendendo disponibili
informazioni attendibili ed utili anche per la fase di esercizio ed
in generale per l’intero ciclo di vita dell’opera. Rientrano tra i
lavori complessi altresì quelli determinati da esigenze
particolarmente accentuate di coordinamento e di collaborazione tra
discipline eterogenee, la cui integrazione in termini collaborativi
è ritenuta fondamentale;
f) stazione appaltante, le amministrazioni aggiudicatrici e i
soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera o) del codice dei
contratti pubblici.
Art. 3 - Adempimenti preliminari delle stazioni
Appaltanti
1. L’utilizzo dei metodi di cui all’articolo 23, comma 13, del
codice dei contratti pubblici è subordinato all’adozione, anche a
titolo non oneroso, da parte delle stazioni appaltanti, di:
a) un piano di formazione del proprio personale in relazione al
ruolo ricoperto, con particolare riferimento ai metodi e strumenti
elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia
e le infrastrutture;
b) un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti
hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e
informativi, adeguati alla natura dell’opera, alla fase di processo
ed al tipo di procedura in cui sono adottati;
c) un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e
gestione, il gestore del dato e la gestione dei conflitti.
2. Le stazioni appaltanti si adeguano, comunque, a quanto previsto
dal comma 1 entro e non oltre le date fissate dall’articolo 6,
comma 1, in relazione all’introduzione obbligatoria dei metodi e
degli strumenti di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del
codice dei contratti pubblici.
Art. 4 - Interoperabilità
1. Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili
a mezzo di formati aperti non proprietari. Tutti i dati presenti
nel processo devono risultare connessi a modelli tridimensionali
orientati a oggetti secondo le modalità indicate nei requisiti
informativi di cui all’articolo 7 e devono essere richiamabili in
qualunque fase e da ogni attore durante il processo di
progettazione, costruzione e gestione dell’intervento secondo
formati digitali aperti e non proprietari, normati, fatto salvo
quanto previsto all’articolo 68 del codice dei contratti pubblici,
a livello nazionale o internazionale e controllati nella loro
evoluzione tecnica da organismi indipendenti. Le informazioni
prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla
costruzione e alla gestione dell'intervento, sono fruibili senza
che ciò comporti l'utilizzo esclusivo di applicazioni tecnologiche
commerciali individuali specifiche.
2. I flussi informativi che riguardano la stazione appaltante e il
relativo procedimento si svolgono all'interno di un ambiente di
condivisione dei dati, dove avviene la gestione digitale dei
processi informativi, esplicitata attraverso un processo di
correlazione e di ottimizzazione tra i flussi informativi
digitalizzati e i processi decisionali che riguardano il singolo
procedimento.
Art. 5 - Utilizzo facoltativo dei metodi e strumenti
elettronici di modellazione per l’edilizia e le
infrastrutture
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le stazioni appaltanti, purché abbiano adempiuto agli
obblighi di cui all’articolo 3, possono richiedere l’uso dei metodi
e degli strumenti di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del
codice dei contratti pubblici per le nuove opere nonché per
interventi di recupero, riqualificazioni o varianti,
prioritariamente per i lavori complessi.
Art. 6 - Tempi di introduzione obbligatoria dei
metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le
infrastrutture
1. Le stazioni appaltanti richiedono, in via obbligatoria,
l’uso dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all’articolo
23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici secondo
la seguente tempistica:
a) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di
gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1°
gennaio 2019;
b) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di
gara pari o superiore a 50 milioni di a decorrere dal 1° gennaio
2020;
c) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di
gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1°
gennaio 2021;
d) per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla
soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici, a
decorrere dal 1° gennaio 2022;
e) per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1
milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023;
f) per le nuove opere di importo a base di gara inferiore a 1
milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Art. 7 - Capitolato
1. Ai fini dell’introduzione dei metodi e degli strumenti
elettronici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice
dei contratti pubblici, il capitolato, allegato alla documentazione
di gara per l'espletamento di servizi di progettazione o per
l'esecuzione di lavori e/o della gestione delle opere, deve
contenere :
a) i requisiti informativi strategici generali e specifici,
compresi i livelli di definizione dei contenuti informativi, tenuto
conto della natura dell’opera, della fase di processo e del tipo di
appalto;
b) tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di
produzione, di gestione e di trasmissione dei contenuti
informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e
con quelli gestionali. In particolare, deve includere il modello
informativo relativo allo stato iniziale dei luoghi e delle
eventuali opere preesistenti.
2. Il capitolato è comunicato anche ai subappaltatori e ai
subfornitori cui è fatto obbligo di concorrere con l'aggiudicatario
nella proposizione delle modalità operative di produzione, di
gestione e di trasmissione dei contenuti informativi attraverso il
piano di gestione informativa.
3. La documentazione di gara è resa disponibile tra le parti, su
supporto informatico per mezzo di formati digitali coerenti con la
natura del contenuto e con quanto previsto dai requisiti
informativi del capitolato di cui al comma 1
4. In via transitoria, fino all’introduzione obbligatoria dei
metodi e degli strumenti di cui all’articolo 23, comma 1, lettera
h), del codice dei contratti pubblici, secondo quanto previsto
dall’articolo 6, la prevalenza contrattuale dei contenuti
informativi è definita dalla loro esplicitazione su supporto
cartaceo in stretta coerenza, per quanto possibile, con il modello
informativo elettronico per quanto concerne i contenuti geometrico
dimensionali e alfa numerici. La documentazione di gara può,
altresì, essere resa disponibile anche su supporto informatico,
fermo restando che a tutti gli effetti è considerata valida la
documentazione cartacea, integrata, ove necessario, dalla
documentazione digitale.
5. A decorrere dall’introduzione obbligatoria ai sensi
dell’articolo 6, la prevalenza contrattuale dei contenuti
informativi è definita dal modello elettronico, nella misura in cui
ciò sia praticabile tecnologicamente. I contenuti informativi
dovranno, comunque, essere relazionati al modello elettronico
all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati.
6. E’ fatto salvo quanto previsto all’articolo 58 del codice dei
contratti pubblici.
Art. 8 - Commissione di
monitoraggio
1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti è istituita una Commissione, senza oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica, con il compito di monitorare gli
esiti, le difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti in fase
di applicazione del presente decreto, nonché di individuare misure
correttive per il loro superamento, anche al fine di consentire
l’aggiornamento dei dati e delle procedure di cui al presente
decreto
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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