Ddl Concorrenza: la Camera approva la Legge annuale per il mercato e la concorrenza
La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", precedentemente approvata e poi modificata dal Senat...
La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", precedentemente approvata e poi modificata dal Senato. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.
La legge ha La lo scopo di rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.
Tra le disposizioni di interesse per il settore, ricordiamo gli articoli 46 (Svolgimento di attività professionali in forma associata), che ha acceso lo scontro tra i Consigli Nazionali delle professioni dell'area tecnica e l'OICE, e 47 (Disposizioni sulle professioni regolamentate).
Nel dettaglio, con l'art. 46 in applicazione dell’articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al presente comma sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. L’Autorità nazionale anticorruzione provvede, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla pubblicazione dell’elenco delle società nel proprio sito internet.
L'art. 47 modifica il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nella parte che riguarda il contratto tra il professionista e il cliente, che potrà essere sottoscritto in forma scritta o digitale, ed in particolare per ciò che riguarda il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it