Concorrenza, dagli Agrotecnici le novità per i professionisti
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017 della Legge n. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” si è concluso...
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017 della Legge n. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” si è concluso un lavoro che ha occupato il Parlamento oltre 2 anni con successivi ping pong tra Camera e Senato, spesso frutto di dissapori e lotte tra i vari portatori di interesse.
Dopo un primo commento da parte dell'OICE (leggi articolo), è arrivata la puntuale analisi del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che ha fatto il punto delle novità che riguardano i liberi professionisti.
Riportiamo di seguito i punti salienti.
La disposizione probabilmente più significativa, e che richiederà un certo tempo per entrare nella consuetudine, è quella contenuta all’art. 1 comma 152. Essa riguarda tutte le professioni ordinistiche e si propone di portare maggiore trasparenza nelle professioni dotate di un Albo, i cui iscritti adesso dovranno indicare ai propri clienti ed all’utenza in generale i titoli effettivamente posseduti e le eventuali specializzazioni.
Si tratta, a ben vedere, di una vera “rivoluzione” nei rapporti fra professionisti e clienti, dal contenuto fortemente pro-concorrenziale, di grande impatto per gli Albi (sono soprattutto quelli delle professioni tecniche, già interessati dal DPR n. 328/2001) i quali consentono l’accesso attraverso plurimi percorsi di studi: da ora in poi i professionisti dovranno esattamente indicare da quale percorso formativo provengono e quali eventuali specializzazioni possiedono.
Sarà così estremamente facile per i committenti individuare il professionista più idoneo alle specifiche necessità, assicurando più trasparenza nei rapporti professionali.
La disposizione è già in vigore ma sembra ragionevole ipotizzare che la sua applicazione debba essere mediata dalle regole che saranno definite a livello nazionale da ciascun Albo.
La seconda disposizione pro-concorrenziale, di carattere generale, è quella contenuta all’art. 1 comma 150, che prevede l’obbligo per tutti i professionisti ordinistici (sono pertanto escluse dalla disposizione le professioni non ordinistiche normate dalla legge n. 4/2013), di comunicare ai propri clienti in forma scritta o digitale, sia il grado di complessità dell’incarico ricevuto sia gli oneri che il cliente dovrà verosimilmente sostenere sino al compimento dell’incarico stesso: in sostanza bisognerà fornire, al momento di assumere un incarico professionale, un preventivo scritto.
Per raggiungere questo obiettivo è stato modificato il comma 4 dell’art. 9 del decreto-legge 24.1.2012 n. 1 (convertito con modificazione dalla legge n. 27 del 24.3.2012) che già aveva introdotto i preventivi per i professionisti, da rendersi però solo se espressamente richiesti dalla clientela; la circostanza che i preventivi fossero “facoltativi” aveva di fatto vanificato la disposizione, che oggi pertanto è stata resa “obbligatoria”: il preventivo va comunicato al cliente anche se quest’ultimo non lo richiede espressamente.
La terza disposizione pro-concorrenziale, molto attesa dagli iscritti nell’Albo, è contenuta al comma 151 dell’art. 1, consiste nella “restituzione” agli Agrotecnici ed Agrotecnici laureati delle competenze in materia catastale.
In tal modo, dopo due anni di attesa (nel corso dei quali diversi studi professionali avevano dovuto sospendere la loro attività), viene sanata la ferita aperta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/2015, che tanto aveva fatto discutere; come si ricorderà con quella sentenza era stato cancellato l’art. 26 comma 7-ter della legge 28 febbraio 2008, n. 31 -che chiariva le competenze catastali degli Agrotecnici- non perché gli stessi non le sapessero svolgere perfettamente ma perchè, a detta dei giudici costituzionali, quell’articolo era contenuto in un provvedimento normativo inidoneo, cioè un decreto-legge mentre avrebbe dovuto essere contenuto in una legge ordinaria.
Adesso invece, rispettati i precetti dettati dalla Corte Costituzionale, gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici potranno tornare a svolgere le pratiche catastali, peraltro una delle loro attività tipiche.
Anche in questo caso la norma è già in vigore ma la sua concreta attuazione dovrà attendere che l’Agenzia delle Entrate - Direzione del Territorio ripristini i codici di accesso abilitativi agli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
In allegato la Circolare Informativa n. 3461 predisposta dal Collegio degli Agrotecnici.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Circolare