Concorrenza: validi i contratti privati stipulati dalle società di ingegneria
Una delle criticità che ha ritardato la definizione della Legge 4 agosto 2017, n. 124 recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (Gazzetta Uffic...
Una delle criticità che ha ritardato la definizione della Legge 4 agosto 2017, n. 124 recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (Gazzetta Ufficiale 14/08/2017, n. 189), riguarda certamente le società di ingegneria e la possibilità di stipulare contratti con i privati.
Come abbiamo già avuto modo di rilevare, la Legge n. 124/2017 conferma la validità dei rapporti contrattuali intercorsi, dall'11 agosto 1997 (data di entrata in vigore della Legge 7 agosto 1997, n. 266 recante "Interventi urgenti per l'economia"), tra soggetti privati e società di ingegneria. La Legge sancisce, inoltre, l'obbligo, con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dal 29 agosto 2017, per le società di ingegneria a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.
Ricordiamo che il provvedimento normativo, per il quale l'OICE si è fortemente impegnata e battuta sia in Parlamento sia in sede governativa difendendo la validità dei contratti sottoscritti dai propri associati e non associati, chiude per sempre ogni querelle sulla legittimità dei contratti stipulati dalle società di ingegneria con i committenti privati a partire dal 1997, anno di approvazione della Legge Bersani 266/97 che abrogò il divieto di svolgimento in forma societaria delle attività professionali (art. 2 legge 1815/39), già derogato dalla Legge Merloni del 1994.
Come rilevato dall'OICE, la Legge "consente di superare l'orientamento di una minoritaria giurisprudenza che negli ultimi anni aveva sostenuto che la mancata approvazione delle norme attuative della "Legge Bersani" avrebbe reso inefficace l'abrogazione dell'art. 2 della legge 1815/39 per tutti i contratti aventi ad oggetto prestazioni di ingegneria e architettura stipulati dalle società di ingegneria con i committenti privati a partire dal 1997".
"Tutto ciò - precisa l'OICE - fino al 2011 perché dal 2011 (dall'approvazione della legge 183/2011) ad oggi, sempre con riferimento ai contratti di sola progettazione, la Cassazione, sezione II, con sentenza n. 7310 del 22 marzo 2017, aveva già affermato che «il legislatore del 2011 ha dunque riconosciuto la validità del modello previsto sin dal 1994 per le società di ingegneria nel settore pubblico, e da questo momento le società costituite ai sensi dell'art. 17 della legge n. 109 del 1994 sono abilitate a svolgere attività di progettazione anche nel mercato privato, tendenzialmente mantenendo lo statuto vigente»".
Altro obbligo per le Società di Ingegneria è quello dell'iscrizione presso il Casellario ANAC (il c.d. "elenco" citato nella norma) dal 29 agosto 2017, anche per i rapporti contrattuali con i committenti privati. "Si tratta - rileva l'OICE - del Casellario ANAC ,già operativo dal 2000 (all'epoca dell'AVCP) per i rapporti pubblici e al quale occorre fare riferimento anche in base al recente decreto del Min. Inf. n.263/2016".
A cura di Redazione LavoriPubblici.it